Ripartiti i fondi agli ambiti intercomunali per i servizi sociali. Il C4/Piedimonte Matese avrà 1.223.000 euro. E’ stato pubblicato oggi il decreto relativo al riparto ed assegnazione delle risorse riguardanti le fonti finanziarie di provenienza del Fondo Non Autosufficienza anno 2014, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Regionale e del Fondo Non Autosufficienza per l’anno 2015 .Nel provvedimento sono state disposte anche le indicazioni operative per la presentazione dell’aggiornamento per la III annualita’ dei Piani di Zona triennali in applicazione del II Piano Sociale Regionale 2013 – 2015. Una decisione tanto attesa “al fine di consentire la programmazione degli interventi e dei servizi dell’aggiornamento della III annualità dei Piani di zona”. L’ambito C4 di cui è capofila il comune di Piedimonte Matese raggruppante 35 comuni avrà a disposizione- in attesa di altri fondi- di circa 1.123.000. Ricordiamo che la giunta regionale con Legge n. 9 del 3 agosto 2015 ha provveduto a incrementare le risorse destinate alle politiche per la disabilità per l’importo complessivo di 14,65 mln di euro, destinando tale importo al sostegno della programmazione degli Ambiti in materia di disabilità in ragione dei fabbisogni sociali territoriali. Gli interventi finanziati sono relativi ai servizi Adi(assistenza domiciliare integrata) , agli assegni di cura e ad una serie di interventi complementari. Pubblichiamo ampi stralci del provvedimento relativi alle misure di intervento: “Per le prestazioni domiciliari è necessario fornire alcune precisazioni, alla luce delle criticità riscontrate nelle precedenti annualità del P.S.R(piano sociale). Il FNA (fondo nazionale ambito) è da sempre destinato dal ministero del Welfare alla spesa compartecipata dei comuni per le prestazioni sociosanitarie. Considerato che per l’assistenza domiciliare i LEA (livelli essenziali assistenza)indicano come spesa compartecipata “le prestazioni di assistenza tutelare ed aiuto infermieristico” e che le uniche figure professionali che possano esercitarle sono gli Operatori Sociosanitari, ne consegue che il FNA deve essere utilizzato esclusivamente per pagare ore di prestazioni fornite dagli OSS. Ogni altro tipo di intervento domiciliare a carattere esclusivamente sociale ed effettuato da altri operatori, come la cura della casa, l’accompagnamento e il disbrigo pratiche, etc….può essere finanziato con le altre fonti del FUA. Quindi il FNA garantisce il livello minimo delle prestazioni ma nella scheda progetto esso può essere affiancato da ogni altra fonte di finanziamento che sarà destinata ad altre prestazioni sociali, oppure può essere utilizzato solo per schede progetto che prevedano il livello minimo assistenziale delle prestazioni domiciliari. E’ comunque indispensabile che il FNA sia utilizzato per i soli utenti che usufruiscono delle “cure domiciliari “ attivate dalle UVI distrettuali ai sensi della DGRC n.41/2010, e che le somme siano correlate al numero di utenti e di ore di prestazioni riportato nella scheda 3.7. Invece, per gli utenti non arruolati nel sistema delle Cure Domiciliari, l’Ambito potrà programmare interventi solo sociali E7 o D 7 con altre fonti di finanziamento.
Assegni di cura: Codici D15 as ed E16 as
Come per la precedente annualità, gli assegni costituiscono una modalità di compartecipazione alle Cure Domiciliari attivate dal Distretto alternativa alle ore di prestazioni erogate dagli OSS. Considerato che per i disabili gravissimi, la continuità è assicurata dal nuovo programma regionale, la quota di riparto per i Piani di Zona permette di ampliare gli assegni anche ai disabili non gravissimi che erano rimasti esclusi nella II annualità. Si segnala che, il numero di aventi diritto deve necessariamente scaturire, fino ad esaurimento della quota, dal numero di utenti storici e nuovi delle Cure Domiciliari che hanno chiesto o chiedono nel corso dell’anno di usufruire di un assegno di cura in alternativa alla metà delle ore di OSS pagate dall’Ambito. E’ implicito che le procedure di accesso agli Assegni siano le medesime procedure di accesso all’ADI già regolamentate dagli Ambiti ai sensi della L.R. 11/07 e della DGR41/2010.
Ricoveri temporanei: Codici D5 ed E3
Si tratta di una azione complementare all’assistenza domiciliare, introdotta quest’anno sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale di Riparto del 7.5.14 all’art.2 comma f.), G.U. del 3/8/15. E’ quindi possibile prevedere “un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea”. I ricoveri temporanei sono disciplinati dalla L.R. 8/2003, art. 6 e 22 e dalla DGRC n. 2006 del 5/11/2004 “Linee d’Indirizzo sull’assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti da demenza”. Sono previsti per persone assistite a domicilio e possono avere la durata massima di 30 giorni. Pertanto, qualora una persona non autosufficiente, assistita a domicilio, necessitasse di un periodo temporaneo di assistenza presso una RSA è possibile interrompere il progetto di cure domiciliari ed assicurare la quota di compartecipazione sociale per la retta della R.S.A. per un breve periodo di massimo 30 giorni, al fine di stabilizzare le condizioni di salute, fornire terapie di recupero e mantenimento delle abilità residue e, di offrire un intervento di sollievo alle famiglie. Viste le opportunità offerte dal Fondo, la quota di spesa sociale derivante dai ricoveri temporanei è finanziata totalmente dal FNA e gli utenti sono esonerati dal versare la eventuale quota di compartecipazione a loro carico. Anche in tale caso la somma destinata ai ricoveri temporanei in RSA deve essere riportata nella scheda 3.7. Ai fini di una corretta programmazione delle risorse assegnate è possibile prevedere una diversa ripartizione secondo le seguenti condizioni. Qualora L’Ambito, condivida con il Distretto Sanitario la necessità di incrementare o diminuire una azione a vantaggio di un’altra (ad es.: meno ricoveri e più ore di prestazioni tutelari), può trasmettere alla U.O.D. Welfare dei Servizi una richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione dettagliata sull’effettivo fabbisogno di risorse, firmata congiuntamente dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano e dal Direttore Sanitario. L’ufficio regionale si riserva di valutare il caso ed autorizzare una differente ripartizione del FNA.
Michele Martuscelli