Un gruppo societario statunitense con top holding in America, quartiere generale nel Regno Unito e una miriade di imprese consociate nei Paesi europei, tra cui l’Italia: e’ la descrizione dell’organigramma della multinazionale che, dopo una verifica della Guardia di Finanza di Torino, nei giorni scorsi ha concordato con l’Agenzia delle Entrate il versamento nelle casse dell’Erario nazionale di ben 22,3 milioni di Euro, dopo un’evasione durata 5 anni.
Un esempio virtuoso di lotta all’evasione internazionale che ha visto i finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria di Torino contestare alla consociata italiana del Gruppo statunitense il reddito, mai dichiarato negli ultimi 5 anni, derivante dall’attivita’ svolta in Italia da uno stabilimento industriale con sede in Piemonte. Per risparmiare le imposte, era stata adottata una delle tecniche ultimamente nel mirino dell’Ocse: quartier generale in un Paese con un livello di tassazione medio-basso o con particolari agevolazioni fiscali, dove dichiarare il maggior reddito prodotto; aziende formalmente qualificate come ‘agenti’, ma in realta’ siti produttivi e distributori localizzati in Stati con piu’ alti livelli di tassazione (Italia), dove dichiarare la mera provvigione per il servizio prestato, anziche’ l’effettivo reddito conseguito. Un modello di business con il quale la multinazionale americana ha occultato utili derivanti da attivita’ realizzate grazie ai mezzi e alle persone dipendenti dell”agente’ nazionale, ma solo formalmente attribuite al Principal inglese, con il risparmio del 50 per cento circa delle ‘tasse’ da pagare in Italia. La Gdf ha cosi ricostruito, dopo una complessa attivita’ di polizia tributaria, l’articolato sistema di evasione. Un caso in cui il principio di collaborazione fisco-contribuente ha caratterizzato l’intera attivita’, visto che la societa’ verificata fin da subito ha avviato un dialogo costruttivo per regolarizzare la propria posizione ed evitare un eventuale, lungo contenzioso. Dato che il reddito conseguito dalla societa’ e’ stato ricostruito utilizzando le regole previste per il transfer pricing, la condotta di evasione non ha assunto rilevanza penale.