SAN NICOLA LA STRADA – Alcuni mesi orsono, alcuni consiglieri comunali d’opposizione notarono che sul Viale Carlo III^, all’altezza con Via Galvani e la Motorizzazione Civile era stato installato un cartellone che faceva presagire la probabile apertura di un nuova ulteriore struttura adibita alla vendita di prodotti alimentari.
Poiché nessuno di loro era a conoscenza di questa operazione, che avrebbe dovuto comportare una variante al P.R.G. In data 9 ottobre 2013, è pervenuta presso gli uffici Commercio e Attività Produttive, la richiesta inoltrata dalla Società 3D S.r.l. a firma dei sigg. Mario Rosario D’Anna e Salvatore Bruno D’Anna, in qualità di amministratori unici della predetta società con sede legale in Viale Carlo III^ Galoppatoio Ovest, angolo Via Galvani, richiedente l’autorizzazione all’apertura di una Media Struttura di Vendita per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari (M1AM), sita in zona omogenea D1 – industriale oggetto del Piano ASI di Caserta in corso di attuazione. Dalla documentazione allegata alla richiesta si evince che la struttura è stata oggetto di condono lecitamente rilasciato con Concessione Edilizia nr. 10 del 15 marzo 1982 e Concessione Edilizia in Sanatoria nr. 18 del 29 dicembre 1997, con il relativo certificato di agibilità ove si attesta che il fabbricato è idoneo ad attività terziarie. Il vigente Regolamento per le attività commerciali del comune di San Nicola la Strada, approvato con delibera consiliare nr. 44 del 14 luglio 2003, prevede che le Medie Strutture siano insediate nelle zone omogenee D3 e D4 individuate dalla zonizzazione urbanistica del vigente PR.G.C e riportate nel SIAD (Strumento D’intervento Per L’apparato Distributivo). Pertanto, l’ente di Piazza Municipio ha rigettato la richiesta per le seguenti motivazioni: 1°) l’incompatibilità urbanistica con l’intervento richiesto nella zona omogenea D1 benché oggetto di sanatoria, le opere condonate, come riportato nel certificato di agibilità, sono adibite ad attività terziarie come richiesto in fase di rilascio delle concessioni e non sono riferibili ad autorizzazioni per attività commerciali e di servizio, le quali sono insidiabili unicamente in zone omogenee DE e D4; 2°) che, finanche l’inapplicabilità del contingente numerico richiamato nelle delibere di Giunta Regionale nr. 186 del 26 novembre 2010, resa esecutiva con D.G.R. nr. 95 del 21 marzo 2011, in ottemperanza ai regimi di liberalizzazione non altera le prescrizioni della zonizzazione del Piano Commercio Comunale, il quale determina nelle zone D3 e D4 le uniche aree per la realizzazione di Medie Strutture di Vendita.
Nunzio De Pinto