Cartelle esattoriali addio. Dall’imposta di registro a quella sulle successioni, dalle agevolazioni fiscali non spettanti ai crediti d’imposta indebitamente utilizzati basterà infatti il solo atto delle Entrate per attivare ipoteche, fermo amministrativo e pignoramenti se non si versa il dovuto nei termini indicati. Le novità con l’entrata in vigore del decreto legislativo 110 del 29 luglio scorso che ha ampliato la lista dei debiti con l’erario per i quali vengono unificate in un solo atto, quello di accertamento esecutivo, tutte le procedure per l’avvio della riscossione forzata. La procedura di accertamento esecutivo riguarda da tempo le imposte sui redditi, l’Irap e l’Iva ma anche le entrate dei Comuni (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, oneri di urbanizzazione) e i debiti con l’Inps. Operativamente gli avvisi di accertamento esecutivo contengono l’invito al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, ovvero la possibilità di presentare ricorso entro lo stesso termine. Viene precisato poi che gli stessi atti costituiscono titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive (pignoramento) e cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati), trascorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento. In pratica si è passati da un sistema di riscossione che prevedeva più passaggi, ossia l’iscrizione a ruolo (elenco dei debitori) e la successiva emissione della cartella di pagamento a uno più snello e veloce. Per questo all’elenco appena visto, con le novità introdotte dal decreto 110/2024 si aggiungono altre voci. Ora infatti rientrano nella lista anche gli atti che riguardano:

crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione;
tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta;
sanzioni;
imposta di registro e imposte sulle successioni e donazioni
liquidazione nei casi di omessa presentazione della dichiarazione di successione;
rettifica e liquidazione di imposte sulle assicurazioni
liquidazione dell’imposta e sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle dichiarazioni e decadenza dalle agevolazioni per le imposte: di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, sostitutiva sui finanziamenti, di bollo;
tasse automobilistiche e addizionali erariali.
Per il mancato pagamento di questi tributi, o le indebite compensazioni di crediti, dunque, non sarà più necessaria l’emissione della cartella esattoriale, e quindi il debito potrà essere recuperato in tempi ridotti.

L’esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni, ridotto a 120 giorni se la riscossione è a cura dello stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento, ossia l’Agenzia delle entrate, oppure direttamente il Comune. La sospensione non si applica però con riferimento alle azioni cautelari, per cui, una volta superate le scadenze di pagamento, potranno essere iscritte ipoteche sugli immobili, o potrà essere disposto il fermo amministrativo su i mezzi di trasporto. Inoltre non è prevista la sospensione in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a sentenza, come pure in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Invece se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, la riscossione delle somme potrà essere affidata anche in anticipo.

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