Il boss Salvatore Riina era capo indiscusso di Cosa Nostra, perciò Pippo Calò non avrebbe potuto eseguire la strage del Rapido 904 Napoli – Milano senza avere la sua autorizzazione, “pena la morte”; inoltre l’esplosivo usato proveniva dall’arsenale di uno dei mandamenti controllati da ‘cosa nostra’. Su queste basi il pm della Dda di Firenze, Angela Pietroiusti, – chiedendo la condanna di Riina – fa ricorso in appello contro la sentenza di primo grado con cui il 14 aprile scorso la corte d’assise di Firenze ha assolto Riina dall’accusa di essere il mandante della strage in cui il 23 dicembre 1984 rimasero uccise 16 persone e altre 260 rimasero ferite. Riina era l’unico imputato del processo. Per questa strage era già stato condannato all’ergastolo il boss di mafia Pippo Calò insieme ad altre persone. Nel ricorso il pm Pietroiusti sostiene che c’è stata da parte della corte d’assise di Firenze “un’erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo”. In particolare per il pm “la decisione della corte d’assise di Firenze” di assolvere Riina “si fonda su un percorso logico” che “esclude o limita il valore probatorio di argomentazioni logiche correlate a meccanismi decisionali relativi ai cosiddetti ‘delitti eccellenti’ e, conseguentemente, a non dare alcun peso ad una lettura concatenata ed unitaria dei successivi eventi stragisti maturati nell’ambito dello stesso contesto mafioso”. Nell’appello il pubblico ministero evidenzia che sminuendo “il valore probatorio delle regole tipiche dell’organizzazione piramidale di Cosa Nostra”, la corte d’assise perviene “a conclusioni contraddittorie, se non paradossali” come quando “con riferimento a Pippo Calò, ritiene provato il fatto che la strage ebbe una matrice mafiosa ed un movente di mafia” ma “dall’altro pone in dubbio che la stessa matrice possa valere nei confronti dell’imputato Riina, capo dell’organizzazione”. Ciò, prosegue il ricorso, “giungendo perfino a sostenere, sulla base di mere congetture, che Calò abbia potuto assumere autonomamente con l’ausilio di camorristi e della eversione di destra, la strage senza subire” per ordine di Riina “alcuna sanzione punitiva”. Il pm fa rilevare che “l’esplosivo usato per la strage, le mine anticarro, le saponette di tritolo e i detonatori ritrovati nel 1985 in un casale a Poggio San Lorenzo nella disponibilità di Calò, provenivano, come la corte riconosce, dall’arsenale di mafia di San Giuseppe Jato scoperto nel 1996 ove Riina aveva il potere assoluto di disposizione e di destinazione finale”. Sempre per il pm Pietroiusti “la prova della responsabilità di Riina nella strage emerge dal fatto che egli ha determinato Calò a commettere la strage”, con quell’esplosivo. Strage che “senza il suo potere di impulso, non si sarebbe mai potuta verificare” e che rientra “in un interesse strategico dell’intera organizzazione mafiosa di cui Riina era il capo indiscusso”, in una fase storica (1984) in cui c’erano state le rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta, da Palermo erano scattati centinaia di mandati di cattura “contro appartenenti a Cosa Nostra che, per gli arresti, era ormai scompaginata”, sia per la latitanza a cui furono costretti molti sia “soprattutto perché per la prima volta le indagini colpivano il cuore dell’organizzazione”. Con l’attentato la strategia mafiosa era “allentare “momentaneamente la morsa delle autorità”. Il pm ribadisce “il concorso morale” di Riina “nella strage”, e “il suo certo coinvolgimento, quale mandante, determinatore ed istigatore della strage”. Anche nelle loro dichiarazioni i collaboratori di giustizia “sono tutti concordi nel riferire che mai Calò avrebbe potuto autonomamente assumere l’iniziativa della strage senza l’autorizzazione di Riina, pana la morte”. E peraltro, osserva ancora il pm, “non solo Calò non ha subito alcuna punizione ma addirittura gli è stato riservato un trattamento di favore nella cosiddetta ‘trattativa Stato-mafia’”, poiché, afferma sempre il pm, insieme ad altri fedelissimi Calò “era tra coloro che dovevano ottenere il beneficio della detenzione domiciliare e/o ospedaliera”.

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