Piedimonte Matese- Con decisione resa a margine della camera di consiglio svoltasi nella mattinata di giovedì, i giudici della quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli non hanno accolto la domanda cautelare presentata nell’ambito del ricorso prodotto da diversi operai stagionali e tesa ad ottenere la sospensione dell’efficacia delle decisioni assunte dalla deputazione amministrativa presieduta dal Prof. Pietro Andrea Cappella lo scorso 3 dicembre, riguardanti la trasformazione del rapporto di lavoro di due unità di personale. Dopo la bocciatura dell’atto di opposizione avanzato dai soli tre consiglieri di opposizione, Alfonso Simonelli, Raffaele Ferraiuolo e Silvio Di Muccio, ora arriva un altro stop alle pretese di un gruppo minoritario di acquaioli e di pompisti che, affiancati dagli stessi consiglieri di minoranza, tra cui Simonelli presente anche all’udienza di ieri, puntavano a far dichiarare illegittime le delibere. I giudici amministrativi, invece, nell’accogliere le motivazioni addotte dal Consorzio con gli avvocati Giuseppe Fontanarosa ed Eleonora Marzano, ovvero l’inesistenza di danno legittimante i ricorrenti, hanno respinto la richiesta di sospensiva, non ritenendo fondata la tesi portata avanti dalla difesa del personale avventizio. Inoltre, il Tar ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dai legali dell’Ente consortile, tanto da aver chiesto ai difensori degli operai stagionali di produrre controdeduzioni scritte circa la questione della competenza o meno dei giudici amministrativi a giudicare sulla regolarità degli atti assunti dalla Deputazione. Il Presidente della quinta sezione Dott. Luigi Domenico Nappi ha, quindi, fissato direttamente l’udienza pubblica per il prossimo 2 luglio per la decisione di merito e per l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso e della competenza ad esprimersi tra Tar e Giudice ordinario del Lavoro, all’esito della replica scritta che verrà redatta dagli avvocati degli stagionali. La natura dei Consorzi quale enti di diritto economico e la natura privatistica dei suoi atti, in primis delle assunzioni di lavoro, presuppongono che non possa e non debba essere il Tribunale Amministrativo a giudicare sulla correttezza formale delle delibere adottate, bensì del Giudice Ordinario Sezione Lavoro, oltre al fatto che nessun diritto di precedenza può essere vantato dagli avventizi atteso che i due nuovi dipendenti svolgono funzioni e mansioni diverse dalle loro ed hanno qualifiche di tutt’altra specie rispetto alla propria.”Le due assunzioni contestate – sottolinea il Presidente Cappella – hanno generato un risparmio di spesa a parità di qualifiche e mansioni necessarie all’espletamento delle ordinarie attività del Consorzio; infatti, sommando il costo del lavoro dell’operaio stagionale e dei collaboratori tecnici andati in pensione, il costo complessivo a carico del Consorzio era pari ad euro 115.516,00 annui. Oggi, con la sola assunzione di un collaboratore tecnico, in sostituzione dei due non più presenti in organico, le stesse mansioni vengono svolte ad un costo di poco più di 32 mila euro l’anno. Quanto al costo dell’impiegata nel settore Catasto, esso è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello relativo al contratto a termine già in essere con la medesima. Ne consegue che il Consorzio ha ottenuto un enorme risparmio rispetto all’utilizzo di forza lavoro per mansioni da realizzare in via ordinaria, rispetto al costo sostenuto negli ultimi due anni”. Quanto alla procedura di selezione di tale personale, essa è perfettamente coerente e conforme con la normativa vigente, perché il Consorzio di Bonifica è soggetto, per quel che attiene all’instaurazione del rapporto di lavoro, alla disciplina privatistica, con l’irrinunciabile prerogativa, sancita dalla legge, dell’assoluta libertà di scelta del proprio personale. Infine, si sottolinea che, proprio in ossequio a tali principi, il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, sancisce all’art. 41 che i dipendenti “sono assunti per chiamata o per concorso”. Tale prerogativa è, ovviamente, ribadita anche negli atti recanti la disciplina del funzionamento e l’organizzazione del Consorzio, quali il Piano dell’Organizzazione Variabile (POV).