Arriva la maxi-deduzione del costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato. E’ stato pubblicato il decreto attuativo del ministero dell’Economia, di concerto con il ministero del Lavoro, che – in attuazione della riforma dell’Irpef – prevede per quest’anno una maggiorazione (pari al 120%) del costo del lavoro ammesso in deduzione nel caso di incremento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato. E’ prevista un’ulteriore maggiorazione (al 130%) se si assumono lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra cui persone con disabilità, donne con almeno 2 figli, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione. Il decreto contiene le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo sull’Irpef (30 dicembre 2023, n. 216), che “dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela”. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio “è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%”. Il costo è “incrementato di un ulteriore 10 per cento” per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di “dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela”. La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, “se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente”. Cioè se si determina un incremento occupazionale. Sono esclusi dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.

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