Prima lezioncina di diritto: la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria. Tra le principali funzioni che le sono attribuite vi è quella di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”.

Seconda lezioncina di diritto: il Consiglio di Stato è uno degli organi ausiliari previsti dalla Costituzione italiana. Tra le sue competenze rientrano sia attività di carattere consultivo che giurisdizionale. Esso infatti si pone come organo di consulenza giuridico-amministrativa del governo e allo stesso tempo come giudice.

Franco Matacena e Orlando De Cristofaro

Bene. Al momento in cui scriviamo, oggi 4 febbraio 2025, i compiti e le funzioni della Cassazione e quelli del Consiglio di Stato non sono mutati. Modificazioni non sono previste nemmeno dalla riforma costituzionale del governo Meloni. Figurarsi il primo ottobre 2024, quando la giunta di Aversa ha autorizzato la Tulipano S.S.D. a realizzare 4 campi da padel a ridosso del cimitero, con contestuale approvazione della convezione tra il comune e la società sportiva dilettantistica (link in basso). Nonostante ben due sentenze della Cassazione, esplicite e indubitabili, l’esecutivo griffato Matacena, non solo ha varato un atto illegittimo, ma continua a far finta di nulla senza ancora provvedere all’annullamento in autotutela della delibera n. 15 del 01.10.2024, votata all’unanimità su proposta dell’assessore all’Urbanistica Orlando De Cristofaro, e della convenzione per la realizzazione di un parco urbano con annesse attrezzature sportive in via Pelliccia, angolo via Fermi. Per i privati un business di circa due milioni di euro in 10 anni.

Che le carte non siano in regola Italia Notizie lo va scrivendo dal 18 novembre 2024, con la pubblicazione della prima puntata dell’inchiesta “Aversa, padel nel cimitero”. Nell’ultimo articolo abbiamo inchiodato gli amministratori locali richiamando la sentenza n. 41182 del 20 ottobre 2021 pronunciata dalla terza sezione della Corte di Cassazione penale. Ecco la motivazione: “La realizzazione di un campo di gioco per il c.d. padel – hanno chiarito i giudici di legittimità -, quale intervento che per le sue caratteristiche complessive, connotate per l’installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lett. e) necessitanti del permesso di costruire”.

DELIBERA IN CONTRASTO CON LA CASSAZIONE

Per chi fa ancora lo gnorri, non sappiamo se con colpa o con dolo, esemplifichiamo dicendo che un campo di padel non può essere realizzato mediante una semplice Segnalazione certificata di inizio attività, meglio nota con l’acronimo Scia, ma deve essere supportata dalla concessione di un titolo edilizio, ovvero di una licenza. E qui le carte non tornano. In base al permesso di costruire n. 34 del 2018 il progetto, varato il 5 aprile dello stesso anno dalla giunta dell’allora sindaco Enrico De Cristofaro, padre dell’attuale assessore all’Urbanistica, prevedeva campi di calcio, di calcetto e di tennis. L’8 maggio 2023 la Tulipano S.S.D. ha presentato una Segnalazione certificata di inizio attività richiamata nella premessa della delibera con la seguente dicitura: “Scia alternativa alla licenza edilizia e condizionata all’approvazione del nuovo schema di convenzione in cui viene proposto di realizzare 4 campi di padel e 3 di tennis in luogo di campi polivalenti per la pratica del calcio, del calcetto, del tennis, calcio-tennis”. La Scia firmata dall’ingegnere Elia Barbato, già assessore all’epoca delle sindacature di Mimmo Ciaramella, è stata dichiarata “assentibile”. Ma l’assentibilità va in netto contrasto con la sopra menzionata sentenza della Cassazione. Per realizzare campi di padel infatti è necessario un nuovo titolo edilizio. La Scia non basta. E quindi non poteva essere risultare assentibile.

Qualche furbacchione da strapazzo o qualche azzeccagarbugli in salsa normanna potrebbe tentare goffamente di cambiare le carte in tavolo sostenendo che la sentenza degli Ermellini è datata, in quanto risale al 20 ottobre 2021. Ovviamente non è così, ma facciamo finta di prendere per buona anche questa cavolata. Scavando tra i pronunciamenti della Suprema Corte abbiamo scovato un’altra sentenza della terza sezione penale, la numero 11999 del 22.03.2024, emanata quindi appena 6 mesi prima della delibera di giunta approvata il primo ottobre 2024. Cosa affermano con chiarezza solare i giudici della Cassazione? In estrema sintesi che la realizzazione di un campo di padel, così come la conversione di un campo da tennis in un campo da padel, costituisce una nuova costruzione, per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire. Sembra fatta su misura per il comune di Aversa. La Suprema Corte ha evidenziato che la realizzazione di un campo di padel costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l’installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo e come tale rientra nel novero degli interventi di nuova costruzione.

UNA PACCHIANO ERRORE TECNICO-URBANISTICO

Si tratta di rilievi conformi al consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale il Testo unico dell’edilizia assoggetta attualmente a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modifica permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica. Tale impostazione è conforme anche all’indirizzo della giurisprudenza amministrativa che di recente ha dovuto confrontarsi con questa tematica divenuta pressante in ragione della crescente popolarità del padel.

Infatti il 23 marzo 2023 anche il Tar del Piemonte ha sentenziato che i campi di padel hanno caratteristiche tali da comportare una trasformazione significativa e permanente del territorio, risultando quindi soggetti al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio. Non solo. L’orientamento degli Ermellini è stato inoltre confermato dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con una sentenza recentissima, la n. 9679 del 3 dicembre 2024. C’è di più. Nella sentenza n. 11999 del 22.03.2024 la Cassazione ha aggiunto che i campi di padel si differenziano dai campi da tennis e da calcio in quanto, mentre per questi ultimi occorre un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, per la realizzazione dei campi di padel è necessaria un massetto di cemento ove allocare il tappeto in fibra sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato. Gili Ermellini quindi hanno rilevato che la realizzazione di un campo da padel ha un rilevante impatto paesaggistico per cui, oltre al permesso di costruire è necessaria anche l’autorizzazione paesaggistica.

I NON VEDENTI E NON UDENTI DELLA PSEUDO-POLITICA

Massimo Virgilio

Conclusione. Di fronte al manifesto orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, i cui compiti f funzioni sono descritti nell’incipit dell’articolo, come mai gli unici ad attivarsi con la richiesta di accesso agli atti sono stati i consiglieri del centrosinistra Mauro Baldascino, Mario De Michele, Marco Girone e Marcantonio Mottola? Come mai gli esponenti del centrodestra hanno messo la testa sotto la sabbia? Beh, una spiegazione pseudo-politica c’è. Dino Carratù faceva parte della giunta di Enrico De Cristofaro. Elia Barbato, tecnico della famiglia Tulipano, imparentata con il consigliere di maggioranza Massimo Virgilio, ha promosso la lista Farinaro Sindaco alle ultime comunali. Dunque il centrodestra ha sposato il motto siciliano: “Nulla saccio, nulla vidi… e se vidi, nulla sentii”. Nell’ambito della maggioranza l’unica voce fuori dal coro è stata quella di Adele Ferrara. Ma ora, sentenze alla mano, sindaco, assessori e consiglieri della coalizione civica non possono non sapere che la delibera di giunta e la convenzione vanno annullate in autotutela. Sperare far passare in cavalleria questa grave illegittimità amministrativa è colposo e doloso. Ma è soprattutto vano. Quando è stato approvato il provvedimento il segretario generale del comune di Aversa era Giovanni Schiano di Colella Lavina. Ora è Emanuela De Chiara. Direbbe Pino Daniele: “Tutta ‘nata storia”. Se Matacena e gli assessori non revocheranno la delibera incriminata ci penserà lei a far rispettare le norme amministrative. Sul piano penale ci sarà la Procura del Tribunale Napoli Nord a rimettere le cose a posto. E giustizia sarà fatta. Inutile illudersi di farla franca.

Mario De Michele

(continua…)

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