Il giudice onorario Antonina Giordano, ha concesso al ricorrente il riconoscimento del danno ma non quello per il fastidio subito come richiesto dall’avvocato Camillo Grisi il quale, per il fastidio dato al suo cliente, aveva chiesto ben 500 euro di provvisionale. La storia portata dinanzi al giudice di pace è quella di un comune cittadino che decide un giorno di lasciare un operatore telefonico per un altro e, nella trasmigrazione, cambia anche il nome dell’intestatario della sim. Era il 4 novembre del 2020. Nonostante la trasmigrazione, l’utente ha continuato a ricevere la fatturazione da parte dell’operatore telefonico sia per il traffico telefonico e sia per quello internet. Tutto ciò nonostante le contestazioni mosse sia telefonicamente e sia a mezzo pec. La storia è andata avanti per un anno fino a quando l’ex utente dell’operatore telefonico non ha affidato la pratica ad un legale di fiducia, l’avvocato Camillo Grisi. Il legale, dopo aver fornito tutte le prove documentali, ha contestati la condotta dell’operatore telefonico ritenendola «contraria ai doveri di buona fede e correttezza» e ha chiesto (ed ottenuto) la condanna della società per un indennizzo di 250 euro più le spese processuali.
Il giudice, si legge nella sentenza, ha riconosciuto che l’operatore telefonico ha «emesso fatture senza fornire alcun servizio causando disagi all’attore che ha dovuto contestare le fatture emesse per un servizio non erogato» di qui per la Giordano il riconoscimento di queste fatture come «illegittime» condannando l’operatore telefonico.

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