Sul quotidiano ‘Il Giornale’ dell’11/08/2013, nel contesto di una giornaliera attivita’ gravemente denigratoria e diffamatoria, e’ apparso l’ennesimo articolo, ancor piu’ – se possibile – diffamatorio che reca in prima pagina, a grossi caratteri: ‘La doppia vita di Esposito’ ‘Gli affari milionari del giudice’
Il Giornale’ dedica all’argomento tre pagine ribadendo a pag. 3, anche qui a caratteri cubitali: ‘La rete di affari di Esposito: ecco perche’ fu trasferito'”, scrive Esposito in un lungo comunicato. “Nel rinviare, per motivi di brevita’, alle competenti sedi giudiziarie – che saranno adite – la contestazione, parola per parola, delle diffamatorie notizie e della falsa rappresentazione della verita’, ci si limitera’ a mettere in evidenza i punti fondamentali, – del tutto omessi da ‘Il Giornale e che rendono palesemente diffamatori gli articoli – e cioe’: 1) che il trasferimento di ufficio venne annullato dal Tar Lazio; 2) che la vicenda dell’auto venne archiviata, gia’ in fase istruttoria, sia in sede penale, che disciplinare, che amministrativa: 1) Il trasferimento di ufficio, deciso a strettissima maggioranza dal Plenum del Consiglio il 7/04/1994, venne, dapprima sospeso (doppie ordinanze conformi del Tar Lazio e del Consiglio di Stato) e poi posto nel nulla dal Tribunale Amministrativo del Lazio con sentenza del 27/3/1996 con la quale il Giudice amministrativo – nell’annullare il provvedimento di trasferimento di ufficio e nel condannare l’amministrazione alle spese, (caso piu’ unico che raro) – metteva in evidenza: a) “Il metodo improprio con cui era stata trattata la procedura” (pag. 11), come era stato, peraltro, gia’ evidenziato da vari membri del C.S.M. durante la seduta del 7 aprile 1994; b) la violazione del principio del contraddittorio (pag. 7); c) il difetto di istruttoria che “permeava tutto il procedimento e lo connotava in termini di unidirezionalita’ ed a tesi precostituita”, come rilevato da piu’ di un membro del Consiglio Superiore (pag. 15); d) che “l’impianto iniziale del procedimento era sostanzialmente venuto meno” (pag. 10); e che vi era stato “un progressivo sfaldarsi delle tesi accusatorie” (pag. 15); 2 e) in particolare, il Giudice amministrativo, nell’esaminare, uno per uno, i capi di imputazione, evidenziava come gli atti di causa “smentissero i capi di incolpazione o ne facessero venir meno oggettivamente la consistenza” (pagg. 13 – 14)
“In sostanza, il giudice amministrativo, gia’ nel marzo 1996, riteneva insussistenti quei medesimi addebiti, esattamente gli stessi, poi ritenuti insussistenti dal Giudice della Sezione Disciplinare del C.S.M. con la sentenza del 2/10/1998 (richiamata nel precedente comunicato); addebiti tra i quali vi era naturalmente quella dell’Ispi, in ordine alla quale il Giudice amministrativo rilevava che l’attivita’ del Dott. Esposito “si era limitata allo svolgimento di alcune lezioni autorizzate dal C.S.M. e non retribuite”, conclusioni, cui giungera’ in maniera ancora piu’ pregnante e con un’amplissima motivazione il Giudice della Sezione Disciplinare, che rimarchera’, tra gli altri, gli aspetti della gratuita’ dell’incarico e il limitato impegno del Dott. Esposito”, aggiunge Esposito. “In proposito, va ricordato che il Consiglio Superiore della Magistratura, Quarta Commissione e poi Plenum, nell’esaminare la pratica dell’idoneita’ del Dott. Esposito alle funzioni direttive superiori, nel verbale del 11/07/2000, dopo aver richiamato la “inequivoca” motivazione della sentenza della Sezione Disciplinare del 2/10/1998, aggiungeva: “ne consegue che l’accurato accertamento della Sezione Disciplinare, successivo di quattro anni alla delibera di trasferimento ex Art. 2 lg consente di rivalutare nel merito l’attivita’ compiuta dal Dott. Espositopresso l’Ispi di esclusivo impegno didattico, senza interessi patrimoniali, regolarmente autorizzata e di nessun intralcio per il normale svolgimento delle funzioni giudiziarie”, prosegue.
“Ne’ risulta quindi – aggiunge Esposito – l’estrema, dirompente, carica diffamatoria dell’articolo “Gli affari milionari del giudice” e di “La rete di affari di Esposito: ecco perche’ fu trasferito”. 2) Lo stesso schema viene riprodotto da “Il Giornale” quando riporta la notizia di una Mercedes in regalo. Premesso che non si trattava di una “lussuosa berlina tedesca”, bensi’ di una vecchia usata Mercedes 220D del 1971, acquistata regolarmente dal Dott. Esposito nel 1977 (cioe’ dopo 6 anni dall’immatricolazione), con gia’ 300 mila km percorsi, si rileva che anche qui e’ stato omesso un piccolo particolare che rende diffamatoria la notizia: la vicenda e’ stata archiviata, in istruttoria, in sede penale, disciplinare e amministrativa; in tutte queste sedi si e’ accertato, con prova orale e documentale, l’assoluta legittimita’ dell’acquisto. 2.1) La vicenda e’ stata archiviata, su conforme motivatissima richiesta del Pubblico Ministero, dal Giudice delle Indagini Preliminari di Napoli con provvedimento del 26/01/1996, dopo che il Dott.Esposito aveva rinunciato alla prescrizione gia’ maturata. 3 2.2) Sulla vicenda e’ intervenuta, sempre su conforme richiesta del Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, addirittura sentenza istruttoria di non farsi luogo al dibattimento del 18/01/1997 da parte della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Anche tale decisione, come quella precedente del G.I.P. di Napoli ebbe ad accertare la assoluta legittimita’ dell’acquisto sulla base di “univoche acquisizioni documentali” (estratto del P.R.A., certificato di assicurazione, assegno bancario del Dott. Esposito). 2.3) La vicenda, portata all’esame della Prima Commissione del C.S.M., venne archiviata dal Plenum nel novembre del 1995″.(AGI) (AGI) – Roma, 11 ago. – “Del tutto diffamatoria si appalesa quindi la notizia di aver ricevuto in regalo una Mercedes, cosi’ come diffamatorie sono tutte le altre notizie contenute nell’articolo in questione, di cui sara’ provata la falsita’ nelle sedi competenti (cene a sbafo, invece regolarmente pagate come gia’ documentalmente provato con memoria inviata al C.S.M. del 13/05/1995; casa realizzata in cooperativa con accollo di mutuo quindicennale ecc.). Cosi’ ristabilita la verita’ dei fatti attraverso inoppugnabili provvedimenti giurisdizionali, ogni altra replica sara’ affidata alle competenti sedi giudiziarie”, conclude il giudice.