Il tribunale si pronuncerà il prossimo 17 febbraio sull’ammissibilità della costituzioni delle parti civili nell’ambito del processo che vede imputati a Salerno Vincenzo De Luca e altre 21 persone, per le presunte irregolarità nella realizzazione del Crescent ideato dall’architetto Ricardo Bofill. I reati contestati vanno dal falso ideologico all’abuso d’ufficio alla lottizzazione abusiva e a reati di natura ambientale. Il presidente del secondo collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno, Vincenzo Siani (al latere Antonio Cantillo e Ennio Trivelli) si pronuncerà in merito al Comune di Salerno, al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dei Beni Culturali, alla società Sist (Sviluppo Immobiliare Santa Teresa srl), al Comitato No Crescent, all’associazione Italia Nostra e all’associazione Anpana. Nel corso dell’udienza odierna, l’ufficio del pubblico ministero ha accettato la costituzione del Comune di Salerno, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali in qualità di parti civili. È stata esclusa, invece, la costituzione di parte civile per la società Sist (Sviluppo Immobiliare Santa Teresa srl), società che ha demolito l’hotel Jolly e ottenuto i diritti edificatori per costruire al posto dell’albergo una parte dell’emiciclo di Bofill, rappresentata dall’avvocato Carmine Guadagno definita dall’accusa “inammissibile” in quanto “non si tratta di un soggetto danneggiato dai reati in contestazione. La Sist – secondo i pm – non ha ricevuto alcun danno”. Di parere contrario il legale che ha illustrato, nel corso dell’udienza odierna, il “danno ricevuto anche economico per colpe non proprie”. Nel corso dell’udienza si è parlato anche del Comitato No Crescent e della sua possibilità di essere ammesso al processo come parte civile. Secondo l’avvocato Antonio Brancaccio, difensore di Vincenzo De Luca insieme all’avvocato Paolo Carbone: “È inammissibile la sua costituzione dal momento che non ha i titoli per poter avanzare questa richiesta. Si tratta inoltre di un comitato composto da undici persone e non ha riconoscimento giuridico che lo abiliti a stare in giudizio e quindi senza la facoltà di costituirsi parte civile. Si valuti – ha rimarcato l’avvocato Brancaccio – anche la costituzione di Italia Nostra. Il suo ambito partecipativo in che cosa si è sostanziato? Il Consiglio di Stato ha circoscritto la sua legittimazione solo per fini paesaggistici e non ambientali e urbanistici”.