Approvata l’elezione diretta del premier. Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato dato il via libera al cuore della riforma sul premierato, con il voto dell’emendamento del governo all’articolo 3 del disegno di legge. Si tratta della modifica all’articolo 92 che inserisce in Costituzione il principio dell’elezione diretta fissando anche il limite dei due mandati. L’articolo 3 rappresenta il cuore del ddl Casellati sul premierato elettivo. E il voto dell’emendamento del governo a questo articolo del disegno di legge per la modifica all’articolo 92 che inserisce in Costituzione, appunto, il principio dell’elezione diretta, la chiave di volta della riforma. Viene fissato anche il limite dei mandati, il premio di maggioranza, e il diritto di nomina e di revoca da parte del presidente del Consiglio dei ministri, con il presidente della Repubblica che diventa esecutore di queste decisioni conferendo e togliendo gli incarichi. Ecco in sintesi il provvedimento all’esame della commissione affari costituzionali del Senato: L’articolo 92 della Costituzione sarà sostituito dal seguente: Il governo è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni. Il presidente del Consiglio sarà in carica per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Inoltre, le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente. La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale (non più con la soglia fissata al 55 % come previsto inizialmente) che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività. Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri. Non ci sarà più per consentire al presidente della Repubblica, qualora le circostanze lo imponessero, di sciogliere le camere in qualsiasi momento.

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