VICO EQUENSE – Proibito somministrare cibo ai randagi: il divieto posto dal Sindaco di Vico Equense (NA), che con un’Ordinanza del 5 gennaio scorso ha vietato a chiunque di “somministrare in maniera saltuaria e/o abitudinaria, cibo o alimenti per animali, sia sul suolo pubblico che su aree private al fine di impedirne il proliferare”, è illegittimo, afferma la LAV, che chiede l’immediata sospensione e il conseguente ritiro in autotutela della norma.

“L’ordinanza è illegittima poiché in contrasto sia con la normativa nazionale che con quella regionale sulla tutela degli animali randagi. – dichiara Ciro Troiano della LAV di Napoli – La giurisprudenza amministrativa, in particolar modo, si è più volte espressa riguardo alle cosiddette ‘ordinanze affama randagi’, sospendendole prima e annullandole poi, in seguito ad appositi ricorsi. A tal fine giova ricordare la pronuncia del T.A.R. Puglia che ha annullato un’ordinanza del sindaco di Brindisi relativa al divieto di somministrare cibo ad animali randagi”. Secondo il Tribunale amministrativo infatti “il divieto può incidere sulle condizioni di sopravvivenza degli animali (…) la mancanza di cibo può comportare un peggioramento delle condizioni degli animali, tale da determinare una perdita dell’abitudine del contatto con le persone ed una contestuale, specie con riferimento ai cani randagi, predisposizione ad aggregarsi in branco creando così un reale pericolo per la cittadinanza”. La LAV di Napoli ricorda inoltre che poco tempo fa, in data 6 maggio 2010, proprio il TAR della Campania ha sospeso un provvedimento emanato dal primo cittadino di Monte Procida (Napoli) del tutto simile a quello del Sindaco di Vico Equense. “Affamare gli animali randagi oltre a essere eticamente inaccettabile è illegittimo – dichiara Ilaria Innocenti, responsabile nazionale del Settore Cani e Gatti LAV – Il Sindaco di Vico Equense, anziché vigilare sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali presenti sul territorio comunale di cui egli, ai sensi del DPR 31 marzo 1979, è responsabile, addirittura impedisce la cura e la tutela degli animali senza famiglia da parte di coloro che se ne vorrebbero occupare, con grave rischio per la loro sopravvivenza e questo può configurarsi come reato di maltrattamento. E non solo, tale ordinanza tradisce le premessa stessa per la quale è stata emessa: tutelare l’igiene, in quanto animali denutriti oltre a essere animali sofferenti sono soggetti a contrarre patologie”. La sterilizzazione, non certo il divieto di somministrare cibo agli animali, è uno strumento efficace per combattere il randagismo. La LAV ricorda a questo proposito come ai sensi della Legge Finanziaria 2008 “I comuni, singoli o associati, e le comunità montane devono provvedere prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6”.

 

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