Un datore di lavoro e’ stato condannato in sede civile in relazione a fatti di violenza sessuale commessi da un suo dipendente nello svolgimento dell’attivita’ lavorativa.
La Corte d’Appello di Milano, infatti, ha stabilito che il titolare di una cooperativa, che effettuava servizio di trasporto scolastico per bambini disabili, deve risarcire una ragazzina down (e i suoi familiari) per aver subito per mesi abusi da parte di un autista che la accompagnava da casa a scuola. L’autista e’ gia’ stato condannato ad oltre 6 anni di carcere in via definitiva Il suo datore di lavoro, L.P., e’ stato invece condannato dalla seconda sezione della Corte d’Appello di Milano per ”responsabilita’ oggettiva”, perche’ e’ ”sufficiente per l’affermazione della responsabilita’ che il comportamento illecito del lavoratore sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal datore di lavoro”. L’autista nel 2000 per alcuni mesi aveva abusato della disabile, quando la accompagnava con il pulmino da casa a scuola. Secondo il collegio della Corte d’Appello (presidente Luigi de Ruggiero, consigliere relatore Guido Garavaglia), che ha accolto il ricorso del legale dei familiari della ragazza, l’avvocato Rosario Alberghina, ”l’incarico affidato” all’autista ha ”determinato circostanze di tempo e di luogo favorevoli alla perpetrazione dei reati da lui commessi”, cio’ anche in virtu’ della ”condizione di inferiorita’ psichica della vittima”. A ”termine di contratto”, infatti, scrivono i giudici nelle motivazioni appena depositate, l’autista avrebbe dovuto essere ”accompagnato da operatori adeguatamente preparati”, quando trasportava i disabili. Per la Corte d’Appello, quindi, il datore di lavoro va condannato al risarcimento (40 mila euro sia al padre che alla madre e 90 mila euro alla vittima degli abusi) per ”responsabilita’ oggettiva per rischio di impresa”, restando ”irrilevante” che il suo dipendente abbia ”agito con dolo” portando avanti gli ”abusi indisturbati” per ”3-4 mesi”. Per l’avvocato Alberghina ”il principio giuridico stabilito dalla Corte e’ che il datore di lavoro puo’ essere condannato al risarcimento in sede civile anche per i fatti commessi con dolo dal suo dipendente e non solo per quelli colposi legati all’attivita’ lavorativa”. E’ stato riconosciuto anche il risarcimento ai genitori sulla base del ”danno morale indiretto” per le ”reiterate violenze” subite dalla loro figlia.