Una crisi di governo sarebbe “fatale” e “arbitrarie e impraticabili” sono le ipotesi di scioglimento delle Camere. Cosi’ Giorgio Napolitano nell’attesa nota in cui il presidente della Repubblica interviene dopo la sentenza della Cassazione nei confronti di Silvio Berlusconi. “Di qualsiasi sentenza definitiva, e del conseguente obbligo di applicarla, non puo’ che prendersi atto”, sottolinea Napolitano.

“Cio’ vale dunque nel caso oggi al centro dell’attenzione pubblica come in ogni altro”. “Non mi nascondo, naturalmente, i rischi che possono nascere dalle tensioni politiche insorte a seguito della sentenza definitiva di condanna pronunciata dalla Corte di Cassazione nei confronti di Berlusconi – scrive il Capo dello Stato -. Mi riferisco, in particolare, alla tendenza ad agitare, in contrapposizione a quella sentenza, ipotesi arbitrarie e impraticabili di scioglimento delle Camere”. Napolitano aggiunge: “Mentre tocchera’ a Silvio Berlusconi e al suo partito decidere circa l’ulteriore svolgimento – nei modi che risulteranno legittimamente possibili – della funzione di guida finora a lui attribuita, preminente per tutti dovra’ essere la considerazione della prospettiva di cui l’Italia ha bisogno”. “A proposito della sentenza passata in giudicato, va innanzi tutto ribadito che la normativa vigente esclude che Silvio Berlusconi debba espiare in carcere la pena detentiva irrogatagli e sancisce precise alternative, che possono essere modulate tenendo conto delle esigenze del caso concreto”, sottolinea il capo dello Stato. “Tocca al Presidente della Repubblica far corrispondere un esame obbiettivo e rigoroso – sulla base dell’istruttoria condotta dal Ministro della Giustizia – per verificare se emergano valutazioni e sussistano condizioni che senza toccare la sostanza e la legittimita’ della sentenza passata in giudicato, possono motivare un eventuale atto di clemenza individuale che incida sull’esecuzione della pena principale”. Cosi’ Giorgio Napolitano in una nota. “L’articolo 681 del Codice di Procedura Penale, volto a regolare i provvedimenti di clemenza che ai sensi della Costituzione il Presidente della Repubblica puo’ concedere – prosegue il Capo dello Stato – indica le modalita’ di presentazione della relativa domanda. La grazia o la commutazione della pena puo’ essere concessa dal Presidente della Repubblica anche in assenza di domanda. Ma nell’esercizio di quel potere, di cui la Corte costituzionale con sentenza del 2006 gli ha confermato l’esclusiva titolarita’, il Capo dello Stato non puo’ prescindere da specifiche norme di legge, ne’ dalla giurisprudenza e dalle consuetudini costituzionali nonche’ dalla prassi seguita in precedenza. E negli ultimi anni, nel considerare, accogliere o lasciar cadere sollecitazioni per provvedimenti di grazia, si e’ sempre ritenuta essenziale la presentazione di una domanda quale prevista dal gia’ citato articolo del C.p.p.. Ad ogni domanda in tal senso, tocca al Presidente della Repubblica far corrispondere un esame obbiettivo e rigoroso – sulla base dell’istruttoria condotta dal Ministro della Giustizia – per verificare se emergano valutazioni e sussistano condizioni che senza toccare la sostanza e la legittimita’ della sentenza passata in giudicato, possono motivare un eventuale atto di clemenza individuale che incida sull’esecuzione della pena principale”.

 

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