Tanto tuonò che piovve. E il temporale ha travolto il sindaco di Frignano Lucio Santarpia. La prima sezione civile del tribunale Napoli Nord ha dichiarato incompatibile ill primo cittadino per la sua parentela con il legale rappresentante della Getet, la società che gestisce il servizio di tesoreria, amministrata dal fratello Gaetano. Santarpia è al momento decaduto fino a quando presenterà un eventuale appello. In caso contrario la sua amministrazione arriverà al capolinea. “Finalmente si è fatto chiarezza su una vicenda che presentava evidenti rilievi di illegittimità, da tempo stiamo sostengono che il sindaco era incompatibile, finalmente il tribunale ci ha dato ragione decretando la decadenza del sindaco”, affermano i consiglieri di opposizione Giovanna Alidorante, Vincenzo Natale, Aldo Simonelli e Vincenzo Mastroianni, che nei mesi scorsi si sono rivolti alla magistratura sull’incompatibilità di Santarpia. Da tempo infatti conducono una dura battaglia per ripristinare la legalità.
“L”incompatibilità – hanno scritto i giudici – riguarda coloro che possono trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente per essere loro stessi portatori di interessi personali o dei propri congiunti, in contrasto con quelli dell’amministrazione. Sussistono nel caso di specie le condizioni oggettive e soggettive d’incompatibilità nei confronti del sindaco di Frignano, essendo legato da un rapporto di parentela con l’appaltatore del servizio di tesoreria comunale GE.TE.T Spa il cui legale rappresentante è il dottor Gaetano Santarpia”. Il tribunale Napoli Nord inoltre rimarca che “la natura e la stessa delicatezza del pubblico servizio affidato implicano che la persona cui è devoluto il relativo compito deve, più che in ogni altro caso, essere scelta in base a specifici requisiti che la medesima deve possedere per garantire il buon andamento del servizio nell’interesse pubblico. Il tesoriere comunale, infatti, custodisce e maneggia il pubblico danaro di proprietà dell’ente territoriale, sicché al medesimo è devoluta in base all’atto di concessione, alla esplicazione, quale concessionario di un pubblico servizio, di un “munus pubblicum”. Il tesoriere – aggiunge il collegio giudicante è soggetto, infatti, alle disposizioni in materia di contabilità pubblica; esercita il controllo di legittimità formale sui mandati di pagamento; controlla la capienza del capitolo di bilancio su cui il mandato di spesa deve essere imputato; è responsabile dinanzi alla Corte dei conti per propria attività”. Per Mastroianni, Alidorante, Natalee Simonelli una vittoria su tutti i fronti. In pratica il giudice ha espresso nella sentenza tutti i motivi di incompatibilità mossi dagli esponenti dell’opposizione. Giustizia è fatta.
Mario De Michele