Occorre sempre un numero di ore adeguato alla patologia accertata del minore disabile quanto al diritto allo studio. E’ il principio affermato dal Tar-Campania che ha accolto il ricorso presentato da un genitore di S.Angelo d’Alife contro un provvedimento emesso dal dirigente scolastico del comprensivo “Falcone” di Piedimonte Matese provvisoriamente 12 ore poi integrate ma comunque insufficienti stando ai magistrati). In particolare i magistrati, dopo aver rilevato la mancata redazione di un piano personalizzato, hanno messo in evidenza nella sentenza la mancata prova dell’adeguatezza delle ore didattiche per far fronte alla situazione di grave disabilità accertata dalla commissione Asl. Veniamo al passaggio cruciale in cui ha condannato l’istituto comprensivo matesino ed il ministero della pubblica istruzione “… nella fattispecie in esame, dal certificato della Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap risulta riconosciuta la situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92, essendo il minore affetto da gravi patologie che comportano un ritardo psicomotorio e del linguaggio; dai documenti prodotti risulta che all’alunno sono state assegnate 12 ore di sostegno, ma non è stato redatto il Piano Educativo Individualizzato; la Dirigente scolastica ha precisato che da gennaio sono state assegnate ulteriori 5 ore di sostegno, più 5 ore di O.S.A. per assistenza scolastica; non risultando comprovata l’adeguatezza delle ore di sostegno assegnate al ricorrente rispetto alla patologia accertata, merita accoglimento il ricorso con conseguente obbligo per l’amministrazione di determinarsi sul numero di ore necessarie per la patologia del minore, tramite aggiornamento del piano educativo individualizzato, tenuto conto delle esigenze educative e di istruzione del minore; ove occorra, all’integrazione dell’orario di sostegno l’amministrazione provvederà anche attraverso l’assunzione di insegnanti di sostegno in deroga con contratto a tempo determinato come consentito dall’attuale normativa a seguito della pronuncia Corte Cost. n. 80/2010; l’accoglimento del ricorso nel merito fa venire meno il pregiudizio dedotto dai ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria, atteso l’effetto conformativo del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la proposizione del ricorso e la decisione e la circostanza che comunque il minore ha fruito di una parte delle ore di sostegno spettanti…..”. Insomma, in altri termini, non è stato fatto tutto il possibile e necessario tra cui il ricorso in deroga di maggiori misure integrative, per soddisfare le esigenze del minore. Da qui l’accoglimento, pur respingendo la domanda di risarcimento del danno.
Michele Martuscelli