“Incompatibilità del Dirigente del Comune di Casaluce Di Martino Ludovico all’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati del COA di Napoli Nord” Correva l’anno 2009, allorquando l’Amministrazione comunale di Casaluce, guidata da Nazzaro Pagano, decideva di affidare la Responsabilità dell’Area Amministrativa al dipendente Di Martino Ludovico che aveva ricoperto, fino ad allora, il ruolo di Avvocato dell’Ente. A seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Unite del 19 agosto 2009 n.18359, veniva a crearsi “una incompatibilità tra il simultaneo svolgimento da parte del dipendente di attività legale e di attività amministrativa”, in conseguenza della quale l’Amministrazione fu chiamata ad operare una scelta netta. O responsabile dell’Area Amministrativa o Avvocato dell’Ente. Da una parte l’Amministrazione evidenziava la necessità di confermare la sua nomina a Responsabile del Settore Amministrativo dal momento che in organico non risultavano figure professionali idonee ad assumere detta dirigenza, dall’altra Ludovico Di Martino faceva pervenire atto di opzione per l’incarico di responsabile del settore Amministrativo, rinunciando, così, alla nomina di Legale interno dell’Ente. La scelta fu consacrata nella delibera di Giunta Comunale n° 38 del 27.10.2009 (allegata in calce), che fu inviata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. per la cancellazione dall’Albo Speciale degli Avvocati, presso cui il dipendente Di Martino risultava iscritto. Oggi, all’approssimarsi del pensionamento, Ludovico Di Martino, pur restando il Responsabile dell’Area Amministrativa, ha pensato bene, con la complicità del duo Tatone/Pagano di iscriversi nell’Albo speciale degli Avvocati del COA di Napoli Nord, dimenticandosi (e non ci crediamo) dell’opzione formulata nel 2009, in ordine alla scelta della responsabilità dell’Area amministrativa in luogo di quella di Avvocato del Comune di Casaluce. E, così, di conseguenza, il dirigente, mettendo mano alle casse comunali (ovvero nelle tasche dei cittadini casalucesi), con successive determine dirigenziali n.155 del 28.12.2018 e n. 20 del 25.01.2019 (anch’esse allegate in calce), ha impegnato e pagato i diritti della nuova immatricolazione e le quote associative di iscrizione all’Albo speciale avvocati, questa volta, presso il Tribunale di Napoli Nord. Direte voi: sarà cambiato l’orientamento della Suprema Corte in merito alla incompatibilità oppure sarà intervenuta una nuova legge. Ebbene, niente di tutto questo.

Innanzitutto, resta invariato il regime di incompatibilità, dal momento che presso il Comune di Casaluce l’ufficio legale non è autonomo ma è gestito all’interno dell’Area Amministrativa di cui Di Martino riveste il ruolo di responsabile con funzioni dirigenziali (delibera n° 48 del 26.06.2018 allegata in calce). E sono, sul punto, chiari i testi normativi di riferimento, nonché l’indirizzo della Corte di Cassazione e le sentenze del Consiglio Nazionale Forense (CNF). Dunque, riassumendo, il dirigente Ludovico Di Martino non avrebbe potuto iscriversi all’Albo degli avvocati. E a sostenerlo non siamo noi ma: il Comune di Casaluce, che con la citata delibera del 2009, aveva escluso che l’Avv. Di Martino potesse assumere contemporaneamente le funzioni gestionali dell’Area amministrativa e rappresentare l’Ente come Avvocato; La legge professionale N. 247 del 3 dicembre 2012, (norma speciale) che ha stabilito all’art. 23 che l’Avvocato deve appartenere ad un ufficio legale, stabilmente costituito, con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente e deve svolgere in forma esclusiva, autonoma ed indipendente, tali funzioni; La Cassazione a Sezioni unite, con sent. del 15/09/2010, n. 19547, a tenore della quale è stata ritenuta corretta la cancellazione dall’albo speciale di un avvocato che svolgeva per un ente pubblico oltre alle attività di rappresentanza e difesa anche attività di natura gestionale, in mancanza del requisito necessario  dell’«esclusività» dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico»; La sentenza del CNF n.117 del 9 settembre 2017, che ricorda, tra i corollari dei principi da rispettare per l’iscrizione all’Albo Speciale  “la sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento dell’esercizio della sua attività professionale”.

Della questione ci occuperemo nelle immediatezze, investendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, che, alla luce di quanto stabilito dalla normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia, ci chiarirà, senza dubbio, come sia stato possibile deliberare tale iscrizione, chiedendo, sussistendone le ragioni, l’immediata cancellazione di Di Martino dall’Albo speciale degli Avvocati. Insomma, tra inchieste giornalistiche, dimenticanze, prospettive future dei dipendenti, frequentazioni non autorizzate nell’ufficio tecnico di personale non in organico, impiego di ex dipendenti in pensione, e riunioni segrete, questa Casa Comunale non smette di riservaci mai sorprese!!! Né si capisce ancora chi dovrebbe controllare, perché non controlla! A questo punto, ci viene spontaneo salutarvi con un obbligatorio “… segue”!

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DELIBERA N.38 DEL 27/10/2009
CLICCA QUI PER LEGGERE LA DELIBERA N.48 DEL 26/06/2018
CLICCA QUI PER LEGGERE LA DETERMINA N.155 DEL 28/12/2018
CLICCA QUI PER LEGGERE LA DETERMINA N.20 DEL 25/01/2019

Antonio Cutillo, Antonio Comella, Arturo Spina
Consiglieri comunali ‘Uniti per cambiare’ – Casaluce

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