Il mercatino dell’usato situato in zona Laghetto a Orta di Atella aveva causato una raffica di disagi per i residenti dell’area e sollevato più di qualche dubbio sulla legittimità dell’apertura. Nondimeno era forte la preoccupazione in merito all’impennata di furti realizzati negli ultimi tempi proprio nella zona limitrofa. Il caso era stato evidenziato da Campania Notizie (leggi qui l’articolo) dopo aver verificato le condizioni di degrado in cui versava il mercatino e il suo perimetro esterno. Lo scorso 11 gennaio è scattato il pronto blitz dei carabinieri e dei vigili urbani che si è concluso con la chiusura della struttura. Domenico Luongo, rappresentante legale della società che gestiva il mercatino G.m.l. service Srl, ha richiesto lo scorso 13 gennaio l’annullamento in autotutela del provvedimento. Di seguito il testo integrale.
“Il sottoscritto Luongo Domenico nato a Villaricca il 08.01.1979 e residente a Frattaminore (Na) alla Via Trieste N. 17, in qualità di legale rappresentante della società denominata G.M.L. service srl con sede legale in Sant’Arpino alla Via Torquato Tasso N. 3 in riferimento al provvedimento di archiviazione relative alle richieste di cui ai prot. 23670 e 23672 del 19.12 2019 rappresenta quanto segue: Contrasto con l’allegato 3 (SIAD) art. 13.1 (fiera e mercato ‘attività che si svolgono su aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità’ di operatori autorizzati ……………
Art 15.2 ‘individuazione delle aree per il commercio su posteggi’ (Via Clanio, Via Marconi, Via Verdi) Appare evidente che i punti evidenziati in precedenza sono riferiti all’organizzazione di fiere e mercati sulle aree pubbliche o private di cui il Comune di Orta di Atella abbia disponibilità e gestite direttamente dal Comune o tramite richiesta di operatori specializzati (attraverso convenzioni). Oggetto della nostra richiesta con Prot. 23672 del 19.12.2019 è l’esercizio di attività su area privata e gestite dalla Società G.M.L. Service srl.
Art. 3 legge 01/2014 f) mercato su area privata, l’area privata adibita all’esercizio dell’attività mercatale per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell’area occupata dall’attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi.
Definizione MAP: Si definisce mercato su area privata (MAP) l’area privata adibita ad attività mercatale per l’offerta integrata di merci al dettaglio, prodotti tipici, prodotti artigianali, somministrazione di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse e senza edificazione di volumetrie edilizie. Il MAP è costituito dall’aggregazione di almeno 20 posteggi, con superficie fino a 80 metri quadrati e superficie complessiva di vendita fino a 10.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 3.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Per superficie di vendita del MAP si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all’interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato. È necessario presentare l’autorizzazione anche per trasferire l’attività, ampliare la superficie ed estendere il settore merceologico.
Requisiti soggettivi: Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.lgs n.159 del 06-09-2011), morali (D.lgs. 59 del 26/03/2010 art.71) e in caso di l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.
Requisiti oggettivi: Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria. Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Tempi di istruttoria: Se mancano i requisiti o i presupposti necessari all’esercizio dell’attività, l’Amministrazione competente può emettere, entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l’interessato può conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dall’Amministrazione (articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241). Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, l’Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell’attività anche dopo che siano trascorsi i sessanta giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
Riferimenti normativi: Legge Regionale 1/2014
L’attività viene eseguita su area in possesso della destinazione urbanistica cosi come si evince dal certificato rilasciato dal Comune di Orta di Atella in data 17.12.2019 Prot. 23498 ‘ZONA D2 – insediamenti produttivi di tipo commerciale – direzionale – turistico di cui all’art. 30 della N.T.A.’ La normativa di riferimento Legge Regionale 1/2014 del 11 gennaio 2014, integrata dall’art. 12 dalla legge Regionale N. 10 del 25 febbraio 2014, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale. Nel merito la legge Regionale stabilisce che: Le norme regionali e i regolamenti comunali che disciplinano l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali devono garantire il principio di libertà di impresa e di concorrenza; Le disposizioni regionali e comunali limitative dell’accesso e l’esercizio delle attività commerciali sono divenute ineficcaci con l’entrata in vigore della L.R. 1/2014. Ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 01/2014 gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o servizi) alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l’eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto dallo strumento urbanistico generale e fermo restando le scelte di localizzazione delle attività commerciali da parte dei comuni con il SIAD. Appare evidente che i contrasti evidenziati nella comunicazione del 10.01.2019 non trovano applicazione nella disciplina prevista dal SIAD e facente parte del PUC approvato il giorno 08.07.2014 Delibera del Consiglio Comunale N. 4. Relativamente alla destinazione d’uso dell’immobile: Premesso che la destinazione d’uso veniva concessa con variante alla concessione originaria N. 2 del 05.03.1997 attraverso la quale veniva approvata la variante in data 05.07.1999 N. di prot. 210 (destinazione d’uso da impianto di acquacoltura ad attrezzature turistico – alberghiero (ATA)
Con protocollo N. 23615 del 19.12.2019 veniva inoltrata CILA per utilizzazione del piazzale esistente per stand fieristici senza interventi edilizi senza installazione di strutture fisse e senza edificazione di volumetria edilizie cosi come previsto dall’art. 3 comma 1 lettera f e dell’art. 4 comma 1 lettere m della legge regionale della Campania 1/2014 (Normativa edilizia di riferimento ‘ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e/bis del DPR 380/01 e del D. lgs N. 222/2016’. La CILA non variava la destinazione d’uso in precedenza autorizzata dai titoli edilizi rilasciati. Il comune di Orta di Atella con prot. Generale N. 24052 del 27.12.2019 dava ordine di non eseguire l’intervento e di ripristino dello stato dei luoghi. Successivamente si provvedeva a completare la domanda: Con protocollo N. 20 del 02.01.2020 veniva inoltrata CILA per utilizzazione del piazzale esistente per stand fieristici senza interventi edilizi senza installazione di strutture fisse e senza edificazione di volumetria edilizie cosi come previsto dall’art. 3 comma 1 lettera f e dell’art. 4 comma 1 lettere m della legge regionale della Campania 01/2014 ( Normativa edilizia di riferimento ‘ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e/bis del DPR 380/01 e del D. lgs N. 222/2016 , opere temporanee D.M. 2-4 2018 tipologia 54’. La CILA non variava la destinazione d’uso in precedenza autorizzata dai titoli edilizi rilasciati. Su tale CILA (prot. N. 20 utilizzazione del piazzale per stand fieristici “) il comune di Orta di Atella non si è pronunciato negativamente. Relativamente al diniego relativo al protocollo N. 23670 del 19.12.2019 con il quale si segnalava l’inizio di attività di BAR il non accoglimento è motivato con la non destinazione d’uso del locale avente, a detta dell’ufficio destinazione ‘uso deposito’
A riguardo si precisa quanto segue: Con variante alla Concessione Edilizia N. 2 del 05.03.1997, approvato dalla Commissione edilizia di Orta di Atella nella seduta del 05.07.1999 N. 210 , veniva autorizzata la destinazione d’uso da impianto di acquacoltura a ad attrezzatura turistico-alberghiero (ATA) . In tale variante veniva destinato ad attività di bar. Alla luce di quanto rappresentatosi, lo scrivente chiede a codesta Amministrazione, l’annullamento in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies, Legge 241/90 del provvedimento di archiviazione del 10.01.2020″.
Domenico Luongo
(Rappresentante legale G.M.L Service)