La pubblica illuminazione a Teverola lascia a desiderare. Più volte strade della città restano al buio e il servizio attualmente non sarebbe sempre garantito. A gestirlo è la Vitale One Costruzioni Srl per via di un contratto d’appalto vinto in seguito a gara pubblica. Il contratto è stato stipulato nel 2011 e stabilisce la realizzazione di una serie di lavori che non si limitano alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ma mirano all’efficientamento energetico, adeguamento e riqualificazione degli impianti. Abbiamo ripercorso nei precedenti articoli i passi effettuati da Ente e ditta incaricata fino all’estate del 2014, quando in seguito ad alcuni sopralluoghi durante il mandato dell’allora sindaco Biagio Lusini viene emessa la determina di risoluzione del contratto per alcune inadempienze emerse. Secondo il cronoprogramma consegnato dalla società andavano effettuati tutta una serie di lavori entro 465 giorni dall’affidamento. Rilevate una serie di anomalie dall’Ente quindi si decide di risolvere il contratto in attesa delle controdeduzioni da parte della Vitale One. In seguito alla consegna della relazione la ditta fa ricorso al Tar e trascina il Comune in un contenzioso. Nel ricorso formulato si autodefinirà un “contraente scomodo”.

Ma entriamo nel merito di alcuni punti contestati dall’azienda. Stando alle controdeduzioni presentate e poi riprese nel ricorso si imputavano alcuni inadempimenti dovuti al ritardo dei pagamenti da parte dell’Ente. Ebbene, il legale Raffaele Marciano, incaricato di difendere il Comune, puntualizzava così sulla questione degli oneri. “Le modalità di remunerazione dell’appalto sono stabilite dagli articoli 4 e 5 del capitolato speciale d’appalto. In particolare, il capitolato speciale d’appalto ha previsto: all’art. 4 che la progettazione e fornitura di esecuzione di lavori inerenti l’istallazione e tutto quanto necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, adeguamento alle norme vigenti e dalle norme sull’inquinamento luminoso sarebbero avvenute con anticipazione al necessario finanziamento da parte dell’Appaltatore (finanziato tramite terzi) e che l’appaltatore avrebbe recuperato il capitale investito mediante il trattenimento del risparmio energetico e delle economie gestionali generate”. E aggiunge. “All’art 5 che l’Appaltatore avrebbe conseguito, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito un canone annuo pari a 143.251,39, di cui euro 107.883,39 per consumi energetici e fornitura di energia elettrica ed euro 35.368,00 per la gestione del servizio per la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e predittiva”. Insomma, quali soldi sarebbero mancati all’appello tanto da non permettere alla Vitale One di procedere con i lavori? “Per quanto concerne il rischio del mancato ottenimento del risparmio e quindi della mancata copertura dei costi conseguimento di profitti, esso non si qualifica propriamente come un rischio di gestione giacché il profitto che si realizza non dipende dalla fruizione del servizio da parte dell’utenza o del committente, ma dalla capacità dell’imprenditore di conseguire un maggior o minor risparmio energetico”. Senza scendere in ulteriori dettagli tecnici e giuridici secondo l’avvocato difensore dell’Ente sarebbe colpa dell’appaltatore, ossia della società Vitale One, se non è rientrato nei costi e nessun mancato pagamento è imputabile come giustificazione alla non realizzazione di parte dell’impianto. Ma non è solo il mancato pagamento che la ditta contesta all’Ente: “abusi e danneggiamenti sull’impianto di pubblica illuminazione nonché interventi di terzi senza alcun preavviso e/o coordinamento con la ricorrente e senza che l’Ente abbia mai dato riscontro tenendo un colpevole comportamento omissivo”. E anche in questo caso l’avvocato rispedisce le accuse al mittente: “Quanto sostenuto dalla ricorrente non risponde al vero e rimane privo di qualsivoglia riscontro probatorio. E, anche qualora la Vitale One avesse effettivamente segnalato abusi e o manomissioni da parte di terzi-ignoti all’impianto di illuminazione pubblica l’Ente in assenza di prove avrebbe potuto fare concretamente poco. È infatti pacifico che la p.a., a differenza del custode privato, è impossibilitato dall’escludere terzi dell’utilizzo del bene pubblico, nella specie l’impianto di pubblica illuminazione, tanto con conseguenti grave limitazioni del proprio potere di custodia”. Tra l’altro si aggiunge che nel capitolato d’appalto era contemplata tale ipotesi: “All’appaltatore di stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, cui l’amministrazione abbia affidato altri lavori avendo cura di evitare ogni interferenza sovrapposizione di attività”. Nella prossima puntata dedicata all’opera incompiuta della pubblica illuminazione a Teverola approfondiremo ulteriori dettagli dei ricorso tra cui la motivazione per cui l’allora primo cittadino ordinava contestualmente alla risoluzione del contratto di continuare ad erogare il servizio e le contestazioni della Vitale One rispetto a questo aspetto.

Valentina Piermalese

(continua…)

 

 

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