Cartelle esattoriali, l’Agenzia delle Entrate ricorda la nuova possibilità di adesione alla definizione agevolata delle cartelle anche per coloro i quali non sono riusciti a pagare le rate della precedente sanatoria, la cui scadenza era fissata per lo scorso 5 dicembre. La Rottamazione ter è stata introdotta con l’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 e consiste nella possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (AdR), compresi gli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora (comprese le multe stradali). «A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) consente anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, a prescindere se in regola con i pagamenti, di presentare domanda per accedere alla nuova Definizione agevolata (Rottamazione-quater) che prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio». Chi non ha pagato entro l’ultima scadenza del 2022 secondo il previgente piano di rateazione agevolata, ora può presentare domanda di adesione alla nuova Rottamazione-quater, entro il 30 aprile 2023, anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”. In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, ricalcolerà gli importi dovuti, eventualmente anche di quelli nel frattempo annullati dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro in programma il prossimo 31 marzo. Ammessi alla Rottamazione-quater anche coloro i quali si erano affrettati a mettersi in regola per fine dicembre, salvo poi riscontrare malfunzionamenti dei servizi di pagamento tramite la piattaforma AdER a causa della gran mole di accessi.
È prevista la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 18 rate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e l’aggio. Rientrano nella procedura di rottamazione i carichi tributari e contributivi del periodo sopra indicato, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Pertanto, è importante la data di consegna del ruolo (antecedente rispetto a quello della cartella di pagamento). Il contribuente è tenuto a presentare apposita domanda all’agente della riscossione per indicare la volontà di adesione alla definizione agevolata. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del 30 aprile 2023. Agenzia delle Entrate riscossione ha messo a disposizione l’apposita domanda, che deve essere predisposta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche. Nella domanda il contribuente deve indicare la modalità di pagamento prescelta e deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi riguardanti i carici in essa compresi andando ad assumere l’impegno di rinunciare a detti giudizi.