In seguito alla pubblicazione di un articolo su un importante giornale locale, abbiamo appreso che il Vice-Segretario generale della Provincia di Caserta pare abbia inviato una richiesta di un parere alla “Presidenza del Consiglio” per dirimere i dubbi, dice il giornale, che avrebbero assalito la dirigenza dell’Ente circa l’individuazione dell’avente diritto ad essere surrogato al posto dell’ultimo consigliere provinciale decaduto, al quale comunque, per umana solidarietà, facciamo gli auguri di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti che gli sono contestati. Questi, prima è stato sospeso dal Prefetto venerdì 30 settembre e poi è decaduto successivamente a seguito delle dimissioni dei suoi consiglieri comunali. Il dubbio, secondo il giornale, sarebbe la individuazione del nuovo consigliere provinciale tra Davide Guida e Vincenzo Simeone. Il primo, sindaco di Arienzo, che precede Simeone nell’ordine, fu sfiduciato e poi rieletto; il secondo, Vincenzo Simeone è capogruppo a Casal di Principe e responsabile dell’organizzazione territoriale di Balena Bianca. Ebbene, alla lettura dell’articolo, abbiamo manifestato per la seconda volta infinito stupore. Il primo stupore ci ha pervasi alla notizia che la surroga non sia stata acclusa al consiglio tenutosi il 5 ottobre, pur sussistendone i presupposti di legge, le necessità amministrative ed anche le ragioni di economia che solo oggi vorrebbero essere sbandierate. Il secondo stupore lo abbiamo manifestato alla lettura dell’articolo del giornale, perché non ci aspettavamo la richiesta di un parere, peraltro ritenuto inutile per una intera settimana da tutte le alte cariche della Provincia, attesa la chiarezza della legge e dell’unico precedente giurisprudenziale identico, deciso dal Tribunale di Cosenza a favore del Simeone calabrese. Infatti, l’art. 1, comma 69, della L. n. 56/2014 stabilisce che “Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.” Il successivo comma 78 dello stesso art. 1 Legge citata prevede che “Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere comunale in un comune della provincia.” Quest’ultima disposizione si riferisce però al caso dei componenti di amministrazioni comunali (sindaci o consiglieri), giunti alla scadenza naturale del mandato elettivo, i quali siano stati nuovamente eletti nella consultazione immediatamente successiva e che, per il regime della “prorogatio” fissato dall’art. 38, comma 5, del D. L.vo n. 276/2000, hanno conservato la carica comunale senza soluzione di continuità tra la prima e la seconda investitura. La cesura e l’intervallo tra i due incarichi si producono invece nell’ipotesi di scioglimento anticipato dell’amministrazione comunale, in particolare per dimissioni della metà più uno dei consiglieri, e di nuova elezione nella consultazione svoltasi dopo il periodo di commissariamento dell’ente. In tale situazione, per effetto dello scioglimento, il sindaco e i consiglieri comunali cessano immediatamente dalle rispettive cariche e gli organi elettivi sono sostituiti dal commissario straordinario senza che operi la “prorogatio” dell’esercizio delle funzioni dei primi. La cessazione immediata dalla carica comunale comporta irreversibilmente la perdita della condizione di eleggibilità a consigliere provinciale, che non può quindi “rivivere”, a distanza di tempo, a seguito della nuova elezione, dovendo conservarsi senza interruzioni nell’intero periodo di svolgimento delle funzioni. In questi sensi si è espresso il Tribunale di Cosenza nella decisione dello scorso 15 giugno 2016. Ora, non ci resta che aspettare gli eventi, vigilando con maggiore attenzione sui processi che porrà in essere l’Ente in questo periodo, pronti ad agire in tutte le sedi giudiziarie.

 

Balena Bianca

Biagino Tartaglione

Massimo Russo

Cesare Diana

Alfonso di Giorgio

Gennaro della Porta

Maria Marino

Gabriele Costanzo

Salvatore della Vecchia

Nicola Marino

Massimo Golino

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