Il blitz delle forze dell’ordine alla scuola Diaz di Genova, la sera del 21 del 2001, al G8 durante il quale perse la vita il giovane manifestante Carlo Giuliani, fu ”eseguito con inusitata violenza dai 300 agenti operanti, pur in assenza di reali gesti di resistenza” da parte dei 93 no-global arrestati e portati nella caserma Bolzaneto dove ”subiscono altri atti di prevaricazione”, anche dalla polizia penitenziaria.

Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni del proscioglimento dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, ora sottosegretario con delega all’Intelligence, che la corte d’Appello – il 17 giugno 2010 – aveva condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per aver istigato alla falsa testimonianza l’ex questore Francesco Colucci, insieme all’ex capo della Digos Spartaco Mortola, condannato a un anno e due mesi e anche lui assolto. Il fascicolo di De Gennaro e Mortola, che hanno scelto il rito abbreviato, e’ il primo capitolo del G8 ad approdare alla Suprema Corte – anche se nato per ultimo – ed, essendo corredato dalle due sentenze di merito gia’ emesse nei confronti dei 25 agenti e dirigenti della polizia colpevoli del pestaggio alla Diaz, la Cassazione ne ha potuto prendere visione e maturare un giudizio ”sul piano della ricostruzione storica degli eventi”. Questo in attesa che il processo principale del G8, quello sulla ”macelleria messicana” avvenuta alla Diaz, si celebri il prossimo 11 giugno, quando e’ fissata la prima udienza innanzi alla Quinta sezione penale del ‘Palazzaccio’. Intanto, comunque, i supremi giudici – nella sentenza 20656 – affermano che ”le indagini di polizia giudiziaria, rapidamente promosse dalla Procura di Genova, consentono, alla luce delle concordi dichiarazioni dei manifestanti, delle testimonianze assunte e di molti reperti video-fotografici e documentari, di chiarire subito i profili di abusivita’ e ingiustificata durezza dell’azione portata a compimento nella scuola”. La Cassazione ricorda subito che il presupposto del blitz si basa sulla ”accertata falsita’ del ritrovamento di due bottiglie molotov” nella Diaz, mendacio ”asseverato nella maggior parte dei verbali di arresto” dei 93 no-global. In pratica, la storia delle molotov e’ servita alla polizia solo per legittimare ”falsamente ‘a posteriori’ l’arresto in flagranza” degli ospiti della Diaz. Venendo a De Gennaro, la Suprema Corte rileva che il verdetto di appello e’ ”caratterizzato da elementi il piu’ delle volte soltanto congetturali se non apodittici”, di cui sono traccia i frequenti ”non puo’ non ritenersi” o frasi come ”un astratto contributo”. Tutto il processo si riduce ad una circostanza – riassume la Cassazione – se sia stato lui a mandare Roberto Sgalla, allora capo delle relazioni esterne della polizia, alla Diaz, la sera dell’irruzione, o se Sgalla abbia ricevuto la chiamata da Colucci. I supremi giudici osservano che dagli atti emerge che Colucci – il quale inizialmente disse che fu De Gennaro ad esortarlo a chiamare Sgalla e poi ritratto’ la deposizione, dopo abboccamenti con lo stesso De Gennaro e Mortola – fece una prima chiamata a Sgalla e dopo a De Gennaro, il che farebbe presumere che fu l’ex questore a dire all’addetto stampa di andare alla Diaz, tanto piu’ che il Capo della Polizia ”ben piu’ agevolmente e con l’autorevolezza del suo ruolo avrebbe potuto mettersi in contatto con Sgalla senza l’intermediazione del questore”. Nessuno, pero’, sottolinea l’alta Corte si e’ preso la briga, durante il processo, di chiedere a Sgalla da chi avesse ricevuto l’ordine: si tratta pero’ di una faccenda ”destituita di ogni profilo di seria pertinenza”. De Gennaro era al corrente del blitz, tanto che autorizzo’ l’uso anche di contingenti dei carabinieri, ricorda la Cassazione, ma non diede ordini sulle modalita’ dell’irruzione – non c’e’ nessuna prova – anzi raccomando’ prudenza. Per Colucci il processo e’ in corso e deve spiegare perche’ cambio’ versione sulla catena di comando la sera del blitz nel quale 93 uomini e donne inermi, giornalisti compresi, furono massacrati di botte e sbattuti in carcere.

 

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