L’infortunio accaduto al lavoratore che va al lavoro in bicicletta non puo’ essere considerato infortunio ‘in itinere’, dunque non e’ risarcibile. Lo ha sancito la Cassazione, ricordando che se il percorso casa-ufficio e’ coperto dal bus, il lavoratore puo’ tranquillamente prendere il mezzo pubblico, portatore di “maggiore comodita’ e di minore disagio”.

In questo modo, la sezione Lavoro – sentenza 7970 – ha respinto il ricorso di Matilde D., impiegata milanese, che il 5 agosto di nove anni fa ebbe un incidente stradale mentre percorreva in bici il percorso dalla casa all’ufficio. Una caduta per la quale la lavoratrice aveva ottenuto l’ok all’indennizzo dal Tribunale di Milano. Matilde D. ha perso il risarcimento nel settembre 2010 su decisione della Corte d’appello di Milano che ha accolto la lamentela dell’Inail sulla base del fatto che la signora non aveva dimostrato la “necessita’” dell’utilizzo della bici tanto piu’ che il tragitto era coperto dal bus. Contro il no al risarcimento, Matilde D. ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice di merito non aveva tenuto “in debita considerazione le condizioni di salute e familiari che consigliavano l’uso della bicicletta al posto del mezzo pubblico”. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso della lavoratrice e ha evidenziato che in maniera “logica” il giudice del grado precedente ha fatto notare che “il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro era in pieno centro urbano e servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiavano su corsie preferenziali”. La stessa Corte – ha annotato ancora la Cassazione – “con motivazione adeguata e logica” ha fatto presente che “l’utilizzo del mezzo pubblico avrebbe potuto fare conseguire” alla lavotarice “maggiore comodita’ e minore disagio nel conciliare esigenze lavorative e familiari”.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui