ALVIGNANO – La gara relativa al servizio di assistenza e supporto, accertamento e riscossione delle entrate comunali ed attività connesse svolta dall’amministrazione comunale di Allignano è legittima. A dirlo è stato il Tar-Campania sollecitato da un ricorso della ditta Riselli (seconda classificata) che aveva impugnato gli atti del procedimento di gara terminata con l’aggiudicazione del complesso di prestazioni alla IAP.
Il Tar ha ritenuto conforme all’ordinamento degli appalti pubblici il ricorso ad una formula matematica: il ricorrente “lamentava – scrivono i giudici-che la formula matematica ‘parabolica’ – e cioè Ei = 30 – 40/[1,4 + (40 – Si)] –, prescelta in funzione dell’attribuzione del punteggio all’elemento economico dell’offerta, avrebbe finito per svilire sostanzialmente quest’ultimo, attraverso un ingiustificato appiattimento del relativo range differenziale (0-30), e, quindi, per incrementare sproporzionatamente la rilevanza dell’elemento tecnico dell’offerta e della sottesa valutazione discrezionale”. Il collegio ha respinto i rilievi della ditta matesina in questi termini : “l’adozione della formula matematica censurata, onde plausibilmente scoraggiare sconti eccessivi (cfr.Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5583) e premiare la qualità delle prestazioni sopra illustrate, particolarmente impegnative sul piano dell’accuratezza e della complessità tecnica, non ha neutralizzato in toto l’incidenza dell’elemento economico dell’offerta, ma ha soltanto implicato una relativa e giustificata del range differenziale dei punteggi attribuibili in rapporto ai ribassi praticati; contrazione della quale, tramite l’esplicitazione della predetta formula matematica in sede di bando di gara e, quindi, in omaggio ai principi di trasparenza e di par condicio, i concorrenti erano, peraltro, resi perfettamente avveduti, ai fini dell’elaborazione analitica e del proporzionamento globale delle rispettive offerte”. Insomma il bando era redatto in maniera conforme alla normativa vigente.
Michele Martuscelli