MATESE – Due importanti sentenze a favore del diritto effettivo all’istruzione dei disabili. L’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità deve essere piena e non subire eccezioni o limiti a causa di esigenze organizzative didattiche come l’insufficienza di posti in organico nei singoli plessi.

Il Tar Campania, con due sentenze pubblicate pochi giorni fa, ha annullato i provvedimenti adottati da una scuola matesina nei confronti di alcune famiglie che lamentavano un’offerta di ore di sostegno non appropriata ed adeguata alle esigenze di apprendimento attenzionate dai genitori (a dire il vero anche la dirigenza scolastica più volte ha richiesto più insegnanti di sostegno all’ufficio scolastico regionale ma senza alcun risultato)per cui sono state costrette a ricorrere alle vie legali per tutelare il loro diritto. In sintesi la magistratura amministrativa con le sentenze emanate “riconosce il diritto (degli allievi disabili ndr) “ad ottenere un insegnate di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia “e quindi ha condannato “l’Amministrazione ad effettuare con le cadenze di legge gli aggiornamenti del PEI (piano educativo individualizzato) e del PDF(profili dinamico funzionale) ed a fornire tale prestazione in modo continuativo ed adeguato”.

In altri punti delle sentenze il concetto viene espresso in maniera ancora più puntuale per venire incontro alle difficoltà di apprendimento e di integrazione legate alle patologie diagnosticate dal servizio sanitario: “il dimensionamento della prestazione( in primis le ore ndr) di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all’andamento della patologia da cui lo scolaro disabile è affetto, con particolare riguardo alle sue possibilità di recupero, cui il percorso deve essere diretto. Esso, di converso, non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo dell’avente diritto. Non è casuale, infatti, che, secondo il legislatore, il recupero del disabile è soggetto alle periodiche verifiche previste dall’art. 12, cui corrispondono gli aggiornamenti a conclusione di ciascun ciclo scolastico.

Per quanto detto- concludono i giudici del TAR campano- le domande relative alla quantificazione delle prestazioni di sostegno cui il minore interessato ha diritto meritano accoglimento nel senso che l’Amministrazione scolastica resistente dovrà attivarsi tempestivamente al fine di aggiornare, alle scadenza previste dalla legge, il profilo dinamico-funzionale ed il piano educativo individualizzato relativo al minore”.

Due sentenze, molto importanti, che si richiamano alla fondamentale , in materia, sentenza della corte costituzionale (n. 80 -2010 ndr) che nel febbraio 2010, “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Michele Martuscelli

 

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