Spulciando nell’archivio dell’Albo Pretorio, ho constatato che l’ambito C6 possiede la figura dell’esperto contabile. Tale incarico, risulta conferito alla Dott.ssa Angela Maria Moccia, funzionario responsabile dell’area finanziaria del Comune di Casaluce con la delibera n. 66 del 18.10.2013 (allegata in calce) con oggetto: L.R. n. 11 del 2007 art. 52 quota di compartecipazione al FUA del Comune di Casaluce.

Utilizzo del 15% per finalità diverse. Si legge nella delibera che il compenso stabilito per la dirigente Moccia per l’espletamento del predetto incarico risulta fissato nella misura di € 10.507,35 pari al 15% della quota di compartecipazione dell’ente al FUA (70.049,00) e pertanto, che ai sensi dell’art. 52 della L.R. 11/2007 il Comune avrebbe decurtato l’importo di 10.507,35 dalla propria quota di compartecipazione per tale finalità (cfr delibera n. 66 del 18.10.2013); con successiva determina n. 810 del 19.11.2013 (allegata in calce) con oggetto quantificazione FUA 2013 ambito socio sanitario C06, risultano effettivamente decurtati dai fondi i soldi destinati al compenso della Dott.ssa Moccia per il predetto incarico (cfr determina); la L.R n. 11 del 2007 all’Art. 52 (allegata in calce), richiamato nella delibera di conferimento dell’incarico e della determinazione del compenso in favore della Dott.ssa Moccia intitolato: risorse del sistema delle autonomie locali stabilisce che: I comuni e le province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono determinate dal piano sociale regionale; per esigenze di carattere eccezionale ed urgente, i comuni, previa deliberazione della giunta comunale da adottarsi preventivamente all’adozione del bilancio preventivo del relativo esercizio finanziario, possono trattenere sul proprio contributo, di cui al comma 1, la somma massima pari al 15% del contributo medesimo.

Il successivo Art. 52 bis aggiunto con la legge regionale 6 luglio 2012 n. 15 intitolato (Fondo unico di ambito) così recita:
1. I comuni associati negli ambiti territoriali costituiscono il fondo unico di ambito per la realizzazione del piano di zona attraverso l’istituzione, nel bilancio del comune capofila o della forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione, di uno o più capitoli dedicati nei quali confluiscono le risorse destinate al finanziamento del sistema integrato locale.
2. Il fondo unico di ambito è costituito da:
a) risorse provenienti dal fondo sociale regionale di cui all’articolo 50;
b) risorse del sistema delle autonomie locali di cui all’articolo 52;
c) fondi europei a disposizione dell’ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel piano di zona;
d) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.
3. I comuni associati assicurano la tenuta di una contabilità separata analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi e dei risultati.
4. Le risorse del FUA non possono essere utilizzate dal comune capofila per altri fini se non quelli previsti dal piano di zona.

Rilevato che il piano di zona, sinteticamente, serve a gestire i servizi sociali di un gruppo di Comuni, e i fondi destinati ai Pdz sono collettivi, nel senso che arrivano in un blocco unico (FUA) destinato a risorse umane e servizi per, poi, essere suddivisi per i servizi alla persona; assodato che la Dott.ssa Moccia è dipendente del Comune di Casaluce e dirigente dell’Area finanziaria, pertanto, come tale, percepisce oltre allo stipendio, le indennità relative alla sua posizione. Ciò posto, poiché la retribuzione per tale incarico alla Dott.ssa Moccia non appare giustificata dal richiamo all’ Art. 52 della L.R. n. 11 del 2007 che si riferisce a: “esigenze di carattere eccezionale ed urgente” e  il successivo art 52 bis precisa al comma 4 che: le risorse del Fua non possono essere utilizzate dal Comune capofila per altri fini se non quelli previsti dal piano di zona”; che la legge-quadro n. 328/2000, all’art 6 prevede espressamente che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali da svolgersi a livello locale e, pertanto, da assolvere con proprio personale; che ai sensi dell’art 2, comma 3 del Dlgs 165/2001, l’attribuzione di trattamenti economici al personale può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali; che per i dipendenti titolari di posizioni organizzative, il CCNL di riferimento stabilisce che il trattamento accessorio è costituito dalla retribuzione di posizione e di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie compreso il compenso per il lavoro straordinario; che la legge e il contratto collettivo, appaiono, quindi, escludere la possibilità per il Comune di Casaluce di remunerare l’incarico attribuito alla Dott.ssa Moccia.

Per questi motivi, sussistendone i presupposti, presenterò una istanza di accesso agli atti al Segretario generale, per avere contezza delle somme pagate alla Dott.ssa Moccia, quale esperto contabile dell’Ambito C6, e sussistendone i presupposti farò chiarezza sulla questione, rivolgendo le mie osservazioni ai sindaci dell’Ambito, al Ministero dell’Interno, alla Ragioneria Generale dello Stato, al Dipartimento della Funzione pubblica, alla Procura della Corte dei Conti, affinché i soldi versati alla dirigente, se ingiustamente e illegittimamente distratti dai FUA, vengano restituiti agli aventi diritto.

CLICCA QUI PER LA DELIBERA 66 DEL 18/10/2013

Prof. Antonio Cutillo

 

 

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