”L’esecuzione del sequestro preventivo in questione deve avvenire a cura del pm procedente ed in conformita’ a quanto statuito, anche avendo riguardo alla nomina di Bruno Ferrante quale co-amministratore e custode giudiziario, dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 7-20.8.2012 (date del dispositivo e delle motivazioni ndr), con conseguente inefficacia a tal fine dei decreti emessi dal gip in data 10 e 11 agosto 2012”.
Questa la decisione assunta oggi dal Tribunale del Riesame di Taranto sul ricorso (tecnicamente ‘incidente di esecuzione’) presentato dal presidente dell’Ilva Bruno Ferrante contro l’estromissione di quest’ultimo dal pool di custodi giudiziari incaricati di eseguire il sequestro dello stabilimento siderurgico. ”In questa sede – spiega il Riesame – non puo’ che riaffermarsi l’ovvio principio che le statuizioni del Tribunale del Riesame devono prevalere sia su quelle, ormai riformate, contenute nell’originario provvedimento del gip, sia su quelle successive emesse dallo stesso organo, in contrasto con quanto deciso dal Riesame, sicche’ va conseguentemente dichiarata incidentalmente ed a tali fini l’inefficacia dei menzionati decreti emessi dal gip il 10 e 11 agosto 2012”. Il Riesame rileva, inoltre, che nelle motivazioni del primo Riesame si affermava ”il principio che l’esecuzione del disposto sequestro preventivo spetta al pm procedente”.