PIEDIMONTE MATESE – Andrà davanti alla corte costituzionale la vicenda dei 15 lavoratori da trasferire al consorzio di bonifica del Sannio Alitano come stabilisce una legge regionale ( la n.11-2012). La sezione del Tar ha rimesso gli atti all’organo di conformità delle leggi alla  nostra carta costituzionale con un’ordinanza cautelare che in forma collegiale non solo non ha accolto la  richiesta di commissariamento per l’adempimento in questione ma ha adottato un altro fondamentale provvedimento  che passa la palla  nel campo dell’organo di controllo costituzionale, che era una delle motivazioni del ricorso presentato dai vertici del consorzio presieduto da Pietro Cappella. Ma vediamo alcuni dei passaggi più significativi del provvedimento assunto dalla prima sezione del tribunale amministrativo regionale.

Dopo aver ricostruito la vicenda nei sui tratti essenziali i giudici scrivono : ” la norma-provvedimento impugnata sembra in palese in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui si limita ad ordinare il trasferimento nell’organico del Consorzio Sannio Alitano di 15 dipendenti del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, con conservazione dell’inquadramento giuridico e previdenziale nelle more acquisito.

Ed invero la laconicità del precetto normativo impedisce di apprezzare e regolare i numerosi aspetti problematiciderivanti da una decisione fortemente incidente sull’assetto organizzativo del Consorzio: il trasferimento presuppone una omogeneità dei ruoli evidentemente assente nel caso di specie, poiché i dipendenti del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina sono stati inquadrati nell’organico della Regione Campania; l’improvviso ed intempestivo sovraccarico di personale crea una incisiva disorganizzazione ed appesantimento della dotazione complessiva, poiché alcune posizioni sono palesemente ridondanti (come quella del direttore amministrativo) ed altre sono comunque ultronee, tenuto conto che il Consorzio Sannio Alifano ha nel corso degli anni provveduto a coprire le carenze in organico di volta in volta verificatesi ; non è disciplinato e, dunque, non è data comprendere la distribuzione, in capo ai vari soggetti interessati (Regione, gestione liquidatoria, Consorzio Sannio Alifano) degli oneri previdenziali ed assistenziali pregressi (per i quali pende peraltro un nutrito contenzioso), nonché degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto; non è assicurata un’idonea copertura finanziaria, poiché il contributo di ottocentomila euro riguarda il 2012 (mentre c’è un vincolo di destinazione, previo successivo provvedimento con leggi di bilancio, per gli anni 2013-2016) a fronte dell’assunzione di personale a tempo indeterminato; le conseguenze finanziarie sul bilancio dell’ente potrebbero condurre ad uno stato di dissesto o, comunque, di grave deficit economico-finanziario.

Tali aspetti- prosegue la sezione del TAR-  che già di per sé evidenziano l’irragionevolezza della scelta dello strumento legislativo al fine di regolamentare il caso oggetto di controversia, risultano vieppiù amplificati alla luce della considerazione che la soppressione del Consorzio della Valle Telesina risale al 2002, onde durante il cospicuo arco di tempo  (oltre dieci anni) il Consorzio ricorrente si è organizzato compiutamente per lo svolgimento delle nuove attribuzioni derivanti dal soppresso Consorzio. In definitiva- questo è il passaggio essenziale-  la complessità degli interessi coinvolti e la delicatezza della tematica in esame avrebbero dovuto suggerire, al fine di esaminare e risolvere tutti gli aspetti problematici connessi con la decisione di trasferire 15 dipendenti al servizio della Regione nell’organico del Consorzio Sannio Alifano, una articolata e ponderata istruttoria, la quale è evidentemente mancata in virtù della scelta di adottare lo strumento legislativo, per sua natura scevro da vincoli procedimentali e motivazionali.

Sulla base di tali considerazioni gli atti del giudizio devono essere rimessi alla Corte costituzionale e il giudizio sospeso, con accoglimento, nelle more della decisione della questione di costituzionalità, dell’istanza cautelare tesa a paralizzare l’esecuzione degli atti impugnati fino alla decisione della Corte costituzionale.Riservata ogni altra decisione all’esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell’incidente di costituzionalità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima): dichiara rilevanti per la decisione dell’impugnativa e dell’incidente cautelare proposti con il ricorso n. 3502 del 2012 e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale Campania n. 11 del 10 maggio 2012, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione; sospende il giudizio in corso; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa, al Presidente della Giunta regionale Campania ed al Presidente del Consiglio della Regione Campania, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte Costituzionale”.

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