Un voto formale non c’é stato. Ma il nuovo caso Ingroia sembra destinato a spaccare la IV Commissione del Csm, chiamata a decidere se inserire nel fascicolo personale del pm titolare dell’inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia la ‘bacchettata’ che nel febbraio scorso gli rivolse il Plenum per la sua partecipazione “inopportuna” al congresso del Pdci.

E così, preso atto dell’esistenza di due linee contrapposte sulla questione, la Commissione ha intanto deciso di avvertire il procuratore aggiunto di Palermo del rischio che nel suo fascicolo sia inserita quella censura, dandogli così la possibilità di chiedere al Csm di essere ascoltato, prima che una decisione venga presa. Ingroia avrà ora 20 giorni di tempo per far valere le sue ragioni e spiegare il perché di quel suo intervento al congresso del Pdc in cui tra l’altro si definì “partigiano della Costituzione”. Già nei giorni scorsi il procuratore aggiunto di Palermo aveva rivendicato in dichiarazioni pubbliche la correttezza del suo comportamento. E ieri Magistratura Democratica, la corrente di sinistra cui appartiene lo stesso pm, ma che proprio di recente lo aveva criticato per le sue esternazioni sul processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, si era schierata contro l’ipotesi di inserire quella censura nel fascicolo del magistrato, spiegando che così si comprometterebbe il diritto di espressione. Se effettivamente il richiamo del Plenum del febbraio scorso dovesse finire nel fascicolo di Ingroia, per il magistrato ci potrebbero essere conseguenze negative sulla sua carriera; nel senso che se ne potrebbe tener conto nel caso decidesse di concorrere per incarichi direttivi o comunque in occasione delle valutazioni periodiche sulla professionalità dei magistrati. La Quarta Commissione – si legge in una nota del Csm – ha disposto la comunicazione ad Ingroia “della facoltà, nel termine di trenta giorni dalla recezione dell’avviso, di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, di presentare osservazioni e di chiedere di essere ascoltato personalmente. Tra la richiesta e l’effettuazione dell’audizione, ove quest’ultima sia ritenuta necessaria dalla Commissione, deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni”.

 

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