Il tema sempre più delicato è quello delle risorse. Ecco perché, molto probabilmente, la questione della riforma delle comunità montane non riesce a decollare in consiglio regionale. Lo schema di progetto unificato, nato dalla fusione di vari iniziative di legge, è fermo dalla primavera 2012 e l’aspetto relativo al piano della copertura finanziaria,molto critica già ora, è affrontato nell’articolo 9 del progetto accorpato di cui relatori sono un consigliere regionale di maggioranza(Foglia) ed uno di minoranza(Pica).
Ma prima di esplicitare le modalità di reperimento delle risorse necessarie o adeguate a far fronte alle esigenze del comparto è opportuno specificare le caratteristiche di questo nuovo, progettato, intervento legislativo in materia di enti montani e di forestazione- aree montane. L’ipotesi di legge prevede un programma di riordino territoriale basato su cui strumenti : gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio associato delle funzioni e le unioni dei comuni con particolare riferimento alle zone montane. Prevista anche una sorta di censimento o ricognizione delle fusioni, unioni o associazioni dei comuni che già sono obbligati, pur in limitate attività, a svolgere certe funzioni fondamentali in forma associata , fermo restando la scelta della modalità aggregativi.. L’articolato prende avvio dai principi generale per l’esercizio associato delle funzioni amministrative degli enti locali con l’impegno da parte della regione di “ promuovere prioritariamente la costituzione di unioni di comuni o unioni montane per la gestione in forma associata delle funzioni nonché la fusione tra comuni per le funzioni ad esse riconosciute” Funzioni da trasferire sia dall’ente regionale, che conserva un potere di coordinamento- o da altri enti. L’articolo 5 definisce i paletti per la creazione di aggregazioni per evitare complicazioni o eccessi . l’articolo 8 disciplina le unioni di comuni montani che subentreranno alle attuali comunità con il relativo iter procedurale di nascita. Incarichi politici- istituzionali senza alcuna indennità mentre la composizione ed il funzionamento degli organi – consiglio generale/giunta e presidente dell’unione dei comuni- è rimandata alla legge regionale n.12/2008.Le funzioni delle costituende Unioni di comuni sono previste nell’articolo 9 con l’esercizio di funzioni proprie e delegate comprese le funzioni comunali esercitate in forma associata per conto dei comuni che le costituiscono”. E la forestazione? Ne parla il comma 2 dell’art.9:” le funzioni delegate, oltre alle funzioni gestite in forma associata, riguardano , tra l’altro, quelle previste dalla legge regionale n. 11-96 in materia di forestazione e bonifica montana nonché ogni altra funzione attribuita alle comunità montane (esistenti ndr) dalla normativa comunitaria nazionale o regionale. Come sarà la copertura economica per queste funzioni delegate in materia di gestione forestale ? La regione si impegna ad erogare il 10% delle risorse in base al nuovo articolo 35 della scorsa finanziaria che ha modificato profondamente questo aspetto. E qui siamo al punto debole del finanziamento che , tra l’altro, deve tener conto del nuovo regime degli operai forestali : a tempo indeterminato come contratto sì ma con lavori a tempo determinato nel corso delle annualità .Il nodo da risolvere è quello economico-finanziario, dunque.
Michele Martuscelli