Il P.Q.M. non lascia spiragli aperti. Ora non resta che il ricorso al Consiglio di Stato. Sul caso Conad il Tar (ottava sezione) ha dato ragione praticamente in toto alla P.DF Supermercati Srl sul permesso ad aprire un centro commerciale in via Troisi ad Orta di Atella all’interno del Parco Quadrifoglio. Il dispositivo con annessa motivazione, prima in fatto e poi in diritto, ha annullato il provvedimento di diniego, adottato il 17 dicembre 2018 dall’allora responsabile dell’Utc Adele Ferrante. I giudici amministrativi hanno inoltre condannato il Comune al pagamento di 2mila euro di spese legali a favore della ditta ricorrente. La sentenza è stata emessa da Paola Palmarini, (presidente), Rosalba Giansante (consigliere, estensore) e Viviana Lenzi (primo referendario). In soldoni la P.DF Supermercati ha avuto la meglio sull’ente locale e Raffaele Villano, all’epoca responsabile delle Politiche del Territorio, ha battuto l’ingegnere Ferrante, allora sua capufficio. Tra i due tecnici infatti scoppiò una vera e propria guerra. Poi la Ferrante fu defenestrata. Al suo posto subentrò proprio Villano, cugino del sindaco Andrea Villano, la cui amministrazione è stata sciolta per infiltrazioni camorristiche. È ovvio, non è mai facile districarsi agevolmente nell’ambito del diritto amministrativo, non fa eccezione il caso di specie che si presta in alcuni punti a diverse interpretazioni, ma va detto che la decisione del Tar è motivata chiaramente.

Facendo riferimento alla sospensiva ottenuta dalla ditta, i giudici ribadiscono che “il provvedimento di autotutela dei precedenti titoli edilizi, non risulta concluso, e, pertanto, i predetti titoli devono ritenersi all’attualità ancora validi ed efficaci”. Il collegio giudicante poi aggiunge: “Il predetto provvedimento (il diniego della Ferrante, ndr) oggetto di impugnazione si fonda sul mero presupposto di sviluppare ulteriori accertamenti circa la compatibilità urbanistica dei precedenti titoli, tenuto conto in particolare che, qualora l’amministrazione avesse ritenuto di dover effettuare la verifica di legittimità sull’immobile, avrebbe dovuto previamente effettuare tale verifica e poi adottare gli atti conseguenti”. In altre parole, la Ferrante avrebbe dovuto prima concludere l’iter per la verifica di legittimità del permesso di costruire e poi dire “no” all’autorizzazione concessa da Raffaele Villano, in qualità di responsabile del settore Politiche del territorio. Non a caso, rimarcano i giudici, è lo stesso allora capufficio a motivare il diniego con l’assenza della verifica di legittimità. Per dirla in breve, il “niet” della Ferrante doveva essere preceduto da un atto propedeutico indispensabile, cioè la verifica di legittimità. Questa carenza procedurale ha inficiato il diniego e ha indotto il Tar ad accogliere il ricorso avanzato dalla P.DF Supermercati, rappresentata dall’avvocato Luca Tozzi (il Comune era difeso da Claudio Ursomando).

“Nel provvedimento di rigetto impugnato – si legge nella sentenza – il Comune di Orta di Atella afferma che “il Responsabile pro tempore del Settore Politiche del Territorio, avviò il 12 settembre 2011 il procedimento teso all’annullamento in autotutela dell’agibilità dei locali, nonché del permesso di costruire n°128 del 14/07/2004 e successivi Permesso di Costruire in Variante del 20/10/2005 e Permesso di Costruire n°35 del 30/05/2008”, in quanto in sede di istruttoria era emersa la illegittimità dei suddetti titoli per la “totale difformità degli stessi rispetto ai dettami del PRG, in primis in quanto rilasciati in assenza del Piano Particolareggiato previsto dal PRG come unico strumento attuativo ed inoltre in relazione alle destinazione d’uso assentite, non compatibili con la destinazione di zona”. Tuttavia sottolineano i giudici amministrativi – nello stesso provvedimento si dà atto che il procedimento di annullamento è stato soltanto iniziato e non concluso e, pertanto, all’attualità, i predetti titoli devono ritenersi ancora validi ed efficaci, con conseguente illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza adottato, in quanto parte resistente avrebbe dovuto previamente concludere il procedimento di annullamento, verificando la sussistenza dei relativi presupposti, e poi adottare gli atti conseguenti”.

A suffragare la decisione il collegio giudicante rileva la “circostanza che non sarebbe stato possibile dar seguito al procedimento avviato in autotutela a seguito del sequestro di tutti gli atti relativi a diverse pratiche edilizie da parte dei carabinieri, considerato che nello stesso provvedimento è poi rappresentato che la restituzione degli atti stessi sarebbe avvenuta in data 9 gennaio 2018 e, quindi, non è dato comprendere le ragioni della mancata adozione”. Il Tar evidenzia che dall’atto del dissequestro degli immobili non si è proceduto alla verifica di legittimità. “In sostanza – acclarano i giudici – il provvedimento (diniego, ndr) oggetto di impugnazione si fonda sul mero proposito di sviluppare ulteriori accertamenti circa la compatibilità urbanistica dei precedenti titoli e sulla eventualità che da tali indagini discenda “un effetto di illegittimità del provvedimento emesso” con la conseguenza che, trattandosi di mera ipotesi che si fa derivare dall’esito di ulteriori approfondimenti istruttori, deve ritenersi che la stessa amministrazione escluda che tale illegittimità attualmente sussista”.

La ditta P.DF Supermercati e Raffaele Villano vincono il primo round rispettivamente contro il Comune e Adele Ferrante. Il match si chiuderà nel secondo round davanti al Consiglio di Stato, sempre che la triade commissariale decida di presentare appello. Nel frattempo il Conad potrà aprire i battenti. Pur rispettando la sentenza consentiteci il lusso di proporre una nostra valutazione sotto forma di domanda: com’è possibile che in un Parco completamente abusivo, realizzato da Francesco Cennamo, citato nella relazione della commissione d’accesso che ha portato allo scioglimento per camorra del consiglio comunale, possa sorgere un centro commerciale?

Mario De Michele

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