Tutto perfettamente in regola. Non lascia adito a dubbi la relazione tecnica sull’abitazione del sindaco Angelo Brancaccio, intestata alla moglie Rosa Improta, effettuata per verificare eventuali abusi edilizi. A gridare allo scandalo era stato Francesco Piccirillo, capogruppo consiliare del Pd. L’esponente dell’opposizione, che ha presentato un esposto alle autorità competenti, non ha usato mezzi termini accusando il primo cittadino di essere “un abusivo”. Ma dal sopralluogo effettuato da Claudio Valentino, responsabile del settore Politiche del Territorio, non è emersa nessuna irregolarità. Il funzionario comunale, infatti, ha definito la richiesta di Piccirillo “del tutto incongrua” e “priva di argomenti tecnici che possano meritare ulteriori approfondimenti e riflessioni”. La relazione è stata inviata dall’ingegnere Valentino alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e al prefetto di Caserta.

Nel suo esposto il capogruppo del Pd ha chiesto all’ufficio Tributi anche una verifica sul pagamento della Tarsu. Secondo Piccirillo le presunte irregolarità urbanistiche avrebbero consentito alla famiglia del sindaco di “evadere” la tassa sui rifiuti. Ma anche in questo caso l’accusa dell’esponente della minoranza non sarebbe fondata, almeno stando a quanto rilevato dagli uffici preposti. Addirittura dai rilievi effettuati risulterebbe che Brancaccio in questi anni avrebbe pagato anche più del dovuto, essendo stati computati 20 mq in più rispetto all’effettiva volumetrica della sua casa. Se fosse vero, per Piccirillo sarebbe una beffa: grazie a lui le prossime bollette Tarsu potrebbero essere più “leggere” per la famiglia del sindaco. Nel frattempo però la moglie del primo cittadino avrebbe già denunciato per diffamazione il capogruppo del Pd.

Mario De Michele

ECCO LA RELAZIONE DELL’INGEGNERE CLAUDIO VALENTINO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore Politiche del Territorio, dando riscontro all’esposto riportato in oggetto, presentato da un consigliere comunale del gruppo consiliare del PD, avente ad argomento la casa di abitazione del Sindaco, realizzata in virtù di titoli abilitativi edilizi rilasciati alla coniuge di questi, relaziona brevemente quanto segue. Descrizione dell’intervento: Trattasi di un fabbricato per civili abitazioni, costituito da: piano seminterrato (cantinola), appartamento al piano rialzato, appartamento al primo piano, mansarda al 2° piano. Il tutto è stato realizzato con i seguenti titoli:

1) Concessione Edilizia n°8/81 in data 30/03/1982: Il fabbricato di che trattasi è stato originariamente edificato in virtù di Concessione Edilizia n°8/81 rilasciata in data 30/03/1982 e prorogata nei termini di validità fino al 30/03/1986 (giusta proroga rilasciata dal Sindaco pro-tempore cav. Michele DI LORENZO in data 04/04/1985). Con detta concessione fu edificato, come da progetto, un edificio composto da: un piano seminterrato (cantinato – autorimessa); un piano rialzato ad uso parte commerciale (negozio con annessi servizi di wc) e parte abitativo (uno studio, un tinello e servizi); un primo piano formato da un appartamento di 4 vani ed accessori; copertura a tetto al 2° piano non praticabile. Detta concessione fu rilasciata secondo i dettami delle norme del Programma di Fabbricazione (P. di F.), quale strumento urbanistico vigente all’epoca, secondo il quale l’area interessata ricadeva in Zona “UC1 – urbana di completamento”, avente i seguenti parametri:

• Superf. occupabile = 0,33 mq/mq

• Volume edificabile = 1,95 mc/mq Secondo detti parametri, come si evince anche dalla tabella planovolumetrica del progetto allegato alla C.E. 8/81, ed in base alla superficie dell’area interessata dall’intervento, pari a mq. 693, era possibile edificare un fabbricato che occupasse una superficie max di mq. 228,69 (= 693 x 0,33) ed avesse una volumetria max di mc. 1.351,35 (= 693 x 1,95). Fu concesso un edificio occupante una area di sedime pari a mq. 153,01, e una volumetria da edificare di mc. 1.155,22-, tutti valori inferiori ai massimi ammissibili.

2) Concessione Edilizia n°244/2001 in data 17/12/2001: Con la concessione edilizia n°244/2001 fu autorizzato il cambio di destinazione d’uso del piano rialzato da negozio ad abitazione, nonché la realizzazione del sottotetto non abitabile al 2° piano, di altezza max. di mt. 2,60 e min di mt. 2,20-, in luogo della copertura non praticabile. Nessuna delle due operazioni, alla luce del PRG vigente al momento del rilascio della concessione, comporta aumento di volumetria o modifica di parametri urbanistici.

3) Variante n.1 alla Concessione Edilizia 244/2001 in data 20/06/2002: Tale variante alla C.E. n°244/2001 riguarda due interventi: – la modifica di sagoma della copertura, con particolare riferimento al terrazzo annesso, – il cambio di destinazione d’uso del sottotetto, da locale di sgombero in abitazione, mediante l’apporto di cubatura, ottenuta dal recupero volumetrico del vano scala che, previsto di tipo chiuso, veniva trasformato in scala di tipo aperta (e quindi non concorrente alla formazione del volume dell’edificio). In tal modo, traslando “cubatura urbanistica” da una parte ad un’altra dell’edificio esistente, non si andava ad ricalibrare il fabbricato con i parametri volumetrici del PRG, utilizzando di fatto un volume esistente e già assentito.

4) Permesso di Costruire in sanatoria (condono L. 326/2003) n°08 in data 06/06/2011: Con la istanza di condono, presentata in data 10/12/2004 prot.gen.n°14341 ai sensi della L. 326/2003, fu richiesto il condono edilizio dell’immobile, con particolare riferimento alla scala, che, contrariamente a quanto concesso secondo il precedente punto 3), era stata tenuta chiusa. Detto condono edilizio è stato rilasciato in data 06/06/2011, con Permesso di Costruire n°8/2011.

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Dopo aver verificato negli atti di ufficio tutto quanto sopra, ed aver riscontrato i parametri urbanistici in base ai quali sono stati rilasciati i titoli abilitativi edilizi descritti e quanto altro riportato nella esposizione precedente, il giorno 30/10/2013 alle ore 9,00 circa, il sottoscritto ing. Claudio VALENTINO, Responsabile del Settore Politiche del Territorio, insieme con: – il geom. Antonio RUSSO, con incarico di collaborazione esterna con l’UTC comunale, segnatamente in merito ai condoni edilizi, – il Ten. Salvatore MOZZILLO della Polizia Municipale, ha eseguito un sopralluogo presso la proprietà della Sig.ra IMPROTA Rosa, prima generalizzata, ed alla presenza della proprietaria, ha ispezionato l’immobile ed ha effettuato i necessari riscontri. In particolare si riporta quanto segue: – l’intero di fabbricato è completo, arredato, ed abitato; – il piano seminterrato è adibito parte a locali di sgombero (cantinole), parte a wc-lavanderia, e parte a locali pluriuso con parziale arredamento a mo’ di soggiorno-studio. In merito a tale piano, l’esposto riporta (pag.5) che esso è stato abusivamente trasformato con le seguenti difformità: “Diversa destinazione d’uso del piano seminterrato da deposito a civile abitazione con conseguente incremento volumetrico per lavori abusivi che riguardano tramezzature interne, impianti, servizio igienico sanitario e quant’altro utile ad ottenere i requisiti per l’abitabilità”. La cosa non corrisponde a verità, poiché la nuova destinazione d’uso “civile abitazione” non è stata riscontrata, né esistono in sito tracce di lavori eseguiti (in difformità e/o successivi al Condono Edilizio rilasciato) tali che sia possibile “ottenere i requisiti per l’abitabilità” per tale piano seminterrato. A maggior chiarezza di chi legge, si ricorda che i requisiti per l’abitabilità sono dettati in generale dal Regio Decreto 27 luglio 1934 n°1265, concernente “Testo unico delle leggi sanitarie” e dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975, concernente i “Requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”, segnatamente gli artt. 5 e 6. Nel particolare i requisiti per l’abitabilità sono dettati dall’art. 60 del Regolamento Edilizio che al comma 1 precisa: “Sono da considerarsi abitabili o agibili, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, tutti quei locali destinati alla permanenza di una o più persone , non avente carattere occasionale o eccezionale” I locali del piano seminterrato non rispondono a nessuno dei requisiti citati, né relativamente alle normative nazionali né a quelle locali (aereazione, illuminazione, permanenza), e quindi non hanno le caratteristiche di essere locali abitabili, indipendentemente da come sono arredati e/o rifiniti.

CONCLUSIONE

In considerazione di quanto verificato, accertato negli atti di ufficio, e rilevato in sito, se ne trae che l’immobile è del tutto legittimo nella sua attuale consistenza, osserva i parametri urbanistici con cui nel corso degli anni è stato autorizzato, anche in considerazione del condono edilizio rilasciato al fine del percorso amministrativo. La richiesta di verifica di legittimità, a firma del consigliere comunale Francesco Piccirillo, è del tutto incongrua nelle verifiche urbanistiche esposte (applicando i parametri del PRG a Concessioni rilasciate in contesti del tutto diversi), ed è priva di argomenti tecnici che possano meritare ulteriori approfondimenti e riflessioni.

Il Responsabile del Settore politiche del Territorio

(Ing. Claudio VALENTINO)

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui