Il licenziamento di Raffaele De Rosa decretato dall’amministrazione comunale di Teverola è illegittimo. Lo ha stabilito la sezione del lavoro del Tribunale Napoli Nord. I giudici hanno accolto il ricorso contro la revoca del contratto e disposto il reintegro del responsabile del settore Ambiente “fatto fuori” nel settembre 2015. L’architetto fu assunto a tempo indeterminato nel giugno 2015 attraverso un bando pubblico indetto dal Comune nel febbraio dello stesso anno, sotto la gestione dell’allora sindaco Biagio Lusini. Dopo l’insediamento del primo cittadino Dario Di Matteo l’amministrazione avviò in autotutela la procedura di revoca del contratto sollevando una serie di irregolarità. In particolare veniva contestato a De Rosa la mancanza di uno dei requisiti essenziali per la partecipazione al bando: essere un dipendente pubblico. All’atto della presentazione della domanda l’architetto figurava dal primo gennaio 2015 nella lista di mobilità del Consorzio unico di bacino. Uno status che secondo il Comune non configurava De Rosa come un dipendente pubblico. Da qui l’avvio della procedura di revoca del contratto (agosto 2015) e il successivo licenziamento scattato a settembre. Ma i giudici del Tribunale Napoli Nord hanno accolto in toto il ricorso di De Rosa e bocciato l’operato del Comune. “Si deve invero osservarsi – recita un passo della sentenza – che la condotta posta in essere dalla P.A. datrice di lavoro (l’amministrazione comunale di Teverola, ndr) è stata adottata in palese violazione dei canoni di buona fede e correttezza datoriale – applicazione, nel settore del pubblico impiego privatizzato, dei più generali principi di buon andamento ed imparzialità che informano in generale l’azione amministrativa – in quanto priva di fondamento giuridico”. Secondo i giudici infatti “ la normativa in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni di personale in eccesso è chiara nello stabilire che i lavoratori collocati disponibilità permangono alle dipendenze dell’amministrazione di provenienza fino a quando non si perfezioni il trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e comunque per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di collocamento in disponibilità”. In altre parole, durante i 24 mesi di mobilità, che nel caso di De Rosa sono scattati dal primo gennaio 2015, il lavoratore è a tutti gli effetti un dipendente pubblico in quanto ancora alle dipendenze del Cub non essendo trascorsi i due anni di mobilità. E quindi la contestazione da parte del Comune della mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando è “totalmente infondata”. Di conseguenza la revoca del contratto è nulla. Peraltro i giudici del lavoro fanno presente che dalla documentazione presentata da De Rosa risultava palese lo status del ricorrente (dipendente del Cub) “fin dall’inizio della procedura di selezione, a maggior ragione – sentenzia il Tribunale – non si giustifica la riedizione del potere amministrativo compiuta in sede di autotutela, poiché basato su dati fattuali già noti fin dal principio e fino a quel momento mai messi in discussione”. Del resto lo stesso Cub, al momento del rilascio del nulla osta all’assunzione richiesto dal Comune, “qualifica” De Rosa come soggetto “in servizio presso il Consorzio Unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta” e al Cub come “amministrazione di appartenenza”. Il licenziamento di De Rosa quindi si basa su un “presupposto inveritiero” ed è stato sancito “in assenza di qualunque valida giustificazione”. In sintesi, l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Lusini ha agito in modo legittimo, mentre quella targata Di Matteo ha sbagliato tutto. Conclusione: De Rosa deve essere reintegrato e il Comune di Teverola deve pagare duemila euro più Iva di spese processuali.

Mario De Michele

 

 

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