Risulta ”carente” una verifica ”concreta e attuale sulla reale capacità di Cosentino, anche a seguito della dismissione delle sue cariche, di reiterare i reati che gli sono contestati”. Lo afferma la Cassazione, motivando l’annullamento con rinvio al tribunale di Napoli, disposto il 27 giugno scorso, dell’ordinanza del riesame del 29 marzo di quest’anno con cui veniva confermato il carcere per l’ex sottosegretario.

Il tribunale del riesame, sottolinea la Suprema Corte, ”ha completamente svalutato il fatto, oggettivo, che Cosentino, a seguito delle indagini a suo carico, ha ‘perso’ tutti gli incarichi istituzionali e politici, cioè proprio quegli incarichi ai quali si sono riferite le ordinanze cautelari”. Manca nello specifico, spiega la Sesta Sezione penale nella sentenza depositata oggi, ”un accenno a fatti che dimostrino un interessa del clan di riferimento a rivolgersi ancora all’indagato anche dopo il sui ‘tracollo politico’ e il riferimento ad episodi da cui desumere che anche dopo i fatti contestati, piuttosto risalenti nel tempo, Cosentino abbia continuato a mantenere relazioni con l’organizzazione criminosa”.

Peraltro – nota la Suprema Corte – se non supportata da elementi, ”l’affermazione in ordine al suo residuo potere” risulta contraddetta ”da quella che può essere una massima di esperienza, secondo cui le organizzazioni camorristico-mafiose non hanno interessi a servirsi di politici bruciati” I legali dell’ex sottosegretario del Pdl nell’istanza con la quale avevano chiesto di annullare il provvedimento, hanno contestato che sussitessero ancora le esigenze per tenere Cosentino in carcere dopo la perdita di qualsiasi incarico istituzionale o politico. E’ vero che nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione il giudizio ”sulla pericolosita’ sociale dell’incolpato non e’ di per se’ impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica” che gli aveva consentito la condotta addebitata. Ma il giudice deve fornire ”adeguata e logica motivazione” sulla ”probabile rinnovazione di analoghe condotto criminose”.

 

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