Annullato da Tar Campania il concorso indetto dalla Provincia di Caserta per la copertura di diversi posti distribuiti tra le diverse categorie professionali (B, C, D). Sulla decisione dei giudici amministrativi è intervenuto l’avvocato Pasquale Marotta, legale di alcuni ricorrenti,

che ha ricostruito le tappe salienti dello svolgimento del concorso e del conseguente annullamento. “La provincia di Caserta, tramite il Commissario prefettizio nominato a seguito dello scioglimento del Consiglio provinciale, indiceva, in data 30/10/2009, dei corsi concorsi interni per la copertura di diversi posti distribuiti tra le diverse categorie professionali (B, C, D). Molti dipendenti, dopo aver presentato domanda di partecipazione, furono, quindi, ammessi al corso di formazione. Superato il corso furono ammessi alla prova scritta. A seguito delle nuove elezioni, e con l’insediamento della nuova amministrazione provinciale, la Commissione originaria, nominata dal Commissario prefettizio, fu sostituita da una nuova Commissione che ha operato la valutazione della prova scritta e la valutazione della prova orale. All’esito della prove, relative ai posti di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 sono risultati vincitori i seguenti candidati: Sangiuliano Rosanna; Barbato Gabriele; Valentino Loredana; Renga Tonia; Izzo Michele; Botte Maria Rita; Nubifero Franca; Giuliani Francesco Pierluigi; Desiderio Roberto; Martino Caterina”.

Tra i vincitori del concorso figurano anche nomi “noti” come quello di Roberto Desiderio, capogruppo Pdl al Comune di Caserta, e di Michele Izzo, già collaboratore dell’onorevole Nicola Cosentino. Successivamente Izzo e ha ottenuto la carica di Direttore dell’UOC Comunicazione e Marketing dell’Azienda Ospedaliera di Caserta.

Un gruppo di concorrenti ritenendo illegittima la procedura concorsuale si è affidato come dicevamo all’avvocato Pasquale Marotta, per impugnare l’intera procedura concorsuale. Il legale ha presentato ricorso dinanzi al Tar Campania Napoli eccependo tra i tanti motivi, soprattutto la mancata predeterminazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove.

Da qui la decisione del Tar Campania che ha accolto tale censura e, con sentenza n. 3408/12, depositata in data 13/07/2012 ha annullato il concorso.

Ecco il testo integrale della sentenza del Tar

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: D’AGOSTINO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Marotta ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64; contro PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. ti Franco Corvino ed Umberto Gentile ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Andrea Abbamonte in Napoli, alla Via Melisurgo, n. 4; nei confronti di – SANGIULIANO ROSANNA, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. E. Morra in Napoli, al C. so Vittorio Emanuele, n. 42; – NUBIFERO FRANCA, BOTTE MARIA RITA, BARBATO GABRIELE, RENGA TONIA, IZZO MICHELE, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Luca Migliore ed Ernesto De Maria, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Duomo, n. 133; – GIULIANI PIERLUIGI, DESIDERIO ROBERTO, VALENTINO LOREDANA, MARTINO CATERINA, rappresentati e difesi dall’Avv. Biagio Capasso, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, al Viale Gramsci, n. 19; – RICCIO FILOMENA, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Famiglietti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Francesco Carillo in Napoli, alla P. zza S. Pasquale n. 1; – per l’annullamento – quanto al ricorso introduttivo: a) della graduatoria definitiva, relativa al bando di concorso – concorso interno indetto dalla Provincia di Caserta, per la copertura di n. 10 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria D con contratto a tempo pieno ed indeterminato, pubblicata in data 30.12.2010; b) della Determinazione n. 273/A del 30 dicembre 2010, adottata dal Dirigente del Settore Personale della Provincia di Caserta, in persona del dott. Angelo Laviscio, con la quale sono state approvate le operazioni concorsuali e nominati i vincitori della procedura pubblica de qua; c) della determinazione n. 203/A del 5.11.2010, con la quale è stata disposta la sostituzione della precedente commissione esaminatrice del corso-concorso in questione, che si era già insediata il 26.2.2010; d) delle note prott. Nn. 3566/DG e 3576/DG entrambe del 27.10.2010, con il quale il Direttore Generale ha delegato il dott. Laviscio alla presidenza della commissione inerente la selezione in oggetto; e) del verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 26.2.2010, nella parte in cui non determina i criteri di valutazione delle singole prove concorsuali; f) del verbale della commissione esaminatrice n. 2 dell’11 novembre 2010 con la quale è stato dato atto dell’insediamento della nuova commissione esaminatrice; g) dei verbali della commissione esaminatrice nn. 4 e 5 del 2-3.12.2010 inerenti la valutazione dei titoli dei concorrenti; h) dei verbali della commissione esaminatrice nn. 6, 7 ed 8 inerenti lo svolgimento della prova scritta e la valutazione degli elaborati; i) dei verbali della Commissione esaminatrice nn. 9, 10 ed 11 inerenti lo svolgimento e la valutazione della prova orale; j) del bando di concorso, nella parte in cui non stabilisce dei criteri precisi e dettagliati per la valutazione delle prove d’esame; k) del regolamento dell’Ordinamento Generale sugli Uffici dei Servizi della Provincia di Caserta, per quanto di ragione, e limitatamente all’art. 65 e 72, inerente i presunti criteri di valutazione della prova scritta ed orale qualora si dovesse ritenere che gli stessi stabiliscano i criteri di valutazione in maniera precisa e dettagliata; l) di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali. – quanto ai motivi aggiunti notificati il 15-16.6.2011 e depositati il giorno 17 successivo: a) della nuova graduatoria definitiva relativa al bando di corso-concorso interno, indetto dalla Provincia di Caserta, per la copertura di n. 10 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria D con contratto a tempo pieno ed indeterminato, così come rettificata dalla Determinazione dirigenziale n. 138/A del 18.4.2011; b) della predetta Determinazione dirigenziale n. 138/A del 18.4.2011, adottata dal Dirigente del Settore Organizzazione e Personale della Provincia di Napoli, in persona del dott. Angelo Laviscio, con la quale è stata rettificata la precedente graduatoria definitiva; c) del verbale n. 12 del 4.4.2011 redatto dalla Commissione di verifica dei punteggi contenenti la nuova graduatoria finale; d) della nota prot. n. 671 del 7.3.2011 con la quale l’Amministrazione ha comunicato la trasmissione degli atti alla Commissione per la verifica della valutazione dei titoli; e) di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti i motivi aggiunti in epigrafe; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Provincia; Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati Nubifero Franca, Botte Maria Rita, Barbato Gabriele, Renga Tonia, Izzo Michele, Desiderio Roberto; Giuliani Pierluigi e Velentino Loredana; Visti gli atti tutti della causa; Vista le ordinanze n. 2132 del 13 aprile 2011 e n. 1117 del 6 marzo 2012 di questa Sezione; Uditi – Relatore alla pubblica udienza del 17 maggio 2012 il dr Cernese – i difensori delle parti presenti come da verbale di udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato il 24.2.2011 e depositato il 4.3.2011 D’Agostino Antonio, dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, inquadrato nella categoria C prevista dal C.C.N.L. di categoria, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti in epigrafe, inerenti alla procedura concorsuale – a cui aveva preso parte – indetta dall’Amministrazione Provinciale di Caserta, con determinazione dirigenziale n. 217/A del 12 ottobre 2009, successivamente integrata e modificata con la determinazione dirigenziale n. 222/A del 30 ottobre 2009, per la copertura di n. 10 posti afferenti al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, categoria “D”, mediante progressione verticale. All’uopo, in punto di fatto, parte ricorrente premetteva: – che, dapprima, era stato ammesso al preliminare corso di formazione previsto dal bando di concorso, quale lex specialis della procedura de qua, ed, a seguito del superamento del medesimo corso, conformemente a quanto previsto dal suddetto bando, ammesso a sostenere le ulteriori prove concorsuali: in particolare, all’esito della prova scritta (consistente in sette domande a risposta aperta), gli era stato attribuito un punteggio pari a 21 (come da verbale n. 9 versato in atti) che gli era valsa l’ammissione alla successiva prova orale, nella quale gli era stato attribuito un punteggio pari a 24; – che, nelle more delle suddette prova, la Commissione aveva provveduto alla valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti ammessi alla prova orale, attribuendogli un totale di punti 7,10, così suddivisi: 2 punti per il titolo di studio, 4 punti per titoli di servizio, 0,10 punti per il curriculum professionale, 1 punto per titoli vari, riportando all’esito di tutte le prove d’esame un punteggio pari a 52,10; – che l’Amministrazione intimata, con determinazione n. 273/A del 30 dicembre 2010, adottata dal Dirigente del Settore “Organizzazione e Personale” della Provincia di Caserta, recependo la graduatoria stilata dalla Commissione di concorso (originariamente, a seguito di dimissioni dell’ex Presidente della Provincia, nominata dal Commissario Straordinario, ma, poi, a seguito dell’elezione del nuovo Presidente, illegittimamente sostituita da altra commissione, giusta determina n. 203/A del 5.11.2010) che, però, non aveva valutato correttamente i suoi titoli ed il curriculum professionale, attribuendogli un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettantegli, con la conseguente collocazione in graduatoria unicamente al posto n. 17 con un punteggio totale pari a 52,10, quindi in posizione non utile per soli 2,10 punti dal decimo classificato, Martino Caterina, aveva approvato gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria definitiva individuando i vincitori del concorso, tra cui non era compreso il ricorrente. All’uopo quest’ultimo, in disparte i dubbi di legittimità che avvolgono l’intera procedura concorsuale, soprattutto per la composizione e il modus operandi della commissione esaminatrice (completamente stravolta durante lo svolgimento della procedura concorsuale con la nomina di un nuovo presidente e dei commissari che avevano modificato i criteri di valutazione già fissati dalla precedente commissione), ha dedotto i seguenti motivi: 1) Violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; art. 12 D.P.R. n. 487/1994 e ss. mm. ii.; D.L. vo n. 29 del 1993; art. 35 D.L. vo n. 165/2001). Violazione della par condicio dei concorrenti. Difetto di motivazione. Eccesso di potere (per illogicità, contraddittorietà, superficialità del giudizio), assumendo l’erroneità del punteggio attribuito che gli avrebbe impedito di posizionarsi (non al diciassettesimo posto, con un punteggio totale di 52,10, ma) tra i primi dieci in graduatoria. In particolare, relativamente ai titoli valutabili, deduce che le valutazioni attribuite dalla commissione di esame sarebbero del tutto illogiche, irrazionali contraddittorie e manifestamente ingiuste, atteso che, per il curriculum professionale, la commissione esaminatrice gli avrebbe attributo unicamente punti 0,10, su un massimo di punti 1 attribuibili, nonostante avesse maturato ben 60 mesi (cinque anni) di servizio presso la P.A., oltretutto nella stessa area inerente il concorso in oggetto, ed il possesso della laurea in giurisprudenza conseguita con votazione finale di 93/110 e dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, al contrario di Martino Caterina (posizionatasi all’ultima posizione utile in graduatoria), la quale nella graduatoria, finale in relazione alla valutazione del curriculum professionale, avrebbe ottenuto punti 1 (il massimo attribuibile), nonostante il possesso di una professionalità molto inferiore alla sua. Ala stregua di una corretta valutazione il punteggio del ricorrente salirebbe da punti 52,10 a punti 53, mentre quella della Martino scenderebbe da 54,20 a 53,30 punti e la differenza di punti 0,30 sarebbe attribuibile all’enorme vantaggio di cui avrebbe beneficiato la Martino per le circostanze di essere stata agevolata dall’aver ascoltato le risposte fornite dai concorrenti che l’avrebbero preceduta ed a cui sarebbero state rivolte le medesime domande sottoposte alla Martino, in modo da consentire a quest’ultima di fornire una risposta più precisa, con maggiore padronanza dell’istituto, al contrario di quanto accaduto per il ricorrente il quale, in quanto primo a sostenere la prova orale, non avrebbe potuto godere di tali vantaggi. 2) Idem sub 1) relativamente alla valutazione della prova scritta, atteso che, palesemente illogico, ingiusto e contraddittorio sarebbe il giudizio attribuito a tale prova (alla quale, peraltro, sarebbe stato ammesso dopo che all’esito del corso di formazione la preparazione acquisita sarebbe stata ritenuta quanto meno sufficiente), valutata con il punteggio di 21/30, ossia “appena sufficiente”, mentre avrebbe dovuto essere valutata quantomeno “buona”, attesa la sua elevata professionalità e competenza nelle materie di esame. In proposito rileva che i concorrenti avrebbero dovuto dare una “risposta aperta”, in cui il candidato avrebbe avuta la facoltà di esprimere tutto il proprio sapere sull’argomento, fornendo una risposta ampia ed articolata, in grado di dimostrare concretamente il possesso di un’adeguata conoscenza e preparazione, come nel caso del ricorrente, che avendo svolto in maniera corretta gli elaborati inerenti la prova scritta, fornendo delle risposte obiettivamente precise, complete dettagliate, pertinenti ed articolate, assolutamente in grado di dimostrare una preparazione quanto meno “buona”; con una valutazione più che sufficiente (pari per lo meno a 22/30), avrebbe potuto conseguire un punto in più che, in considerazione di quanto dedotto nel motivo precedente, gli avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile per essere dichiarato vincitore del concorso. 3) Violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; art. 12 D.P.R. n. 487/94 ss.mm.ii.; D.L. vo n. 29 del 1993; art. 30 D.L. vo n. 165/2001). Violazione della par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere (per illogicità, sviamento, difetto di motivazione), atteso che lo svolgimento della prova orale risulterebbe viziata per evidente violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti, di trasparenza ed imparzialità; infatti, come risulterebbe dai verbali della commissione esaminatrice, le domande sottoposte ai candidati sarebbero state quasi sempre le stesse che si sarebbero ripetute con una cadenza molto regolare, tale da far nascere incontrastabili dubbi sulla legittimità delle operazioni concorsuali, avendo il ripetersi costante delle stesse domande danneggiato, inevitabilmente, i concorrenti che avrebbero sostenuto la prova prima degli altri che avrebbero ascoltato le risposte fornite dai concorrenti precedenti e nella fattispecie, dalla lettura della graduatoria definitiva emergerebbe che ben cinque vincitori del concorso avrebbero avuto il vantaggio di rispondere alle stesse domande già sottoposte ai candidati che precedentemente esaminati. 4) Idem sub 3), atteso che la commissione di esame, come risulterebbe dal verbale n. 9, durante lo svolgimento della prova scritta, avrebbe letto ai candidati tutti i ventotto quesiti oggetto della prova orale, in tal modo rendendo privo di ogni valore l’estrazione a sorte delle domande e consentendo ai candidati di conoscere a quali domande avrebbero dovuto rispondere con consistente anticipo rispetto al momento in cui avrebbero sostenuta la prova orale, per tal guisa vanificando la norma che prescriverebbe l’estrazione a sorte al fine di garantire l’astratta non conoscibilità delle domande. 5) Violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost. art. 12 D.P.R. n. 487/94; D.L. vo n. 29/93; art. 35 D.L. vo n. 165/2001. Violazione della par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere (per illogicità, sviamento, difetto di motivazione, omessa predeterminazione dei criteri di valutazione), attesa, in violazione del rubricato art. 12, la mancata predeterminazione da parte della Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, alla stregua di quanto rilevato dalla giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., nella sentenza n. 14896 del 21.6,2010. Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, all’atto del primo insediamento, avvenuto il 26.2.2010, non avrebbe affatto predeterminato i criteri di valutazione delle prove, in particolare della prova orale in oggetto, come si evincerebbe chiaramente dalla lettura del verbale della commissione esaminatrice n. 1, laddove “per la valutazione della prova” si rimanderebbe ai criteri di cui all’art. 72 del regolamento che, tuttavia, non determinerebbe, in modo preciso ed analitico, né i criteri da adottare per la valutazione della prova orale, né le modalità di attribuzione del punteggio spettante a ciascun commissario; in altri termini, mancherebbe una griglia di valutazione a cui ancorare la scelta discrezionale del singolo commissario nell’attribuzione del punteggio a sua disposizione, con la conseguenza che il criterio dettato dalla suddetta norma regolamentare risulterebbe estremamente generico e, dunque, in contrasto con i principi legislativi e costituzionali finora enunciati. 6) idem sub 5) per altro verso. Illegittimità del voto numerico, deducendo l’illegittimità del mero punteggio numerico assegnato alle prova orale, senza l’esternazione di alcun giudizio valutativo, in assenza di una rigida predeterminazione dei criteri di valutazione, all’uopo richiamando giurisprudenza – anche di questa Sezione – per la quale l’espressione del solo voto numerico sarebbe sufficiente, ma solo a condizione che esso sia interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione (contenuta direttamente nel bando e/o aggiunta o integrata dalla commissione giudicatrice nella prima riunione costitutiva e, comunque, prima dell’esame e dello svolgimento delle prove). 7) Idem sub 6) per altro verso, deducendo il difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione in merito alle prove sostenute dal ricorrente, sì come espresso con un mero voto numerico, in assenza di un giudizio rigidamente predeterminato.. 8) Violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; art. 12 D.P.R. n. 487/1994 ss.mm.ii.; D.L. vo n. 29del 1993; art. 35 D.L. vo n. 165/01; L. n. 241/1990). Violazione della par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere (per illogicità, sviamento, difetto di motivazione), atteso che, con grave violazione delle regole di trasparenza e di imparzialità, dai verbali della Commissione non emergerebbe alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove che, quindi dovrebbero ritenersi mai individuati. 9) Violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; art. 12 D.P.R. n. 487/1994 ss.mm.iii.; art. 35 D.L. vo n. 165/2001). Violazione del Regolamento provinciale. Eccesso di potere (per disparità di trattamento, illogicità, difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti). Illegittima composizione della commissione esaminatrice, per essere stata la Commissione di concorso, in violazione dell’art. 35 del Regolamento interno della Provincia di Caserta, illegittimamente presieduta dal Dirigente del Settore “Organizzazione e Personale”, in virtù di delega concessa dal Direttore Generale della Provincia di Caserta con note del 27.10.2010, anziché dal “Direttore Generale o dal responsabile dell’area o del settore a cui appartiene il posto da ricoprire” 10) Idem sub 9) per altro verso. Sostituzione commissione esaminatrice, per essere stata quest’ultima sostituita durante l’espletamento delle operazioni concorsuali, in assenza di alcuna necessità o di particolari ragioni pratiche ed organizzative, come previsto in giurisprudenza. 11) Idem sub 10) per altro verso. Sostituzione commissione, per essere stata, nonostante l’avvio della procedura con l’effettuazione della prima fase del di formazione con esame finale, sostituita l’originaria commissione esaminatrice dal altra commissione che, quindi, non avrebbe partecipato alla procedura preselettiva. 12) Violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost:; artt. 11 e 12 D.P.R. n. 487/1994 ss.mm.ii.; art. 35 D.L. vo n. 165/2001). Violazione art. 7 lex specialis. Eccesso di potere (per disparità di trattamento, illogicità, difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti. Illegittima composizione della commissione esaminatrice, stante la presenza all’interno di tale commissione di soli membri interni la qual cosa ingenerando forti dubbi sulla effettiva imparzialità della commissione stessa. Preso atto che, avendo alcuni concorrenti (in particolare Vescuso Angelica, Romano Sonia, Riccio Filomena e Vitale Domenico) censurato una errata valutazione dei titoli, l’intimata Amministrazione, giusta determinazione dirigenziale n. 103/A del 3.3.2011, così come affermato nella nota n. 671 del 7.3.2011, inviata a tutti i vincitori e idonei, ai fini della verifica dei punteggi attribuiti, aveva trasmesso tutti i documenti e gli atti della procedura alla Commissione esaminatrice e, senza avere affatto valutato la posizione del ricorrente (nonostante lo stesso avesse già presentato un’istanza di accesso agli atti ed avesse già presentato un ricorso giurisdizionale), con determinazione dirigenziale n. 138/A del 18.4.2011 aveva riformulata la nuova graduatoria definitiva rettificata relativa al bando di corso-concorso interno de quo, il ricorrente, con motivi aggiunti, notificati il 16.6.2011 e depositati il giorno 17 successivo, ha impugnato anche tale determinazione deducendo le seguenti censure: Per Illegittimità propria: 1) Violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.). Violazione della lex specialis del concorso. Violazione della par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere (per illogicità, contraddittorietà, superficialità), atteso che, avendo l’intimata Amministrazione avviata la procedura di controllo delle valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice, avrebbe dovuto procedere al controllo di tutte le valutazioni dei singoli ricorrenti, ivi compreso quella inerente alla sua posizione, senza alcuna eccezione. 2) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione della lex specialis del concorso. Violazione della par condicio dei concorrenti. Difetto di motivazione Eccesso di potere (per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà del giudizio della prova scritta), per avere, con palese lesione della par condicio, l’Amministrazione intimata proceduto alla verifica della valutazione effettuata nei confronti di Vescuso Angelica che si troverebbe nella identica situazione del D’Agostino per avere anch’essa proposto ricorso giurisdizionale innanzi a questo Tribunale. Per Illegittimità derivata, facendo valere i medesimi vizi già fatti valere quali motivi di impugnativa del ricorso introduttivo L’intimato Provincia si è costituita in giudizio preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso, come dei motivi aggiunti, sotto vari profili e, nel merito, sostenendone l’infondatezza. Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati Nubifero Franca, Botte Maria Rita, Barbato Gabriele, Renga Tonia ed Izzo Michele, preliminarmente eccependo l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso introduttivo e, nel merito, sostenendone l’infondatezza. Si sono costituiti in giudizio anche Desiderio Roberto; Giuliani Pierluigi e Valentino Loredana, preliminarmente eccependo l’improcedibilità dei motivi aggiunti e, nel merito, sostenendone l’infondatezza. Con le ordinanze in epigrafe la Sezione aveva onerato parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti presenti nelle impugnate graduatorie. Alla pubblica udienza del 17 maggio 2012 la causa è passata in decisione. DIRITTO 1. Preliminarmente il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto è stato successivamente emessa la determinazione dirigenziale n. 138/A del 18.4.2011 con cui è stata approvata la nuova graduatoria riformulata per cui l’interesse sostanziale del ricorrente si sposta sul nuovo provvedimento. 1.1. Perdono conseguentemente rilievo le eccezioni di improcedibilità sollevate dalla Provincia e da vari controinteressati (Nubifero, Botte, Barbato, Renga Izzo) relativamente alla mancata tempestiva notifica del ricorso introduttivo a tutti i soggetti presenti nella originaria impugnata graduatoria, in esecuzione dell’ordinanza n. 2132 del 13 aprile 2011, con cui la Sezione onerava parte ricorrente dell’incombente istruttorio in parola, sul presupposto che, alla stregua di quanto stabilito dalla determina n. 273/A del 30.12.2010, la predetta graduatoria resterà valida per il termine di 36 mesi successivi ed attesa la sussistenza di alcune censure che, se ritenute fondate, potrebbero condurre alla caducazione dell’intera graduatoria, dovendosi salvaguardare l’interesse (non solo del ricorrente a migliorare il suo punteggio in graduatoria, ma anche) di tutti coloro che risultano inseriti in graduatoria a beneficiare di un eventuale scorrimento di quest’ultima. 2. Relativamente alla notifica dei motivi aggiunti, sempre preliminarmente, si dà atto che la Sezione, con l’ordinanza n. 1117 del 6 marzo 2012, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Sangiuliano Rosanna, Martino Caterina, Capece Clea e Scalzone Mario ed, in esecuzione di tale incombente, la notifica del ricorso risulta ritualmente eseguita nei confronti di Sangiuliano Rosanna, Capece Clea e Scalzone Mario, mentre, la notifica a Martino Caterina non risulta andata a buon fine, non constando la consegna dell’atto dei motivi aggiunti in ciascuno dei due indirizzi indicati sugli avvisi di ricevimento in atti. Sul punto i controinteressati Desiderio Roberto, Giuliani Pierluigi, Valentino Loredana eccepiscono che (oltre al ricorso introduttivo, anche) i motivi aggiunti non sono stati notificati a Martino Caterina collocatasi al 10° posto della graduatoria in oggetto, con la conseguente improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, posto che come affermato in giurisprudenza: “Si deve ritenere che i termini che il Giudice assegna al ricorrente per l’integrazione del contraddittorio e per il deposito della prova dell’avvenuto incombente, abbiano carattere perentorio, così che la loro inosservanza comporta la decadenza dal diritto di azione con conseguente improcedibilità del ricorso”. Tuttavia deve rilevarsi che tale irritualità (in disparte la non con divisibilità dell’eccepito profilo della tardività del deposito degli avvisi di ricevimento, quale prova dell’avvenuta notifica, atteso il carattere non perentorio del relativo termine) risulta sanata, ai sensi dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., per la circostanza che la medesima Martino Caterina si è costituita in giudizio mediante memoria depositata in data 4 aprile 2012. 3. Ulteriore eccezione sollevata dalla resistente Provincia si ricollega alla circostanza che, lamentando il ricorrente l’illegittimità dell’intera procedura, a cominciare dal bando di concorso, che è stato indetto con determina dirigenziale n. 217/A del 12.10.2009, successivamente integrata e modificata con la determina dirigenziale n. 222/A del 30.10.2009, l’accoglimento integrale del ricorso implicherebbe il rinnovo della procedura che, tuttavia, sarebbe precluso dalla riforma dell’art. 52 D.L. vo n. 165/2001 operata dall’attuale articolo 62 del D.L. vo n. 150/2009 che non consentirebbe più l’esperimento delle cc.dd. selezioni verticali. 3.1. L’eccezione è priva di pregio atteso che un eventuale rinnovazione della procedura concorsuale, conseguente all’annullamento giurisdizionale della stessa, avverrebbe “ora per allora”, avendo in ogni caso come riferimento la normativa vigente all’atto della indizione del concorso, normativa che, all’epoca, ne consentiva senz’altro l’espletamento. 4. Ciò premesso, nel merito, con i motivi aggiunti è stata impugnata la determinazione n. 138/A del 18.4.2011 con la quale il Dirigente del Settore Organizzazione e Personale, “Premesso che con determinazione dirigenziale n. 273/A del 30.12.2011 erano state approvate le operazioni concorsuali con relativa graduatoria finale e nomina dei vincitori del corso-concorso de quo, ma che, con successiva determinazione dirigenziale n. 103/A del 3.3.2011, era stato disposto il rinvio dei relativi atti alla Commissione per verifica punteggi attribuiti dalla Commissione relativi alla valutazione dei titoli di candidati idonei, come previsto dal citato art. 74, comma 1, del vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici (…….), atteso che con nota prot. n. 1048 del 6.4.2011 il Segretario della Commissione ha trasmesso il verbale n. 12 del 4.4.2011 contenente la nuova graduatoria finale del corso concorso in parola, scaturita dalla verifica dei titoli di alcuni candidati idonei che lamentavano una presunta errata valutazione dei titoli risultante dalle proprie schede finali di valutazione (……), preso atto del citato verbale, riportante i punteggi dei titoli valutati, a conferma o rettifica di quelli precedentemente attribuiti ai candidati idonei alla precedente graduatoria, interessati al procedimento, nonché della relativa graduatoria finale risultante dalle variazioni dei punteggi attribuiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 del vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici”, approvava l’operato della Commissione sulla base del verbale trasmesso e la nuova graduatoria finale della selezione in parola, verbale allegato sub all. A) al provvedimento e dichiarato formarne parte integrante e sostanziale, conseguentemente revocandosi la precedente graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 273/A del 30.12.2010 e dandosi atto che “la stessa risulta solo parzialmente modificata dal 12° al 16° posto e che risultano comunque confermati i vincitori del corso-concorso in parola (……)”. 5. I motivi aggiunti sono fondati assumendo carattere preminente le censure quinta (Violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost. art. 12 D.P.R. n. 487/94; D.L. vo n. 29/93; art. 35 D.L. vo n. 165/2001. Violazione della par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per illogicità, sviamento, difetto di motivazione, omessa predeterminazione dei criteri di valutazione), sesta ((idem sub 5 per altro verso. Illegittimità del voto numerico), settima (Idem sub 6 per altro verso. Difetto di motivazione) ed ottava (Violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; art. 12 D.P.R. n. 487/1994 ss.mm.ii.; D.L. vo n. 29del 1993; art. 35 D.L. vo n. 165/01; L. n. 241/1990). Eccesso di potere per Violazione della par condicio dei concorrenti, illogicità, sviamento, difetto di motivazione. 5.1. In particolare nella quinta censura dei motivi aggiunti parte ricorrente deduce la violazione del rubricato art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, attesa la mancata predeterminazione da parte della Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, alla stregua di quanto rilevato dalla giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., nella sentenza n. 14896 del 21.6,2010; nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, all’atto del primo insediamento, avvenuto il 26.2.2010, non avrebbe affatto predeterminato i criteri di valutazione delle prove ed, in particolare della prova orale in oggetto; ciò si evincerebbe chiaramente dalla lettura del verbale della commissione esaminatrice n. 1, laddove “per la valutazione della prova” si rimanderebbe ai criteri di cui all’art. 72 del regolamento che, tuttavia, nello stabilire che “L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima prescritta, nelle prove precedenti. La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione. Prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”, non determinerebbe, in modo preciso ed analitico, né i criteri da adottare per la valutazione della prova orale, né le modalità di attribuzione del punteggio spettante a ciascun commissario, in tal modo venendo a mancare una griglia di valutazione a cui ancorare la scelta discrezionale del singolo commissario nell’attribuzione del punteggio a sua disposizione, con la conseguenza che il criterio dettato dalla suddetta norma regolamentare risulterebbe estremamente generico e, dunque, in contrasto con i principi legislativi e costituzionali finora enunciati. In conclusione dalla lettura combinata dei verbali nn. 1 e 2 e dall’art. 72 del Regolamento della Provincia di Caserta inerente il reclutamento del personale, risulterebbe che non sarebbero stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove concorsuali ed, in particolare, della prova orale e, tuttavia, quand’anche si volesse ritenere che l’art. 72 del Regolamento predetto disponga in maniera dettagliata i criteri di valutazione delle prove di esame, esso sarebbe illegittimo in quanto configgente con la normativa nazionale di riferimento (art. 35, comma 3, D.L. vo n. 165/2001). 5.2. Nella ottava censura sono stati dedotti, in buona sostanza i medesimi vizi fatti valere quali motivi della quinta censura con l’aggiunta della violazione della legge n. 241/1990 e ponendo l’accento sul profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione rileverebbe anche dai verbali della Commissione, da cui risulterebbe che quest’ultima non avrebbe individuato i predetti criteri, con grave violazione delle regole di trasparenza e di imparzialità che dovrebbero presiedere ad ogni procedura concorsuale, altrimenti restandone infirmata la legittimità della medesima per violazione della legge n. 241 del 1990 nonché dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost. 6. La quinta e l’ottava censura dei motivi aggiunti possono trattarsi congiuntamente, afferendo ad una unica linea logico-argomentativa, e sono entrambe fondate. 7. In punto di diritto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego” all’art. 12 rubricato (“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”) prevede che: . 8. La giurisprudenza costante – anche di questo Tribunale – ha chiarito che (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; C. di S., Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245; T.A.R. Molise, n. 95/00). Tali principi sono stati di recente chiariti e ribaditi anche dalla Suprema Corte di Cassazione e Sezioni Unite, con la sentenza n. 14896 del 21.6.2010, alla stregua della quale: , ciò in quanto . Dunque appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un’autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione. 9. Nella fattispecie in esame – come fondatamente dedotto dal ricorrente – la commissione esaminatrice, né all’atto del suo primo insediamento, avvenuto in data 26.2.2010, né successivamente, risulta avere predeterminato i criteri di valutazione delle prove, in particolare della prova orale in oggetto, come si evince chiaramente dalla lettura del verbale della commissione esaminatrice n. 1, nel quale quest’ultima afferma che: “In merito alla prova orale, la Commissione stabilisce che la stessa verterà sempre sulle materie oggetto del corso-concorso e nella risposta ad almeno n. 3 quesiti, da formulare secondo i criteri di cui all’art. 72 del cennato regolamento. Per la valutazione di tale prova si terrà conto dei citati criteri di cui al predetto art. 72”; ciò, peraltro, è stato ribadito e confermato anche successivamente dalla nuova commissione, insediatasi in data 11 novembre 2010. Tuttavia, il richiamo alla suddetta norma del Regolamento interno della Provincia non soddisfa affatto le esigenze di trasparenza ed imparzialità imposte dalla normativa in tema di accesso agli impieghi nelle PP.AA. prescritta dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e rimarcata dalla giurisprudenza, in quanto lo stesso art. 72 non fissa alcun criterio di valutazione, nel senso indicato e chiarito dalla citata giurisprudenza. Infatti il Regolamento in parola, nello stabilire, all’art. 72, che: “L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima prescritta nelle prove precedenti. La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione. La commissione, prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte”, non fissa quella “cornice” ritenuta, dalla Suprema Corte di Cassazione, la condizione necessaria per assicurare una procedura concorsuale trasparente ed equa (Cfr. Cassazione, SS.UU. n. 14896 del 21.6.2010, citata). 9.1. Pertanto si può agevolmente sostenere che la predetta norma regolamentare (e cioè l’art. 72 del Regolamento) non fissa affatto i criteri di valutazione al fine dell’attribuzione del punteggio, ma si limita a descrivere le modalità di effettuazione delle varie prove concorsuali. 9.2. Infine, al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che: (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180). 10. Fondata è anche l’ottava censura dei motivi aggiunti nella quale il ricorrente deduce i criteri di valutazione delle prove non emergerebbe neanche dai verbali della Commissione. Invero, a fronte della generalizzata previsione in tal senso posta dall’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/94 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici, e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) in cui si ritiene testualmente la necessità di una tale verbalizzazione, alcun dubbio può sussistere, al riguardo rilevandosi in giurisprudenza che: << La circostanza che dai verbali della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, che impone espressamente la previsione di fissazione dei criteri di massima anche per la valutazione delle prove di esame sia scritte che orali (T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 3.10.2006, n. 1095). 11. Relativamente alla necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione, in contrario, la resistente difesa provinciale, nella memoria di costituzione del 4 aprile 2011, asserisce che, nel caso di specie, non v’era alcuna necessità di predeterminare i criteri di valutazione da parte della Commissione, atteso che l’art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 consentiva le progressioni verticali, in forza dell’art. 23 del D.L. vo n. 80/98, successivamente modificato dall’art. 274, comma 1, lettera a) del D.L. vo n. 267/2000), che demandava proprio alla contrattazione collettiva ed alla normativa degli enti la competenza a disciplinare le modalità di assunzione di personale (tra le quali rientrano le progressioni verticali - cfr. C. di S., Sez. V, 4 dicembre 2008, n. 5949) ed, al comma 1, stabiliva, in via generale, che gli enti disciplinano le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio di dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti che non siano destinati all’accesso dall’esterno. Il comma 2 ricomprende in detta potestà di disciplina anche le progressioni verticali caratterizzate da una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’amministrazione.(……..). Il quadro normativo testé delineato trova nell’art. 35 D.L. vo n. 165/2001 il suo punto di chiusura giacché, al settimo comma, si stabilisce che: “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti” e solo in base agli artt. 34, 35 e 65 del D.L. vo n. 150/2009, entrati in vigore successivamente all’indizione della procedura concorsuale, la materia è stata sottratta alla contrattazione collettiva e poiché, nel caso di specie, la procedura concorsuale risulterebbe indetta prima dell’entrata in vigore del D.L. vo n. 150/2009, essa risulterebbe disciplinata dal previgente regime (contrattazione collettiva e regolamento degli uffici e servizi). 11.1. La tesi della resistente Provincia secondo cui le fonti normative della procedura de qua andrebbero quindi rinvenute nella contrattazione collettiva e nel Regolamento degli uffici e servizi (cfr. C. di S:, V, 4 dicembre 2008, n. 5949) con la conseguente inapplicabilità del regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994 ai concorsi e/o alle selezioni degli enti locali, salvo il caso di espresso è del tutto insostenibile. 11.2. Al riguardo, basterà rilevare che le norme poste dal D.P.R. n. 487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive e pertanto, allorquando, non ineriscano a situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all’ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, si presentino espressione di principi generali, da rinvenire indubbiamente nelle regole tecniche applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso, si impongono al rispetto di ogni Amministrazione Pubblica, anche diversa da quella statale, a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nel regolamento interno ovvero nella lex specialis. Sul punto, in disparte quella giurisprudenza - peraltro minoritaria - richiamata in gravame e non condivisa dal Collegio (anche in quanto condizionata dalle peculiarità della fattispecie concreta), per la quale la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove non potrebbe essere considerata in ogni caso elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedura concorsuale, nella giurisprudenza dominante si sostiene che: << Le norme che disciplinano i concorso di accesso agli impieghi civili dello Stato non sono automaticamente applicabili ai concorsi banditi dagli enti pubblici in difetto di espresso richiamo nel regolamento organico degli enti medesimi e sempreché non si tratti di norme che siano espressione di principi generali (C. di S.., V, 6 febbraio 1987, n, 50; T.A.R. Piemonte, II, 5 novembre 1998, n. 414), ed è da ritenersi tale la disposizione di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994. Ne deriva che, nel caso di espletamento di procedure quali le “Progressioni Verticali” di cui agli artt. 85 e 86 del Regolamento della Provincia di Caserta sull’Ordinamento Generale dei servizi ed uffici, è irrilevante che né il Bando di concorso, né tale Regolamento richiamino la disposizione di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, né tantomeno può sostenersi con la resistente che l’art. 86, comma 5 demandi esclusivamente al bando la definizione delle prove selettive. 11.3. Quanto all’argomento addotto dalla resistente Provincia per il quale la commissione esaminatrice ha l’obbligo di stabilire preventivamente i criteri di massima solo in relazione alla valutazione dei titoli e non anche per la valutazione delle ulteriori prove selettive che sono rimesse alla sua discrezionalità tecnica, basterà richiamare quella giurisprudenza per la quale: (Consiglio di Stato n. 4234 del 30 giugno 2009), ciò in quanto - sia pure con riferimento di concorsi universitari in materia scientifica - (C. di S., VI, 25 settembre 2002, n. 4881). 11.4. Contrariamente a quanto asserito dalla resistente Provincia, come si evidenzia dal verbale n. 1, la Commissione esaminatrice (rectius l’originaria Commissione, con conferma da parte della Commissione successivamente insediatasi), in conformità a quanto stabilito nel tavolo di concertazione con le OO.SS. del 15.2.2010, all’atto del primo insediamento non ha affatto stabilito i criteri di valutazione relativi delle prove, essendosi limitata, quanto alla prova scritta, unicamente a descrivere la tipologia delle domande a risposta aperta, rinviandosi per la valutazione delle stesse all’art. 65 del vigente Regolamento che, però, in punto di criteri di valutazione nulla dispone ed, in relazione alla prova orale unicamente a descrivere le modalità di svolgimento della stessa. Resta pertanto confermato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994. 11.5. Infine la resistente Provincia esclude la necessità della previa fissazione dei criteri di valutazione di cui a tale disposizione in relazione alla prova scritta per la circostanza che quest’ultima non riguardava un elaborato da valutare in ordine ad una specifica tematica (attività questa che poteva richiedere la previa fissazione dei criteri valutativi), ma un questionario, rectius, un insieme di domande specifiche (sette), per le quali era prevista un’unica risposta precisa anche se aperta, alla stregua dei quiz e tanto si desumerebbe agevolmente da una semplice lettura delle domande ricomprese nel questionario sottoposto ai candidati che imporrebbero risposte inerenti le materie oggetto del corso formativo e non elaborazione di temi e/o redazione di pareri su complesse e controverse problematiche giuridiche. La tesi della resistente Provincia per la quale la necessità della previa fissazione dei criteri di valutazione, o quanto meno di una graduazione di tali criteri da rapportarsi, caso per caso, alla tipologia ed alla natura della prova scritta da effettuare è insostenibile in quanto, oltre ad introdurre una discriminazione ed un empirismo di cui, però non v’è traccia nel citato art. 12, presuppone una non necessarietà in concreto della fissazione dei criteri in parola che contrasterebbe palesemente con l’immediata precettività delle regole poste dal citato art. 12. 12. La sesta e la settima censura, afferenti entrambi alla tematica della insufficienza del solo voto numerico in assenza di una rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione, possono trattarsi congiuntamente e sono entrambe fondate. 12.1. In particolare, nella sesta censura (idem sub 5, per altro verso), il ricorrente si duole per la illegittimità del solo punteggio numerico attribuito ai singoli concorrenti, in assenza di alcuna predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale e senza esternare alcun giudizio valutativo, in contrasto con l’orientamento oramai consolidatosi in giurisprudenza che avrebbe ritenuta la sufficienza, ai fini della motivazione ed esternazione delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice sulle prove di esame, del voto numerico, ma unicamente se tale voto sia stato attribuito in base ai criteri da essa predeterminati. 12.2. La settima censura è analoga alla sesta, riguardata per altro verso, attesa, per giurisprudenza oramai consolidatasi, la sufficienza del voto numerico, unicamente se tale voto fosse stato attribuito in base ai criteri da essa predeterminati e, dalle censure avanzate con i precedenti motivi, deriverebbe un chiaro difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione in merito alle prove sostenute dai ricorrenti; in altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza formatasi sul punto, l’onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame dovrebbe considerarsi sufficientemente adempiuto con l’attribuzione del solo punteggio numerico (configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, in grado di esternare la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione, rispetto alla quale l’ulteriore motivazione si tradurrebbe in un’inutile duplicazione), unicamente nel caso in cui al voto numerico faccia riscontro un giudizio rigidamente predeterminato, e, nella fattispecie in esame, una compiuta motivazione sarebbe stata necessaria perché sia il bando che la stessa Commissione d’esame non avrebbero predeterminato i criteri di valutazione, ossia omesso di predisporre una idonea griglia di valutazione cui potesse collegarsi il voto numerico assegnato. 13. L’ordine di idee di parte ricorrente è senz’altro condivisibile. 14. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, dal Collegio pienamente condivisa: (C. di S., 28 giugno 2004, n. 4782). Anche secondo la giurisprudenza di questo Tribunale: (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17.6.2011, n. 3244; Sez. V, 2.9.2008, n. 9992; C. di S., Sez. V, 13.7.2010, n. 4528; sez. IV, 25.11.2009, n. 5846; C. di S:, Sez. V, 28.6.2004, n. 4782); ed, ancora: (C. di S., sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128); (T.A.R. Campania, Sez. V, 2.9.2008, n. 9992). 15. In buona sostanza, tra le due opposte tesi che ancora si rinvengono nella giurisprudenza amministrativa in ordine alla questione della sufficienza del voto numerico sotto il profilo dell’adempimento dell’obbligo di motivazione, il Collegio opta per la posizione intermedia, sicuramente più ragionevole, secondo la quale il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell’esame o dello svolgimento delle prove). In buona sostanza è proprio la impalpabilità dei giudizi puramente numerici e la non riscontrabilità degli stessi con qualsivoglia base documentale che avrebbe, invece, imposto una predeterminazione dei criteri di giudizio, in funzione di autovincolo dell’organo valutatore, attraverso la “fissazione” di una griglia di valutazione, da successivamente e necessariamente integrare applicando quei criteri nei confronti della concreta fattispecie sottoposta a valutazione, con l’ausilio di un unico “metro” in grado di garantire trasparenza, imparzialità ed omogeneità di giudizio. 16. Nella fattispecie in esame, dalla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale con l’attribuzione unicamente del mero voto numerico, non accompagnata da una, quanto meno, succinta motivazione preordinata a rendere trasparente il proprio giudizio, emerge, dunque, una evidente lacuna motivazionale del giudizio valutativo che ne impedisce ogni seria controllabilità e menoma la correttezza della procedura. 17. Per tutti gli esposti motivi, ogni restante censura anche aggiunta assorbita, i motivi aggiunti devono dunque giudicarsi fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati. 18. Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della resistente amministrazione provinciale, nell’importo liquidato in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1251/2011 R.G.), per come proposto, anche attraverso motivi aggiunti, da D’Agostino Antonio, così dispone: a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse; b) accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 138/A del 18.4.2011, nonché il verbale n. 12 del 4.4.2011 e la nota prot. n. 671 del 7.3.2011; b) condanna la resistente Provincia al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 2000,00 (duemila euro). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Fiorentino, Presidente Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore Gabriele Nunziata, Consigliere. (13/07/2012)

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