Vincenzo De Luca boccia in toto la circolare del Viminale inviata a tutti i prefetti italiani sui chiarimenti relativi alle passeggiate fuori casa e al jogging. Il presidente della Regione Campania non usa mezzi termini. “Considero gravissimo il messaggio proveniente dal Ministero dell’Interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l’idea che l’epidemia è ormai alle nostre spalle. Si ignora tra l’altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l’ondata più forte di contagio. Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio. De Luca sgombra il campo da qualsiasi dubbio interpretativo. “Ribadisco che in Campania rimane in vigore l’ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale. Si ribadisce che è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging”. Il Ministero dell’Interno ha comunicato alle Prefetture che un solo genitore è autorizzato a portare il figlio minore con sé a prendere una boccata d’aria camminando nei pressi della propria abitazione ma nessun gioco o attività sportive. Per gli adulti ai quali resta sempre consentito fare jogging da soli nei pressi di casa o, per chi preferisce – chiarisce oggi il Viminale – anche una semplice camminata. Insomma, correre o camminare sono da intendersi entrambi come “attività motoria” consentita.
E dunque – si legge – ” è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. E naturalmente, trattandosi di bambini che abitano nella stessa casa, non è prevista la distanza minima di un metro. La nuova circolare dà ulteriori “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamenti a causa dell’emergenza coronavirus. Precisando che l’attività motoria consentita non è solo quella prettamente sportiva, come lo jogging, ma anche una camminata per chi non può o non vuole correre è da annoverarsi come attività motoria. “L’attività motoria generalmente consentita – precisa il testo – non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Possibile quindi, per chi non può o non vuole correre, a cominciare dagli anziani, camminare “in prossimità della propria abitazione” ma resta “non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”. Il ministero dell’Interno dà il via libera anche ad alcuni movimenti che riguardano anziani e disabili. Chiarendo ad esempio che, se in una struttura in cui coabitano persone come in una casa famiglia, esiste uno spazio all’aperto è consentito portarvi gli ospiti fermo restando però che le persone che vi accedono dall’esterno ( dai familiari agli operatori ai fornitori) dovranno rispettare le distanze interpersonali e utilizzare mascherine e guanti. Sì anche alle passeggiate sempre nei pressi della propria abitazione di anziani e disabili accompagnati da persone che ne curano l’assistenza. Questo tipo di uscita – si legge nella circolare firmata dal capo di gabinetto Matteo Piantedosi – “è riconducibile a motivazioni di necessità o salute”.
Per evitare interpretazioni troppo restrittive che nei giorni scorsi hanno portato a sanzioni anche di genitori che passeggiavano attorno a casa con i figli, la circolare dispone che “queste indicazioni vengano estese alle forze di polizia quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l’attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure e la ragionevole verifica dei singoli casi”. L’obiettivo “è consentire a tutti i soggetti in età evolutiva, ossia i minorenni con un età compresa nella fascia d’età 0-18 anni, di poter svolgere attività motorie e ludiche all’aria aperta, ma sempre accompagnati da un familiare, nel rispetto del distanziamento sociale, con un rapporto adulto/minore di 1:1, a meno che non si tratti di fratelli o minori conviventi nella stessa abitazione. In questo caso il rapporto adulto/minore potrà essere 1:n (n = numero fratelli o conviventi)”.