Entro il termine ultimo del 9 agosto bisogna pagare le prime rate dell’ultima “pace fiscale”. Più nel dettaglio si tratta dei versamenti della rottamazione-ter e del “saldo e stralcio”, scadute a febbraio e marzo 2020 e non ancora versate. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato in una nota che i pagamenti entro quella data saranno validi, in considerazione della possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine di pagamento fissato al 31 luglio 2021. Per non perdere i benefici, infatti, la legge di conversione del Decreto Sostegni-bis prevede la possibilità di pagare le rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi. Ma quella del 9 agosto è solo la prima di varie scadenze per rientrare nel programma agevolato. La misura riguarda tutte le persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro. Oggetto della sanatoria, come detto, sono le cartelle inferiori a 5 mila comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. L’annullamento avverrà per posta e non per cartella esattoriale. Il che vuol dire che per l’annullamento dei carichi non ha alcuna importanza l’importo totale della cartella di pagamento, bensì l’importo delle singole partite indicate nella medesima cartella. Così, esempio, la multa stradale costituisce un carico differente rispetto alla liquidazione della dichiarazione e se ciascuno dei provvedimenti non supera i 5mila euro, entrambi possono beneficiare dell’azzeramento. Per spalmare poi l’accumulo di rate relative al 2020 che si è prodotto a causa del blocco della riscossione si è deciso appunto di diluire il versamento unico in quattro parti (da agosto a novembre), consentendo di fatto di rimandare di tre mesi la chiusura della partita, con anche cinque giorni lavorativi di tolleranza. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, è confermato entro il 30 novembre 2021. In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Le prossime scadenze saranno:

  • entro il 31 agosto la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter);
  • entro il 30 settembre le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio);
  • entro il 31 ottobre la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter).

Risulta invece prorogato fino al 31 agosto il periodo finale di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. È stato quindi prorogato al 31 agosto il periodo di sospensione (iniziato l’8 marzo 2020) per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti (versamenti delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps) di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della «zona rossa» .

Sospese fino al 31 agosto 2021 anche le procedure cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Il blocco riguarda anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Infine rimarranno sospese fino al 31 agosto le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

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