Emanuela De Chiara

Emanuela De Chiara si aggiudica un altro round, forse decisivo, dello scontro sul servizio per la mensa scolastica. Con una nota molto dettagliata, imperniata su una sentenza del Consiglio di Stato del 2023, il segretario generale abbatte come i birilli del biliardo Franco Matacena, Alfonso Oliva, Giovanni Innocenti, Federica Turco e i dirigenti Giovanni Gangi e Paola Oro. E ribadisce il suo “no” alla stipula del contratto tra l’ente locale e la ditta La Mediterranea, vincitrice dell’appalto. Finora il risultato della gara tra De Chiara contro (quasi) il resto del mondo è fissato sul punteggio di 10-0. Un vantaggio irrefragabile alla luce della recente giurisprudenza. “Se è vero che il termine per la conclusione del contratto non può ritenersi inderogabilmente perentorio, – scrivono i giudici amministrativi di secondo grado della terza sezione nella sentenza n. 3657/2023 – è altresì vero che l’intera normativa nella materia dei contratti pubblici converge univocamente nel senso di ritenere la conclusione del contratto un adempimento da definirsi nel tempo più rapido possibile: l’art. 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, sopra citato, configura chiaramente il predetto termine come derogabile solo in via di eccezione, con conseguenziale obbligo di motivazione, imposto in capo alla stazione appaltante, sul preminente interesse pubblico che giustifica la dilazione, quale deroga alla spedita conclusione del contratto in potenziale contrasto con l’interesse prevalente alla esecuzione puntuale dei connessi adempimenti contrattuali, in una dinamica improntata sempre più a criteri di massima accelerazione”.

La sede del Consiglio di Stato

Non solo. La terza sezione del Consiglio di Stato va nel merito del problema e spiega chiaramente perché i contratti vanno sottoscritti subito e non a distanza di anni, come nel caso del servizio mensa di Aversa, appaltato addirittura tre anni fa. “La procedura di gara – spiegano i giudici – serve del resto esattamente a fornire all’amministrazione i mezzi di cui abbisogna per esercitare le sue funzioni ed erogare i servizi di sua competenza, sicché sarebbe paradossale affermare la tesi secondo la quale, fatta la gara e selezionato il fornitore, non vi sia poi alcun termine cogente entro il quale la fornitura debba essere effettivamente e compiutamente prestata sulla base di un regolare contratto (e non in modo provvisorio, incompleto e precario, come avviene nell’anticipo di esecuzione, che deve costituire comunque una molto ben motivata eccezione alla regola”.

Sull’inderogabile tempestività della firma del contratto il Consiglio di Stato richiama il comma 8 dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016. “L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.

Il municipio di Aversa

In questo solto i giudici amministrativi fanno rilevare che “consentire termini indeterminati e liberi per la piena esecuzione della fornitura, pur dopo esperita la gara, significherebbe negare contraddittoriamente quel bisogno di acquisto di beni, servizi, lavori che ha mosso l’amministrazione a procedere (secondo un dovere funzionale, peraltro, di razionale programmazione degli acquisti) e che ha giustificato l’indizione della procedura selettiva. Il che cozzerebbe frontalmente con il principio di buona-amministrazione e con i principi di economicità, efficacia, tempestività ripetutamente richiamati nel codice dei contratti pubblici”.

Per il Consiglio di Stato “la non perentorietà del suddetto termine non implica che la sua funzione acceleratoria possa e debba essere vanificata, senza una stringente motivazione sulle ragioni specifiche, preferibilmente legate a sopravvenienze imprevedibili, che ne impongano la dilazione”. Non solo: “Se – come irretrattabilmente statuito nella sentenza di questa Sezione n. 1283 del 2022 – la fase di verifica dei requisiti di esecuzione appartiene, nella sostanza, alla procedura di scelta del contraente e soggiace alle sue regole interamente pubblicistiche, allora non potrà negarsi che l’immotivato rinvio dei suddetti adempimenti – stipula del contratto e annessa verifica del possesso dei requisiti di esecuzione – possa riflettersi e ridondare sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione integrando vizi di legittimità della sua azione autoritativa”.

Alfonso Oliva e Franco Matacena

In pratica, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, per il Consiglio di Stato l’intero iter tecnico-burocratico, incluso lo svolgimento del servizio presenta vizi di illegittimità per i mancati adempimenti successivi allo svolgimento della gara e all’affidamento dell’appalto. Alias, il guaio è grosso come una casa. “Anche a voler escludere che vi fosse un termine perentorio per la stipula del contratto e/o per la verifica del possesso dei requisiti de quibus, peraltro essenziale per l’esecuzione dell’appalto, – rimarcano i giudici nella sentenza n. 3657/2023 – tuttavia emerge nel caso concreto un ingiustificato ritardo che, se non attiene alla fase di adempimento contrattuale, ma coinvolge, come statuito dalla sentenza della Sezione, poteri/doveri funzionali e doverosi della stazione appaltante, legittimamente denunciabili (ancora) dal secondo graduato nella procedura di gara, allora si traduce in un vizio di legittimità dell’atto, impugnato in primo grado, di verifica ora per allora dei ripetuti requisiti di esecuzione”.

Sulla scorta del chiaro indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato la dottoressa De Chiara “ribadisce che, allo stato, la richiesta di stipula risulta irricevibile”. C’è di più. Contestando a Gangi e Oro il loro via libera alla sottoscrizione del contratto, il segretario generale ha chiesto ai due dirigenti di motivare la mancata stipula e ha evidenziato una serie di irregolarità commesse durante l’espletamento della gara. Mancano o sono carenti alcune importanti certificazioni, tra cui l’iscrizione della ditta nella “withe list” della Prefettura di Caserta per l’anno 2022. Per non parlare della garanzia fideiussoria emessa soltanto il 20 novembre 2024 e non nel 2022. E ancora: il certificato dei carichi pendenti di Luigi Russo, titolare de La Mediterranea, datato 18 agosto 2025, reca la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione”. È quindi irricevibile dall’ente.

Federica Turco

Il segretario generale infine sottolinea che l’avvio e la fine del servizio si riferiscono all’anno scolastico, non all’anno solare. Ergo, l’appalto è scaduto nel giugno di quest’anno. Come detto, la nota ufficiale fa cadere come birilli uno dopo l’altro il sindaco Matacena, l’ex assessore alla Pubblica istruzione Oliva, il presidente dell’assise Innocenti, la capogruppo di Noi Aversani Turco e i dirigenti Gangi e Oro, che spingono da giorni per la firma del contratto. De Chiara contro (quasi) il resto del mondo 10-0.

Mario De Michele

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