PIEDIMONTE MATESE– Accolta la sospensiva ma il Tar ha fissato anche l’udienza  di prosecuzione  della vertenza fissandola per il 21 marzo,imponendo al comune di presentare ulteriore documentazione. Sono questi i passaggi  che hanno scandito la riunione dell’ottava sezione dei giudici amministrativi nell’ambito del procedimento nato dal ricorso della società sportiva “Aqua”

contro una serie di provvedimenti assunti dall’amministrazione comunale di Piedimonte Matese per la realizzazione, su un terreno di proprietà comunale in via Canneto, del canile comunale( fino ad oggi è  attivata una struttura, sia pur provvisoria, adibita alla cura dei randagi) di cui ha avviato anche  la gara per l’aggiudicazione dei lavori. Il  Tar ha accolta la sospensione dell’efficacia degli atti emanati dal comune, in specie in riferimento alla procedura concorsuale finalizzata all’affidamento delle opere  della struttura( la giunta ha avuto un finanziamento di circa 400.000 euro) ma proprio  perché c’è bisogno di chiarire alcuni aspetti non definiti accuratamente nel corso dell’udienza preliminare ha disposto a carico dell’ente comunale di   presentare/integrare il materiale  documentale.  Nella specie di  “ acquisire relazione documentata del Comune di Piedimonte Matese in ordine ai dedotti profili di interferenza e sovrapponibilità dell’opera da realizzare in virtù della gravata procedura concorsuale rispetto all’area in concessione alla società ricorrente: al predetto incombente istruttorio provvederà il Comune diPiedimonte Matese entro e non oltre giorni 40 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”- dice testualmente l’ordinanza del tribunale . Questo perché la società sportiva rivendica la disponibilità  di un’area,  vicina alla piscina, che coinciderebbe “con l’area assegnata ala ricorrente   con contratto di concessione del 2005”  sui cui il comune,invece, ha intenzione di realizzare  il fabbricato per il ricovero  degli animali ed i relativi servizi di supporto, rispetto a quanto prospettato dal gestore della struttura sportiva e quindi  contesta la ricostruzione anche documentale fornita dalla società ricorrente, rivendicando al contrario la piena utilizzabilità dell’area residua  controversa.Appuntamento per il merito al 21 marzo.

Michele Martuscelli

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