Un vero e proprio schiaffo al Comune di Orta di Atella e al responsabile delle Politiche del Territorio. Anzi un montante che ti stende al tappeto e non ti fa rialzare più. Il Tar della Campania ha accolto in toto, anche di più, il ricorso della DA.CAR. S.a.s. contro il no alla realizzazione di un ipermercato. La maggioranza delle quote societarie appartengono a Vincenzo Damiano e alla sua famiglia. Dopo il via libera dei giudici amministrativi in via Clanio potrebbe nascere un supermercato MD con annessi servizi e infrastrutture su una superficie complessiva di 22.355 mq. La struttura sorgerebbe su 6.500 mq. Un’opera importante che se sarà effettuata, ripetiamo se, come prevede il progetto implicherà la riqualificazione di una vasta area divenuta negli anni ricettacolo di rifiuti. Per non tacere delle ripercussioni positive in termini occupazionali. Ma servirà un vigile controllo da parte del Comune. In passato le amministrazioni non sono mai riuscite a governare in modo sano i processi di sviluppo territoriale. Arriviamo alla sentenza del Tar. È una bocciatura dalla A alla Z del provvedimento adottato da Raffaele Villano, responsabile del settore Politiche del Territorio, ora anche capo ad interim dell’ufficio tecnico comunale.

Ricostruiamo la vicenda. Il 25 maggio 2016 la società presenta all’ente locale un progetto di Piano urbanistico attuativo (Pua) convenzionato per l’insediamento di una o più strutture di distribuzione commerciale. Il 15 maggio 2017 il Comune invia il preavviso di presunta incompatibilità del progetto rispetto alle previsioni urbanistiche. Il 21 giugno 2017 l’ingegnere Villano conferma in maniera definitiva il rigetto dell’autorizzazione. La DA.CAR. presenta ricorso al Tar il 27 ottobre dello stesso anno. Per la ditta emergevano evidenti “vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili”. Il Comune si costituisce in giudizio il 21 novembre 2017 per opporsi al ricorso. L’ora X scocca il 5 dicembre dell’anno scorso. I giudici amministrativi accolgono il ricorso ditta nella sua interezza condannando l’ente locale al pagamento di 2.500 euro per le spese legali. Il Tar stabilisce che da parte del responsabile del settore c’è stata un’erronea interpretazione della disciplina urbanistico-edilizia sia a livello nazionale che comunale in merito alla localizzazione di edifici con destinazione commerciale.

L’articolo 7 delle norme tecniche di attuazione contempla “univocamente funzioni “commerciali” degli edifici realizzabili, menzionando “Attrezzature commerciali per la grande distribuzione” e Commercio all’ingrosso”. Nell’uso “produttivo” rientra anche lo scambio di merci e servizi. Il terzo aspetto fondamentale è che il Pua contiene volumi compatibili con le strutture “per la grande distribuzione”. Il collegio giudicate dà pienamente ragione alla DA.CAR. anche per quanto riguarda la “legittima insediabilità” di superfici commerciali nell’ambito delle zone D1 in quanto prevista dallo Strumento di intervento per l’apparato distributivo (Siad) del Comune.

Insomma per gli imprenditori una vittoria su tutti i fronti. Tra la DA.CAR. e la MD è già stato firmato da tempo un accordo preliminare. La ditta potrebbe chiedere un risarcimento milionario per la mancata autorizzazione. Qualora il Comune dovesse ricorrere al Consiglio di Stato e perdere di nuovo, cosa carte alla mano molto probabile, la quantificazione del danno salirebbe alle stelle. Chissà cosa deciderà l’amministrazione? Lascia o raddoppia?

Mario De Michele

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