LEGGE ELETTORALE REGIONALE CAMPANIA DEL 27 marzo 2009- decreto Presidenziale n. 60 del 9 aprile 2015
Ecco il complesso procedimento tramite il quale vengono proclamati vincitori 50 degli aspiranti consiglieri regionali campani, compreso il candidato presidente non eletto, ma che abbia ottenuto il maggio numero di voti tra i candidati perdenti.
A LIVELLO PROVINCIALE
1. si determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, data dal numero dei voti ottenuti nei comuni della provincia
2. si determinano i voti di ciascun candidato e la graduatoria dei candidati per ogni singola lista (a parita’ prevale l’ordine di presentazione)
3. Viene diviso il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione con l’aggiunta di 1 unita’. seggi assegnati alla circoscrizione: Napoli 27 – Salerno 9 – Caserta 8- Avellino 4 – Benevento 2. si ha cosi’ il QUOZIENTE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE
A LIVELLO REGIONALE
L’UFFICIO CENTRALE REGIONALE, ricevuti gli estratti dei verbali dagli UFFICI CIRCOSCRZIONALI, procede come segue:
1. Proclama Presidente il candidato alla carica che ha ottenuto più voti, e consigliere regionale il candidato che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al Presidente eletto.
2. somma i voti di ogni singola lista provinciale per ottenere il totale dei voti ottenuti a in tutte e cinque le province. si ottiene la CIFRA ELETTORALE REGIONALE di ciascuna lista
3. SI determina la CIFRA ELETTORALE DI MAGGIORANZA, sommando i voti delle liste collegate al candidato presidente vincente
4. Vengono escluse le liste o i raggruppamenti di liste, non collegate ad un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il 10 per cento dei voti, che a livello regionale non abbiano raggiunto il 3 per cento
5. La cifra elettorale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo non collegato al presidente eletto vengono divise per 1,2,3,4, e così via , formando una graduatoria dei quozienti ottenuti.
6. Si sceglie tra i quozienti ottenuti quelli più alti, assicurandosi che la coalizione vincente abbia ottenuto almeno 30 seggi. Se i seggi sono inferiori vengono aggiunti, sottratti se sono superiori. (Se la coalizione superasse il 60 per cento i 30 seggi potrebbero essere superati).
7. Si procede all’assegnazione dei seggi alle singole liste. Quindi si divide la CIFRA ELETTORALE DI MAGGIORANZA per il numero dei seggi spettanti alla coalizione (Trenta) più 1. Si ottiene il QUOZIENTE ELETTORALE DELLA COALIZIONE. Il totale dei voti di ciascuna lista viene diviso per il quoziente elettorale della coalizione e si ottiene il numero di seggi che spetta a ciascuna lista. Calcolando sia i seggi pieni che quelli ottenuti con i resti.
SI TORNA POI AL LIVELLO PROVINCIALE
8. per ogni provincia i voti di ciascuna lista vengono divisi per il QUOZIENTE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE, e ciascuna lista ottiene un numero di seggi pari alla parte intera del risultato. I seggi non assegnati con i resti entrano nella quota ‘Residui’
9. Se i seggi ottenuti superano quelli assegnati alla singola provincia, vengono sottratti partendo dalle liste che hanno ottenuto più seggi (in caso di parità ci rimette il seggio la lista che ha ottenuto meno voti). I seggi sottratti, unitamente a quelli non assegnati con i resti, entrano nella quota ‘Residui’.
10. Viene disposta una graduatoria regionale dei seggi residui che vengono poi ripartiti tra le liste provinciali, partendo dai resti più alti e fino al raggiungimento del numero di seggi spettanti alla coalizione.
11. Viene individuato il seggio spettante al candidato presidente non eletto ma con il numero di voti più alti dopo quello del candidato presidente eletto, e gli assegna il seggio spettante all’ultimo seggio assegnato alla lista provinciale collegata.