Nuova puntata della querelle legata alla reggenza della Provincia di Caserta. Raffaella Zagaria, consigliera provinciale del Partito democratico, rivendica l’incarico di consigliere anziano. La sua tesi è suffragata dalla documento firmato dal vicesegretario De Sarno che ha ricostruito la vicenda. La Zagaria ha deciso di inviare una diffida per far uscire la provincia da questo stato di paralisi. Ecco la missiva inviata da Zagaria in provincia: “Detta ricostruzione determina, in modo incontrovertibile, detta individuazione nella persona della sottoscritta, quale Consigliere anziano ai sensi delle norme statutarie provinciali. E ciò alla luce della circostanza secondo cui, ineludibilmente, si fa riferimento al Verbale delle operazioni elettorali del 12 maggio 2015 (Verbale che si afferma nella nota “…non è stato oggetto di contestazioni da parte di Consiglieri od altri Organi”), dal quale emerge chiaramente, così come riconosciuto dall’Ente, che il Consigliere col maggior numero di voto ponderato, tra quelli attualmente in carica, risulta essere la sottoscritta Consigliera Raffaella Zagaria. Tanto vale quanto sopra, che l’Amministrazione provinciale ha licenziato deliberazioni del Consiglio provinciale prima a firma del Consigliere Serra, che aveva riportato il maggior numero di voto ponderato e, a seguito della non rielezione di costui, a firma della sottoscritta, divenuta la Consigliera in carica col maggior numero di voto ponderato. Infatti, correttamente nella nota a firma del dotto De Sarno si afferma: ” …e ciò nella considerazione che si trattava di elezioni di secondo livello effettuate con il voto ponderato, completamente sganciate dalla precedente normativa prevista dal TUEL”. Questo in perfetta linea con la normativa e come precisato nella nota n. 1 del 7 aprile 2014, a firma del Ministro pro-tempore Maria Carmela Lanzetta, (quivi allegata) che, all’ultimo capoverso, testualmente recita: “Per quanto riguarda l’applicabilità delle norme contenute nel TUEL che non siano state esplicitamente abrogate dalla Legge (ndr. Legge 56/2014) va precisato che la situazione è differente per le Città metropolitane e per le Province. Rispetto alle Città metropolitane vale quanto disposto dal comma 50 della Legge, secondo il quale “si applicano in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo dello legge 5 giugno 2003 n. 131. Diversamente il comma 51 della Legge prevede espressamente che “le Province sono disciplinate dalla presente Legge. Tuttavia, al fine di garantire lo funzionalità complessiva del sistema di governo dell’Ente, troveranno applicazione anche alle Province, quali enti di area vasta, le disposizioni del TUEL non incompatibili con lo Legge, per quanta non disciplinato dalla stessa e dallo Statuto”. Da quanto sopra, quindi, è del tutto chiaro che la tesi seguita dall’Ente è stata corretta e rispondente alle norme. Se quanto appena esposto è, come è, del tutto evidente non si comprende la indecisione del dottor De Sarno rispetto alla nota n. DAR 0016067 P-4 . 23.1 del 19/09/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari regionali, poiché detta nota non può che riferirsi all’individuazione della figura di garanzia, individuata nel Consigliere anziano, in quanto il TUEL, come chiarito dallo stesso Ministero nel 2014 ( nota Ministro Lanzetta) è superato nella materia dallo Statuto dell’Ente che individua all’art. 20 il Consigliere anziano in colui che ha conseguito il maggior numero di voto ponderato. D’altronde lo stesso vice Segretario De Sarno conferma nei fatti quanto sopra laddove scrive: “…che corre l’obbligo di evidenziare che il TUEL di cui al O.Lgs n. 267/2000 non si applica tout cour alle Province/Enti di Area Vasta così come delineate dalla Legge n. 56/2014, ancor più in materia di procedimento elettorale. trottandosi di normativa di stretta interpretazione che non consente applicazioni analogiche, tant’è che, e solo a titolo meramente esemplificativo, alle nuove Province/Enti di Area vasta non viene applicato l’art. 141 TUEL con lo scioglimento dei Consigli in caso di mancata approvazione del Bilancio nei termini di Legge, così come accade invece per i Comuni”. Alla luce, quindi, di tutta quanto sopra riportato, appare evidente: 1) che esiste il Consigliere anziano del Consiglio provinciale di Caserta; 2) che detto Consigliere anziano è stato individuato a termine di legge e applicando lo Statuto in conseguenza delle risultanze del Verbale delle Operazioni elettorali del 12 maggio 2015; 3) che il Consigliere anziano ha svolto le proprie funzioni istituzionali e che gli atti prodotti non sono mai stati, a distanza di mesi e mesi, messi in discussione in alcun modo e in nessuna sede; 4) che il Consigliere anziano del Consiglio Provinciale di Caserta è stato, fino al momento della sua decadenza per non rielezione, il Consigliere Gennaro Serra; 5) che a seguito della decadenza dal Consiglio provinciale del Consigliere Serra è divenuta consigliere anziano del Consiglio provinciale di Caserta la sottoscritta Raffaella Zagaria; 6) che la citata circostanza è comprovata dal fatto che la sottoscritta ha firmato la deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 11 settembre 2015. Va ricordato, poi, che alla luce di ciò la sottoscritta in data 15/09/2016 si insediava nelle funzioni di Presidente della Provincia di Caserta ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto dell’Ente. Orbene, premesso che la fantasiosa ipotesi riportata dal vice Segretario De Sarno, nella nota in oggetto, relativa alla convocazione del Consiglio provinciale da parte di un “Consigliere più anziano di età in carica” è del tutto impossibile, illegittima, improponibile e foriera di atti sicuramente illegittimi e nulli, è chiaro che la sottoscritta è oggi nella funzione di Consigliere anziano e, quindi, in quelle di Presidente della Provincia di Caserta. Ella, quindi, non può che, alla luce di quanto esposto, diffidare chiunque alla convocazione del Consiglio provinciale in quanto l’unica titolata alla funzione di convocazione e presidenza del Consiglio provinciale ai sensi dell’art. 16, comma 1 dello Statuto. Inoltre, posto che la stessa Direzione Generale dell’Ente ha scritto e confermato nei fatti, anche e non solo nella nota in oggetto, che la sottoscritta è il Consigliere anziano della Provincia di Caserta, non si può non sottolineare il comportamento complessivo per il quale la si cerca di ostacolare nello svolgimento delle funzioni istituzionali, nella qualità di legale rappresentante della Provincia di Caserta, arrecando gravissimo nocumento non certo a inesistenti volontà di acquisizione di poltrone della sottoscritta, ma agli interessi dell’Amministrazione provinciale e dei cittadini. Tutto questo in un momento di grande difficoltà funzionale ed economico-finanziaria dell’Ente. Il senso di responsabilità impone alla scrivente di diffidare gli Uffici preposti della Provincia di Caserta a non porre più in essere azioni rallentanti decisioni fondamentali e urgentissime, negando persino se stessi. Essendo la sottoscritta forte delle argomentazioni riportate, resta in attesa di provvedimenti urgenti per riportare la Amministrazione provinciale di Caserta alla serenità e operatività che le competono e che sono ormai irrimandabili”.

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui