Piedimonte Matese- È inammissibile il ricorso presentato da un gruppo di operai stagionali contro le delibere sulle assunzioni di due dipendenti all’interno del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano. Con decisione resa a margine dell’udienza svoltasi lo scorso 2 luglio, i giudici della quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, che già lo scorso marzo non avevano concesso la sospensiva dell’efficacia delle decisioni assunte dalla deputazione amministrativa presieduta dal Prof. Pietro Andrea Cappella in data 3 dicembre 2014, hanno respinto “per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo” il reclamo del personale avventizio sulla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato di un responsabile tecnico e l’assunzione di un collaboratore tecnico. Dopo la bocciatura dell’atto di opposizione avanzato dai soli tre consiglieri di opposizione, Alfonso Simonelli, Raffaele Ferraiuolo e Silvio Di Muccio, ora è arrivato un altro stop alle pretese di un gruppo minoritario di acquaioli e di pompisti che, affiancati dagli stessi consiglieri di minoranza, puntavano a far dichiarare illegittime le delibere. Il collegio dei giudici amministrativi presieduto da Luigi Domenico Nappi, invece, hanno accolto in toto le motivazioni a propria difesa addotte dal Consorzio con gli avvocati Giuseppe Fontanarosa ed Eleonora Marzano, ovvero l’eccezione in via preliminare della inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la carenza di interesse dei ricorrenti e la contestazione, nel merito, della fondatezza delle domande azionate. Il primo motivo con tanto di eccezione sulla non competenza del Tar ad esprimersi sulla legittimità di nuovi rapporti di lavoro, la quinta sezione già lo aveva ritenuto fondato nella camera di consiglio di marzo, orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte di Cassazione e ripreso dal Tar Campania. I giudici amministrativi hanno, pertanto, stabilito che le assunzioni sono state decise regolarmente dal Consorzio di Bonifica “con la capacità e i poteri privatistici del datore di lavoro, sulla base di una specifica disposizione del contratto collettivo (art.41). Ne consegue, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendo ritenersi, per le ragioni sopra indicate, che la cognizione della controversia dedotta in giudizio sia devoluta alla cognizione del Giudice ordinario, in funzione del Giudice del lavoro”. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Cappella e dall’intera Deputazione che hanno palato di “sentenza chiara che riconosce in pieno le nostre ragioni e boccia senza appello il ricorso di coloro che, strumentalizzati a loro insaputa dai soliti alimentatori di odio e livore personale, ancora una volta hanno arrecato un danno di immagine ed economico al Consorzio e agli utenti tutti. L’operato dell’amministrazione viene, anche in questo caso, legittimato da un pronunciamento dei giudici, per cui se ne facciano tutti una ragione, tanto la minoranza quanto i suoi sodali”.

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