Non vedrà mai la luce la mega area commerciale in località Cervone ad Orta di Atella. Il Consiglio di Stato ha scritto definitivamente la parola fine sulla querelle legale tra il Comune e la Da. Car. Sas bocciando la richiesta di approvazione del Piano urbanistico attuativo (presentata il 25 maggio 2016 da Antonio Cardillo, rappresentante della ditta. In ballo ben 22.355 mq di terreno (6.500 mq per la vendita) in via Clanio, di fronte al Parco Arcobaleno. I giudici amministrativi di secondo grado hanno ribaltato la sentenza del Tar della Campania, che accolse il ricorso della società contro il parere negativo alla concessione espresso dall’ingegnere Raffaele Villano, oggi responsabile del settore Lavori pubblici. Con motivazioni dettagliate il collegio giudicante del Consiglio di Stato, composto da Paolo Troiano (presidente), Leonardo Spagnoletti (consigliere), Daniela Di Carlo (consigliere), Alessandro Verrico (consigliere) e Francesco Gambato Spisani (consigliere estensore), ha dato in tutto e per tutto ragione a Raffaele Villano, allora titolare dell’area Politiche del Territorio. Per l’ingegnere, cugino dell’ex sindaco Andrea Villano, un’altra bella soddisfazione professionale dopo quella ottenuta sul “caso” Conad. Anche su quella controversa vicenda, che però a noi e non solo lascia parecchi dubbi interpretativi, Raffaele Villano incassò il placet della giustizia amministrativa.
Campania Notizie non è mai stata tenera con l’ingegnere Villano ma, per onestà intellettuale e correttezza deontologica, dobbiamo rilevare che il responsabile delle Politiche del Territorio dell’epoca si è dimostrato un ottimo professionista, almeno sul piano tecnico. Se poi ha commesso errori di altro tipo il tempo, che è sempre galantuomo, emetterà la sentenza senza appello sul suo operato durante l’amministrazione comunale sciolta per camorra. Ritorniamo alla decisione del Consiglio di Stato. I giudici hanno accolto in toto il ricorso contro la sentenza del Tar inoltrato dal Comune di Orta di Atella nel 2019 (gestione Andrea Villano). A differenza del Tar, il Consiglio di Stato ha esattamente compreso la differenza tra la Zona omogenea D1 e quella D2 del Piano urbanistico comunale. La D1 è per “insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale”. La Zona D2 è invece per “insediamenti produttivi di tipo commerciale – direzionale – turistico”.
In ognuna di esse sono consentite tipologie di insediamenti. Alcune possono essere realizzate in ambedue, altre solo in una delle due e non nell’altra. La Da. Car. ha chiesto di realizzare su un terreno classificato Zona D1, mediante Pua (cioè una lottizzazione, un Piano particolareggiato privato), quattro fabbricati di tipo commerciale. Ma in base al Puc non è possibile su un’area D1. Questo tipo di intervento può essere invece effettuato in Zona D2. In linea con lo strumento urbanistico (estensore l’ingegnere Claudio Valentino) l’ufficio comunale competente, nello specifico Raffaele Villano, ha correttamente respinto l’istanza. Infatti il Consiglio di Stato ha precisato che in Zona D1 la dicitura “Attrezzature commerciali per la grande distribuzione non significa che sono realizzabili “negozi”, bensì centri di logistica e di deposito merci.
Il pronunciamento dei giudici è inequivocabile: “Lo strumento urbanistico del Comune … distingue chiaramente fra le attrezzature commerciali per la grande distribuzione ammesse nella zona D1 e quindi sul lotto della ricorrente appellata, e gli insediamenti produttivi di tipo “commerciale”, ammessi invece in zona D2”. È ovvio che fra le due destinazioni ci debba essere una differenza, ed essa emerge anzitutto ad interpretazione letterale: l’insediamento produttivo di tipo commerciale (cioè quello in Zona D2), molto banalmente, è quello che in termini comuni si chiama negozio. Ma comprende anche le strutture di grande distribuzione perché hanno la stessa funzione, cioè consentire alla clientela di fare acquisti. L’espressione “attrezzatura commerciale per la grande distribuzione” (cioè quella in Zona D1) rimanda invece non ad un negozio di grande distribuzione, ma a qualcosa che a quest’ultimo è strumentale. “…Le attrezzature in parola si identificano allora con i magazzini e i centri logistici o di smistamento che sono strumentali ai punti vendita, ma da essi ben distinti, perché non sono destinati a servire direttamente la clientela”.
In questa direzione il Consiglio di Stato sottolinea non a caso che la legge distingue per la previsione di standard (cioè lo spazio libero lasciato nelle varie zone per parcheggi, strade, verde pubblico, ecc.) tra negozio-centro commerciale e centro di logistica e immagazzinamento merci. In ogni caso il tanto vituperato Puc aveva già classificato in modo preciso la destinazione delle due Zone. Partita chiusa.
Mario De Michele