Terzo rinvio alla Consulta per la legge 40 sulla procreazione in merito al divieto di fecondazione eterologa. Lo ha deciso il Tribunale di Firenze, che con un’ordinanza ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.4, che vieta l’eterologa, per contrasto con l’art.3 della Costituzione (‘Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge).
A presentare ricorso una coppia sterile di Trento, rivoltasi all’Associazione Coscioni dopo il rifiuto del un Centro di Firenze di eseguire la fecondazione eterologa. Dopo le recenti ordinanze dei tribunali di Milano e Catania, nel solo mese in corso questo è il terzo rinvio alla Corte Costituzionale in merito al divieto della pratica dell’eterologa, quella che consente alle coppie sterili in maniera assoluta di poter procreare utilizzando materiale genetico di un terzo soggetto. Tale divieto lederebbe dunque il principio di uguaglianza: secondo il giudice fiorentino, infatti, il divieto di PMA eterologa comporta “una evidente violazione del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di uguaglianza”. “Dunque – commentano i legali della coppia che ha presentato il ricorso, Gianni Baldini e Filomane Gallo – un messaggio forte e chiaro il cui punto centrale è il rilievo circa il contrasto tra il divieto di eterologa sancito dalla legge 40 e il fondamentale precetto costituzionale dell’art.3 che, in forza del principio di uguaglianza, postula che un medesimo problema (sterilità) può essere oggetto di trattamento differenziato solo ove sussista oggettiva giustificazione”.