L’Alta Corte di Giustizia rende noto che è stato depositato un ricorso della SS Calcio Napoli s.p.a., nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A e di tutte le altre squadre di serie A per la sospensione dell’esecuzione e, quindi, l’annullamento del C.U. n. 196/CGF del 22.3.2012, trasmesso in pari data alla ricorrente, nonché delle delibere di cui ai punti 6 e 7 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 7 novembre 2011, assemblea relativa alla ripartizione delle risorse audiovisive per la stagione 2010-’11.

Nel ricorso la Ssc Napoli chiede “in via preliminare di sospendere inaudita altera parte o, subordinatamente alla prima udienza, in contraddittorio, l’esecuzione dell’impugnata delibera dell’assemblea straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A” e nel merito di “annullare l’impugnata delibera, in quanto contraria al d. lgs. 9/2008 e allo Statuto e Regolamento della LNP Serie A e/o per ogni altro dei motivi esposti nel presente reclamo e/o per gli ulteriori che la Corte dovesse eventualmente riscontare ed autonomamente qualificare”; e in via istruttoria “di acquisire il fascicolo di primo grado, nonché ordinare alla LNP Serie A la produzione in giudizio della registrazione audio dei lavori dell’Assemblea del 7 novembre 2011”.

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