Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Paolo Romano, riprenderà l’esame del Piano paesaggistico lunedì 31 marzo dalle ore 17 ad oltranza. Le principali disposizioni del disegno di legge “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania” per l’attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell’articolo 135 del D.lgs. 42/2004” possono così essere sintetizzate:

Principi, finalità e normative di riferimento:

la legge disciplina l’attuazione dei principi e l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio;

la Regione riconosce il valore del paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni e fondamento della loro identità, nel rispetto dei principi dell’art. 9 della Costituzione e della Convenzione Europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con Legge 9 gennaio 2006 n. 14 e nella parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 24 gennaio 2004 n. 42;

le politiche paesaggistiche volte alla protezione, gestione, pianificazione dei paesaggi vengono esercitate dalla Regione secondo i principi della partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti, e della sensibilizzazione/partecipazione dei cittadini sul tema della salvaguardia del paesaggio.

Il Piano paesaggistico regionale (PPR): è lo strumento di pianificazione, in attuazione degli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel rispetto della Convenzione Europea del paesaggio e in relazione con le disposizioni del Piano territoriale regionale (PTR) e delle Linee guida per il paesaggio approvati con Legge regionale 13 ottobre 2008 n. 13, denominata “Piano Territoriale Regionale”, che costituisce il quadro di riferimento normativo per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, dei piani e dei programmi regionali, provinciali e comunali.

Esso ha i seguenti contenuti: individua i caratteri specifici del paesaggio regionale  delimita le aree tutelate per legge; individua i rischi derivanti dal mutamento degli scenari territoriali e definisce le strategie e le prescrizioni d’uso necessarie a tutelare i valori paesaggistici e a riqualificare gli ambiti deteriorati; detta gli indirizzi e definisce le prescrizioni per le pianificazioni territoriali, urbanistiche e di settore per il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica; definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio da realizzare con singole azioni e definisce prescrizioni d’uso di carattere generale.

La Regione Campania, mediante l’attività di copianificazione, ovvero di concertazione integrata tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica, come prevista dall’art. 4 della L.R. 13/2008, predispone il Piano paesaggistico regionale.

A tal fine, il PPR, adottato con delibera di Giunta regionale è pubblicato sul Burc per consentire, entro sessanta giorni, la partecipazione e la formulazione di eventuali osservazioni da parte di soggetti singoli o associati.

Il PPR viene poi sottoposto all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione da parte del quale è previsto il termine di sessanta giorni.

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione: gli enti territoriali sovra comunali e i Comuni conformano o adeguano i rispettivi piani e programmi al PPR entro due anni dalla sua approvazione, richiedendo l’attivazione della Conferenza permanente di pianificazione, prevista dall’art. 5 della legge regionale 13/2008, presieduta dall’Assessore regionale al governo del territorio e composta dal Presidente della Commissione consiliare regionale competente e  dall’Assessore al bilancio, alla quale partecipa anche il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Piano paesaggistico regionale e il piano territoriale regionale costituiscono gli strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale con funzioni di guida, indirizzo e governo delle trasformazioni urbanistiche a livello provinciale e comunale.

La valorizzazione paesaggistica: la valorizzazione del paesaggio è realizzata mediante azioni e progetti di recupero e di miglioramento dei territori in attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dal PPR e si attua mediante:

il Piano paesaggistico regionale; i Piani di assetto territoriale e di area vasta; i Piani urbanistici comunali (PUC); il sistema dei centri storici;  i progetti di riqualificazione e ricostruzione dei paesaggi campani; la rete ecologica regionale, provinciale e comunale comprendente le aree naturali protette nazionali e regionali e i siti di Natura 2000; la rete dei bacini idrografici comprese le fasce costiere;  i piani di risanamento forestale e i piani di sviluppo agricolo.

Strumenti per la pianificazione sostenibile: il PPR individua una serie di strumenti per rafforzare la componente ambientale del paesaggio regionale: l’ecoconto che misura l’impoverimento del valore di un determinato territorio; il parco di assorbimento per il riordino territoriale; la componente naturalistica per la protezione di tutti i beni naturali; le aree di trasformabilità quali ambiti di potenziale trasformazione del territorio; la perequazione, la compensazione e l’incentivazione, in ambito urbanistico e territoriale, secondo le norme regionali sul governo del territorio; i progetti di valenza paesaggistica strategica applicabili ad ambiti di area vasta.

Autorizzazione paesaggistica: le funzioni relative alle autorizzazioni per progetti di opere da realizzarsi da parte di proprietari, possessori o detentori di immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica vengono delegate ai Comuni, che saranno competenti anche per quanto riguarda l’adozione dei provvedimenti di rimessione in pristino in caso di violazioni. La Regione svolge, invece, le funzioni di vigilanza e di intervento in via sostitutiva in caso di inerzia dei Comuni.

I Comuni esercitano le funzioni loro delegate previa acquisizione del parere delle Commissioni locali per il paesaggio, la cui composizione viene definita dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero con soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. Inoltre, la Giunta regionale istituisce la Commissione regionale per la formulazione delle proposte di cui all’art. 137 del Codice per la dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Abrogazioni e modifiche legislative (Art. 15): oltre ad abrogare a scopo semplificativo alcune leggi regionali vigenti, il ddl introduce due importanti modifiche legislative riguardanti:

l’individuazione dei territori ricadenti nel Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino/amalfitana (art. 2 L.R. 21/2003) nella quale, secondo l’attuale normativa, rientrano tutti i Comuni compresi nei territori di cui trattasi, al fine di farvi rientrare i soli ambiti della costiera amalfitana, della penisola sorrentina e Monti Lattari, così come individuati dai Decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, pertanto, sottoposti a tutela.

le norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana (art. 2 L.R. 21/2003) per le quali si prevede che – a decorrere dall’entrata in vigore del disegno di legge – gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni rientranti nella cosiddetta “Zona rossa” ad alto rischio Vesuvio non possono contenere disposizioni che consentano nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.

Si prevede, inoltre, a decorrere dalla entrata in vigore della legge, il divieto per le amministrazioni competenti ad assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei Comuni rientranti nella Zona rossa, comportanti nuova edificazione a scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente alla entrata in vigore della approvazione del disegno di legge. Si prevede, altresì, una modifica dell’art. 5 della L.R. 21/2003 escludendo dai divieti imposti dalla normativa gli interventi edilizi sugli immobili esistenti previsti dall’art. 3 comma 1 lett. a,b,c del DPR 6 giugno 2001 n.380, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Il ddl dispone ulteriori modifiche legislative riguardanti, tra l’altro, l’art. 3 comma 3 della Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 (Norme sul governo del territorio) prevedendo che la pianificazione provinciale e comunale si attui mediante disposizioni strutturali e programmatiche operative; gli Accordi di programma, quando necessiti un’azione urbanistica integrata dei diversi Enti locali, al fine di semplificare e snellire le procedure burocratiche; il piano territoriale di coordinamento provinciale, prevedendo che le sue disposizioni programmatiche siano anche operative e stabilendo il termine di 18 mesi entro cui il Piano urbanistico comunale vigente debba adeguarsi allo strumento di pianificazione provinciale, il quale – è precisato – nella fase di adeguamento al Piano paesaggistico regionale – si adegua o si sostituisce assumendone valore ed effetti, ai piani di settore (sono, inoltre, abrogate le norme che prevedono il ricorso a intese con le amministrazioni statali competenti o con altre autorità ed organi preposti ai fini della definizione del Ptcp e che prevedono che tale piano abbia valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali).

Le modifiche legislative riguardano anche il Piano urbanistico comunale (Puc), lo strumento urbanistico generale del Comune che disciplina le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nel senso di abolire, tra i suoi contenuti, la disciplina della tutela ambientale e la individuazione della perimentrazione degli insediamenti abusivi (abolendo il richiamo alla data del 31 dicembre 1993 fissata dalla legge attualmente vigente) al fine di realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria, rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico, realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

Inoltre, in relazione al Regolamento urbanistico comunale, si prevede che, ai sensi del DPR 380/2001, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisca i criteri per l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione; per gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, che essi siano adottati con decreto dirigenziale e non già con delibera di Giunta regionale; sono confermati i contributi ai Comuni per dotarsi dei Piani urbanistici comunali e dei Regolamenti urbanistici edilizi comunali con risorse da appostarsi con legge annuale di bilancio; è abrogata la norma che fissa il termine di due anni dalla entrata in vigore del Ptcp entro cui i Comuni adottano il Puc e il Ruec.

Infine, per quanto riguarda i contenuti del Piano Territoriale Regionale, di cui all’art. 2 della L.R. 13/2008, è prevista l’abrogazione del comma 2 secondo cui il PTR fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 18, commi 7 e 9, al fine di consentire alle Province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall’articolo 20, comma 1, della stessa legge, le intese con amministrazioni pubbliche ed organi competenti; inoltre, in materia di attività di copianificazione è previsto che, ove l’intesa conclusiva della Conferenza permanente di pianificazione tra Regione, Provincia/e richieda necessariamente l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o loro varianti, si proceda con l’accordo di pianificazione, disciplinato con Regolamento regionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle previsioni in esso contenute; è abrogata la norma istitutiva dei laboratori di pianificazione partecipata, quale strumento operativo per la costruzione del processo di copianificazione; sono abrogate le norme relative all’adeguamento, entro dodici mesi, ai PTCP da parte dei Comuni che hanno adottato il PUC prima dell’entrata in vigore degli stessi; sono abrogate le norme relative alla perdita di validità ed efficacia dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) vigenti, ivi compreso il PUT di cui alla legge regionale 27 giugno 1987,

dalla approvazione del Piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n.42/2004, articolo 135; è abrogata la norma istitutiva dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio con funzione di centro cartografico regionale.

Sono abrogate – dalla entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale – la L.R. 5/2005 per la costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all’antica città di Velia e la L.R. 21/2003 – Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana.

 

 

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