Le elezioni europee del 2014 si terranno in tutti i 28 stati membri dell’Unione europea. Dal 22 maggio alcuni Stati sono già andati al voto. In Italia si va alle urne domenica 25 maggio. Tutti i Paesi inizieranno comunque lo spoglio alle 23 del 25 maggio, per essere sicuri che lo scrutinio sia simultaneo in tutta l’ Unione. Saranno le ottave elezioni per il Parlamento europeo che si tengono dal 1979 e le prime a cui partecipa la Croazia insieme agli altri stati membri. Queste le modalità di voto in Italia per le Europee, le Regionali e le Comunali.
ELEZIONI EUROPEE – L’elettore riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna). Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. L’elettore può anche esprimere voti di preferenza, esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. È possibile esprimere fino a un massimo di 3 voti di preferenza. In questo caso, devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
ELEZIONI REGIONALI IN PIEMONTE (SCHEDA VERDE) L’elettore, utilizzando un’unica scheda, potrà esprimere il proprio voto: tracciando un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale: il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata; tracciando un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata; tracciando un segno di voto nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale, sebbene non collegate fra loro (cosiddetto voto disgiunto); tracciando un segno di voto solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali: il voto è così valido solo per la lista regionale; manifestando un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata: a tal fine scriverà il cognome oppure il nome e cognome, sulla riga alla destra del contrassegno della lista provinciale.
ELEZIONI REGIONALI IN ABRUZZO (SCHEDA VERDE) Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista provinciale; inoltre può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere della lista provinciale votata. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale avviene su un’unica scheda che contiene il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla stessa linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di questo rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato presidente della Giunta collegato. L’elettore potrà esprimere il proprio voto: tracciando un segno di voto per una delle liste provinciali nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza: in tal caso scriverà il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato presidente collegato alla lista provinciale e alla coalizione di cui la lista stessa fa parte; tracciando un segno di voto solo sul nominativo del candidato presidente: il voto è attribuito al solo candidato presidente.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA) La scheda contiene i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore potrà esprimere il proprio voto: per una delle liste tracciando un segno sul contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco collegato; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo con il relativo nominativo e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo con il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul contrassegno; il voto è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (“voto disgiunto”); per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo con il nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA) L’elettore potrà esprimere il proprio voto: tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; tracciando un voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; tracciando un segno solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore può scrivere il nominativo nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati.