SAN MARCO EVANGELISTA – Come stabilito dalla nuova normativa in materia per i Comuni delle dimensioni come San Marco Evangelista, scompare il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e figura, invece, il Revisore Unico, così come risulta dall’applicazione – per i comuni con meno di 15.000 abitanti – dell’art. 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo cui la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri.
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato nominato il Revisore Unico dei Conti per il triennio 2012-2015, si tratta del dottore commercialista Domenico Carozza che ha ottenuto 9 voti contro un voto ottenuto da Donato Zitiello, già Revisore dei Conti dell’Amministrazione provinciale di Caserta per il triennio 2005-2008 e 2008-2011, nonché Revisore dei Conti del Comune di San Nicola La Strada, e l’unico voto ottenuto da Giuseppe Riello. Nel corso della elezione si sono contati anche quattro astenuti nelle persone dei consiglieri di minoranza: (Zitiello Gabriele, Merenda Giuseppe, De Filippo Giuseppe, Di Blasio Maria. Domenico Carozza, nato in Svizzera il 31 maggio 1973 (non ha neppure quaranta anni), ma residente, per amore, a San Felice a Cancello, era già il Revisore del Comune di San Marco Evangelista uscente per il triennio 2009-2010 essendo stato eletto dal Consiglio comunale nella seduta del 30 settembre 2009 ed è, dunque, stato riconfermato. Il compenso annuo che sarà attribuito al Revisore Unico dei conti ammonta a 6.372 euro annui al lordo delle eventuali ritenute erariali ed al netto della cassa pensioni e Iva come per legge. L’attuale Revisore, tenuto conto dell’istituto della prorogatio di cui all’art. 235, comma 1, del D.lgs. 267/2000, è scaduto in data 13 novembre scorso e che si è reso necessario pertanto avviare il procedimento, ai sensi dell’art. 234 del Tuel, per la nomina del revisore dei conti per il triennio 2012 – 2015 seguendo l’iter fissato dalla normativa pre-esistente al fine di assicurare la legittima continuità dell’attività di revisione contabile, indispensabile e obbligatoria per legge; che, comunque, la procedura di nomina sarà revocata d’ufficio qualora il nuovo meccanismo di scelta dell’Organo di Revisione, introdotto dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, dovesse trovare piena ed effettiva applicazione entro la data fissata dal Consiglio Comunale per la nomina del Revisore dei Conti.
Nunzio De Pinto